ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05757

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 439 del 10/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: CRIVELLARI DIEGO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 10/06/2015


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 10/06/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 10/06/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05757
presentato da
CRIVELLARI Diego
testo di
Mercoledì 10 giugno 2015, seduta n. 439

   CRIVELLARI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione . — Per sapere – premesso che:
   sono ormai numerosi i casi di mancata applicazione della legge n. 54 del 1989, che definisce le disposizioni relative alla comunicazione dei dati del luogo di nascita agli esuli giuliano-dalmati nei confronti di pubblici uffici;
   col trattato di Pace del 1947 ed il trattato di Osimo del 1975, i territori giuliano-dalmati venivano ceduti all'allora Jugoslavia, la legge n. 54 del 1989; definiva all'articolo 1 che «Tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti locali e qualsiasi altro ufficio o ente, nel rilasciare attestazioni, certificazioni, dichiarazioni, documenti in genere, a cittadini italiani nati in comuni già sotto la sovranità italiana ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, ai sensi del trattato di pace con le potenze alleate ed associate, quando deve essere indicato il luogo di nascita dell'interessato, hanno l'obbligo di riportare unicamente il nome italiano del comune, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene»;
   all'articolo 2 consente che «Le amministrazioni, gli enti, gli uffici di cui all'articolo sono obbligati, su richiesta anche orale del cittadino stesso, ad adeguare il documento alle norme della presente legge»;
   le circolari ministeriali che si sono succedute al fine di chiarire l'esatta applicazione della norma non hanno finora portato sempre ad una chiara e univoca interpretazione della disposizione menzionata;
   in quasi tutti i casi riscontrati continua ad essere menzionato come territorio di nascita la nazione «Jugoslavia»: in diversi casi che ci vengono segnalati gli uffici pubblici inducono nella mancata applicazione della norma, specificando l'indicazione dello Stato e non riportando il nome italiano del comune di nascita;
   per molte di queste persone il problema riveste capitale importanza e tocca la sfera individuale e il senso di appartenenza alla nazione –:
   con quali modalità e in quali tempi intenda sollecitare ed informare le amministrazioni dello Stato comprese quelle locali, ad una più corretta e rispettosa applicazione della legge n. 54 del 1989. (5-05757)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

comune

applicazione della legge

cittadino della Comunita'