ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07506

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 555 del 26/01/2016
Firmatari
Primo firmatario: GHIZZONI MANUELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 26/01/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO 26/01/2016
RAMPI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO 26/01/2016
MANZI IRENE PARTITO DEMOCRATICO 26/01/2016
MALISANI GIANNA PARTITO DEMOCRATICO 26/01/2016
ROCCHI MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 26/01/2016
CAROCCI MARA PARTITO DEMOCRATICO 26/01/2016
D'OTTAVIO UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 26/01/2016
VENTRICELLI LILIANA PARTITO DEMOCRATICO 26/01/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 26/01/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 26/01/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07506
presentato da
GHIZZONI Manuela
testo di
Martedì 26 gennaio 2016, seduta n. 555

   GHIZZONI, LENZI, RAMPI, MANZI, MALISANI, ROCCHI, CAROCCI, D'OTTAVIO e VENTRICELLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, n. 363 del 29 dicembre 2015, sono stati approvati i moduli Isee validi a partire dal 1o gennaio 2016 e le relative istruzioni di compilazione;
   nel caso specifico del diritto allo studio universitario le nuove istruzioni Isee risolvono alcuni problemi che si erano evidenziati nel 2015, con la prima applicazione della normativa di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
   tuttavia, non sembra essere stato risolto definitivamente chiaramente il problema relativo all'incisione nel calcolo dei redditi percepiti (punto 6.2.2 delle istruzioni) di quelli provenienti da prestazioni del diritto allo studio universitario nel caso in cui l'Isee debba essere utilizzato per poter fruire nell'anno successivo della stessa tipologia di prestazioni;
   a tal riguardo l'articolo 4, comma 5, dei decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 stabilisce che, se colui che richiede la prestazione di diritto allo studio universitario è stato già beneficiario di tale prestazione nell'anno precedente, allora l'ente erogatore è tenuto a sottrarre dall'Isee dell'interessato l'ammontare del trattamento percepito (rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza), ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso;
   sulla base della norma appena citata l'Inps nel corso del 2015, ha risposto nei medesimi termini agli studenti che chiedevano chiarimenti sul punto (si vedano ad esempio le risposte del 15 maggio 2015 alle FAQ MB2–5 e MB2–7 in https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/docs/info/Faq/FAQ–ISEE.pdf) ma la questione non sembra essere stata affrontata nelle nuove istruzioni Isee appena emanate;
   la questione è peraltro molto più complessa di come può sembrare a prima vista, per una serie di ragioni che saranno esposte brevemente:
    a) le prestazioni del diritto allo studio universitario sono regolate dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e comprendono, non solo le borse di studio (articolo 7), cui si applica perfettamente la procedura sopra citata di scorporo dal reddito, ma anche altre tipologie, come ad esempio le collaborazioni a tempo parziale degli studenti (articolo 11), che danno origine ad ulteriori corrispettivi economici e quindi generano le medesime problematiche sopra evidenziate, senza però rientrare appieno nella normativa dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 anche perché per esse non avrebbe senso parlare di mantenimento del trattamento;
    b) affidare all'ente erogatore – cioè alle aziende regionali per il diritto allo studio universitario – lo scorporo del reddito della borsa di studio dal modulo Isee presentato da ciascuno delle migliaia di studenti che presentano ogni anno domanda per la borsa di studio, ha significato nei fatti, durante il primo anno di applicazione, un carico di lavoro burocratico e tecnico quasi insostenibile per gli enti erogatori, il che ha portato non solo a molti errori e ricorsi, ma anche ad applicazioni difformi sul territorio nazionale o addirittura nelle singole regioni;
    c) la normativa Isee non prende in considerazione il fatto che anche le università sono tenute – sulla base dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2012 – a utilizzare l'Isee specifico per il diritto allo studio universitario al fine di graduare gli importi della contribuzione che dev'essere versata dagli studenti iscritti; ciò comporta che anche le università sono enti erogatori di una prestazione per garantire il diritto allo studio (la riduzione della contribuzione) e quindi anche su di esse è venuto a ricadere un pesante carico di lavoro, dovendosi scorporare alcune specifiche quote del reddito dal modulo ISEE presentato da ciascuno delle decine di migliaia di studenti che presentano domanda per ottenere una riduzione di contribuzione;
    d) nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012, il medesimo decreto legislativo (articolo 8, comma 5) stabilisce che, per le prestazioni di diritto allo studio universitario erogate dalle aziende regionali e dalle università, continua a valere quanto previsto dall'articolo 5, commi 9 e 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001; quindi l'accesso a tali prestazioni è attualmente consentito quando l'Isee non superi i valori soglia stabiliti da ciascuna regione e da ciascuna università, entro un limite massimo valido a livello nazionale, aggiornato annualmente con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; ne segue che è assolutamente necessaria un'estrema chiarezza e precisione nel calcolo dell'Isee da applicare alle prestazioni di diritto allo studio universitario, in quanto variazioni anche molto piccole dell'Isee possono consentire o impedire ad uno studente di accedere alle prestazioni;
    e) sussiste, altresì, il problema, abbastanza frequente, che allo stesso nucleo familiare appartengano più fratelli che sono studenti universitari, e quindi che l'Isee familiare cresca notevolmente se vengono considerati come redditi anche le borse di studio o gli altri corrispettivi percepiti da tutti i fratelli come interventi per garantire il diritto allo studio di ciascuno di loro;
   è altresì da notare che, per l'accesso a tutte le prestazioni sociali agevolate, le istruzioni Isee prevedono che non vadano inclusi, nei redditi per il calcolo dell'Isee i trattamenti erogati dall'Inps, per cui, anche solo per mere ragioni di analogia, l'accesso a tutte le prestazioni di diritto allo studio universitario dovrebbe consentire che, per il calcolo dello specifico Isee rimangano esclusi dal reddito i trattamenti erogati al medesimo titolo dalle aziende regionali e dalle università –:
   se i Ministri interrogati non ritengano che, nell'ambito di un approfondimento e chiarimento di tutte le problematiche tecniche del calcolo dell'Isee nel caso specifico del diritto allo studio universitario, sia comunque opportuno stabilire che il valore dell'Isee per l'accesso a tutte le prestazioni del diritto allo studio universitario debba essere calcolato – in sede di dichiarazione sostitutiva unica e a cura dei centri di assistenza fiscale o degli altri enti di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 – escludendo dal reddito del nucleo familiare dell'interessato gli importi di borse di studio e di altri corrispettivi incassati nell'ambito delle medesime prestazioni a favore di componenti del nucleo. (5-07506)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto all'istruzione

assegno scolastico

politica dell'istruzione