ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04832

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 415 del 26/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: NOBILI LUCIANO
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 26/10/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GADDA MARIA CHIARA ITALIA VIVA 26/10/2020


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 26/10/2020
Stato iter:
27/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/10/2020
Resoconto GADDA MARIA CHIARA ITALIA VIVA
 
RISPOSTA GOVERNO 27/10/2020
Resoconto CANCELLERI GIANCARLO VICE MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 27/10/2020
Resoconto GADDA MARIA CHIARA ITALIA VIVA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/10/2020

SVOLTO IL 27/10/2020

CONCLUSO IL 27/10/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04832
presentato da
NOBILI Luciano
testo di
Lunedì 26 ottobre 2020, seduta n. 415

   NOBILI e GADDA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, codice della strada, stabilisce che la larghezza massima dei veicoli, compresi i rimorchi, non deve eccedere la larghezza di 2,55 metri;

   la circolare del Ministero dei trasporti n. 1417/4184(0) del 25 maggio 1990 limita l'utilizzo di rimorchi con larghezza maggiore dell'autocarro ai casi in cui questo (cat. N) consentendo il traino dei soli rimorchi TATS e Caravan qualora l'autocarro esista anche nella versione autovettura (cat. M) e per il quale sia stata riconosciuta una larghezza rimorchiabile maggiore di quella della motrice in sede di omologazione (articolo 53 t.u.) o in sede di visita di prova (articolo 54 t.u.);

   la circolare citata non tiene conto del fatto che successivamente sono stati immessi nel mercato autoveicoli, come pick up, immatricolati esclusivamente come autocarri e per i quali non esiste la versione autovettura. Per questi la circolare prevede che la larghezza dei rimorchi sia pari a quella del veicolo trainante;

   l'articolo 56, comma 2, del codice della strada include rimorchi per trasporto di persone, per trasporto di cose, per trasporti specifici, ad uso speciale, caravan, ovvero rimorchi posti a distanza non superiore ad un metro, con speciale carrozzeria e attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;

   non si ravvede fondamento giuridico nella limitazione che alcune sedi della Motorizzazione hanno posto in sede di aggiornamento della carta di circolazione di un autocarro a seguito di installazione del gancio di traino per i soli rimorchi indicati alle lettere e) e f) del suddetto articolo del codice della strada;

   per i veicoli adibiti al servizio di protezione civile impiegati in attività istituzionali la normativa nazionale o regionale dispone diversi regimi speciali, con riferimento, a titolo esemplificativo, all'esenzione dal pagamento del bollo auto ovvero alla possibilità di utilizzare dispositivi acustici supplementari di allarme e segnalazione visiva per l'espletamento di servizi urgenti –:

   quali iniziative intenda adottare per aggiornare le norme relative al traino dei rimorchi al fine di chiarire le criticità menzionate in relazione all'interpretazione dell'articolo 61 del codice della strada, anche al fine di evitare l'esclusione di alcune tipologie di rimorchio e di superare restrizioni sulla categoria di veicolo, prevedendo altresì specifiche deroghe per veicoli che effettuano servizi di pubblico interesse, quali quelli della protezione civile.
(5-04832)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 27 ottobre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-04832

  In relazione alla richiesta di riesaminare la normativa nazionale in materia di circolazione di complessi di veicoli costituiti da autoveicolo trattore di categoria N1 e rimorchi di larghezza eccedente quella della motrice, occorre premettere che le prescrizioni per l'omologazione comunitaria dei veicoli di categoria N1 – definiti quali veicoli progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci – non prevedono la possibilità di traino di rimorchi aventi larghezza superiore a quella della motrice.
  In ambito nazionale, al fine di agevolare il traino di taluni rimorchi utilizzati sporadicamente su strada in quanto destinati ad attività ludico-ricreative (caravan e TATS - rimorchi per il trasporto di attrezzature turistiche e sportive), ne è stato autorizzato il traino da parte di autovetture e di alcune tipologie di veicoli di categoria N1, anche se i citati rimorchi hanno larghezza superiore a quella del veicolo traente.
  Si tratta, in sostanza, di un regime derogatorio alle specifiche norme di settore introdotto dalle seguenti disposizioni nazionali:

   decreto del Ministro dei trasporti del 28 maggio 1985 recante Specifiche tecniche e funzionali delle autocaravan, caravan e rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive (T.A.T.S.), con il quale al punto 6.2.3 dell'allegato tecnico è prevista la possibilità per il rimorchio (caravan ovvero TATS) di avere una larghezza eccedente di 0,7 metri rispetto all'autovettura trainante (categoria MI);

   circolare del Ministero dei trasporti n. 1417/4184 del 25 maggio 1990, che ha consentito anche agli autoveicoli di categoria N1 di poter trainare un caravan o TATS a condizione tuttavia che l'autocarro N1 derivi da una versione già omologata come autovettura, mediante l'ausilio di specchi supplementari.

  Tale regime di deroga è limitato allo specifico contesto del traino della particolare tipologia di rimorchi utilizzati per svago e caratterizzati da un utilizzo in genere stagionale ed occasionale e limita, per coerenza di compatibilità dei predetti usi con le destinazioni dei veicoli, il traino da parte dei veicoli della categoria N1, destinati questi ultimi per definizione al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse.
  Tra i veicoli autorizzati al traino di rimorchi di larghezza superiore non sono ricompresi i veicoli denominati commercialmente pick-up che, nati come mezzi da lavoro, hanno assunto nel tempo diverse caratteristiche grazie alla loro versatilità, in ragione dei quali si rende necessaria una modifica del Codice della strada.
  A tale fine, unitamente al confronto già in corso in questa Commissione sulle modifiche al Codice della strada, si segnala che è stato anche attivato uno specifico tavolo di confronto con le altre Amministrazioni interessate, in primis il Ministero dell'interno, al fine di verificare gli effetti sulla salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale derivante da una siffatta iniziativa.