ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05270

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 450 del 13/01/2021
Firmatari
Primo firmatario: CATTOI MAURIZIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/01/2021


Commissione assegnataria
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 11/01/2021
Stato iter:
26/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/05/2021
Resoconto PUCCIARELLI STEFANIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA)
 
REPLICA 26/05/2021
Resoconto CATTOI MAURIZIO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/01/2021

SOLLECITO IL 10/03/2021

DISCUSSIONE IL 26/05/2021

SVOLTO IL 26/05/2021

CONCLUSO IL 26/05/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05270
presentato da
CATTOI Maurizio
testo di
Mercoledì 13 gennaio 2021, seduta n. 450

   MAURIZIO CATTOI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   7 febbraio 2017 l'Associazione culturale «Unione Forestali Carabinieri e Diritti – Unforced», costituita il 23 dicembre 2016, Notaio dottor Giulio Majo, Roma, rep. n. 28.093 racc. n. 8.285 e registrata presso l'Agenzia delle entrate, CF n. 97916740588 – natura giuridica: associazioni non riconosciute e comitati – attività di organizzazioni con fini culturali e ricreativi, ha richiesto al gabinetto del Ministro della difesa l'autorizzazione a svolgere e a pubblicizzare le attività culturali del sodalizio nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri, ben specificando la natura culturale dell'Associazione ed evidenziando il divieto di svolgere attività sindacale;

   4 settembre 2017, il Ministero della difesa nega l'assenso alla costituzione – peraltro mai richiesta – dell'associazione culturale – Unforced;

   l'associazione ha presentato ricorso (numero rg 11186 del 2017) al Tar del Lazio;

   13 dicembre 2017 il citato Tar Lazio, sezione Prima Bis, accoglie il ricorso (13 gennaio 2018, n. 409) e annulla il provvedimento di diniego impugnato, condannando il Ministero della difesa a rifondere le spese di giudizio; il Tar afferma testualmente che «Il Ministero resistente ha negato l'autorizzazione travisando la natura dell'associazione costituita dai ricorrenti e pertanto il provvedimento va annullato perché l'Amministrazione possa procedere ad esaminare nuovamente la domanda di autorizzazione alla luce dei criteri indicati in sentenza.», e che «Nessuna di dette finalità consente di classificare l'associazione come rientrante in un'associazione di tipo sindacale vietata dall'art. 1475, comma 2, D.lgs. 66/2010»; peraltro, nello stesso articolo 3 dello Statuto si precisa che «L'associazione non ha altresì carattere sindacale ed è fatto divieto assoluto agli organi nazionali e/o territoriali dell'associazione ai soci di porre in essere comportamenti configurabili come sindacali.», infine «Sono proprio queste considerazioni che dimostrano il travisamento delle caratteristiche dell'associazione da parte di chi aveva il compito di valutarne la compatibilità con l'ordinamento.»;

   il Ministero della difesa, con ricorso n.r.g. 3417 del 2018, appella al Consiglio di Stato;

   il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), 7 giugno 2019, respinge il ricorso di appello del Ministero della difesa confermando la sentenza del Tar Lazio, riaffermando l'onere dell'Amministrazione di riesaminare la domanda di autorizzazione; afferma «Nel merito, il Ministero insiste sulla tesi che Unforced avrebbe innegabile natura sindacale e il suo statuto conterrebbe disposizioni in contrasto con i limiti posti all'associazionismo sindacale militare dalla ricordata decisione di accoglimento parziale resa dalla Corte costituzionale. Ciò fa anche con argomenti ulteriori rispetto alla motivazione del diniego impugnato e nuovi rispetto ai motivi prospettati nell'appello (apertura dell'associazione a tutti i cittadini e ad altre associazioni di analogo tenore; interventi non consentiti in settore di carattere operativo, come apparirebbe da vari comunicati stampa; disposizioni dello statuto in contrasto con l'esigenza di trasparenza del sistema di finanziamento; violazione dell'obbligo di sottoporre previamente i propri atti fondativi al vaglio dell'Amministrazione); argomenti come tali inammissibili.»;

   al riavvio dell'istruttoria, ove Unforced conferma la natura culturale, il 13 ottobre 2020 viene notificato all'associazione culturale Unforced il decreto del Ministro della difesa 22 settembre 2020, con il quale si respinge la originaria istanza del 7 settembre 2017 e si comunica di non aver accolto l'istanza di assenso alla costituzione di associazione tra militari;

   l'insistenza degli uffici sopra citati di considerare erroneamente l'associazione Unforced un sodalizio tra militari avente natura sindacale, e dunque di rispondere negativamente ad altra istanza, ha creato danni all'immagine dell'associazione, ma anche alla credibilità ed alla «terzietà» del Ministero della difesa –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non ritenga opportuno intervenire personalmente per chiarire in via definitiva la situazione.
(5-05270)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 26 maggio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione IV (Difesa)
5-05270

  La risposta alla presente interrogazione riguarda una vicenda molto complessa che, per una migliore comprensione, conviene riassumere nei passaggi essenziali.
  Con provvedimento del 4 settembre 2017, adottato a norma dell'art. 1475, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare), il Ministero della difesa ha negato l'assenso alla costituzione dell'associazione «Unione Forestali Carabinieri e diritti - UNFORCED», dalle dichiarate finalità culturali e ricreative, considerandola invece nei fatti di natura sindacale e quindi vietata dal comma 2 del medesimo art. 1475.
  Tanto premesso, a seguito di un'articolata vicenda processuale il Consiglio di Stato, con sentenza 3859/2019, ha confermato la decisione del TAR Lazio n. 409/2018, annullando il diniego di assenso dell'Amministrazione militare e riaffermando, al contempo, l'onere, in capo alla medesima amministrazione, di riesaminare la domanda di autorizzazione alla luce della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2018 in materia di Associazioni professionali tra militari a carattere sindacale.
  A seguito della statuizione dei giudici del Consiglio di Stato, l'amministrazione ha riavviato l'iter istruttorio volto al rilascio dell'assenso ministeriale, richiedendo all'Associazione documentazione integrativa o sostitutiva di quella originariamente prodotta con l'istanza del 7 febbraio 2017; tuttavia, a tale richiesta, non è seguito l'invio di alcuna documentazione da parte dell'Associazione, ma solo una lettera, datata 23 luglio 2019, con cui la stessa ribadiva il carattere culturale del sodalizio e sosteneva, altresì, di non aver bisogno dell'assenso ministeriale.
  Sul merito della questione l'Avvocatura Generale dello Stato è intervenuta con due pareri, con cui sono state evidenziate alcune criticità che si ritiene utile riportare testualmente: «...sebbene vi sia stato un mutamento giurisprudenziale e normativo che ha portato al riconoscimento del diritto di libertà sindacale anche a favore delle Forze armate, permangono pur sempre i c.d. limiti fissati dalla legge.
  A tal riguardo, sembra potersi escludere, in termini prossimi alla certezza, che il sodalizio in discussione sia rispettoso di tali confini.
  Segnatamente, in spregio a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale (e successivamente dalle Circolari Ministeriali) che vieta sia l'adesione dei singoli militari ad altre Associazioni sindacali sia l'accesso nei sindacati militari anche a soggetti che non ricoprono lo Status di militare, l'articolo 6 dello Statuto, stabilisce che possono aderire tutti i cittadini che ne condividono scopi e principi.
  Parimenti, gli articoli 3 dell'Atto costitutivo e dello Statuto prevedono l'obbligo di favorire il processo federativo tra associazioni aventi scopi e finalità similari, così aggirando l'obbligo di sottoporre i propri atti fondativi al vaglio preventivo del Ministero della Difesa, nonché l'obbligo di essere composti esclusivamente da militari.
  In contrasto con l'obbligo di garantire un sistema di finanziamento trasparente, l'articolo 4 dello Statuto prevede che il patrimonio dell'Associazione è costituito dal contributo dei soci e dagli eventuali beni mobili ed immobili acquisiti nel tempo nonché, da donazioni, sovvenzioni e contributi da parte degli associati o di soggetti terzi, pubblici o privati. Ciò determina il rischio evidente che l'Associazione riceva finanziamenti da parte di soggetti non individuabili ex ante, eventualmente appartenenti a forze politiche portatrici di interessi contrastanti con quelli propri dell'Istituzione militare».
  Sulla base di tali presupposti, il Ministro della Difesa, con decreto in data 22 settembre 2020, non ha accolto l'istanza di assenso datata 7 febbraio 2017.
  Avverso tale ultimo provvedimento, la UNFORCED, in data 2 febbraio 2021, ha proposto ricorso al TAR Lazio e il Giudice ha accolto il ricorso in sede cautelare, sospendendo il provvedimento del Ministro e rinviando la discussione nel merito al 30 marzo 2022.
  In tale contesto, al fine di porre rimedio alla oggettiva situazione di indeterminatezza venutasi a creare (non potendosi configurare l'accoglimento del provvedimento cautelare come pienamente sostitutivo dell'assenso ministeriale ai sensi dell'articolo 1475 del Codice dell'Ordinamento Militare), il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha fatto istanza al Giudice per anticipare la discussione fissata appunto al 30 marzo 2022.