ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04829

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 415 del 26/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: ROTTA ALESSIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 26/10/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 26/10/2020
BURATTI UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 26/10/2020
LACARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 26/10/2020
MURA ROMINA PARTITO DEMOCRATICO 26/10/2020
SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 26/10/2020
TOPO RAFFAELE PARTITO DEMOCRATICO 26/10/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 26/10/2020
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 26/10/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04829
presentato da
ROTTA Alessia
testo di
Lunedì 26 ottobre 2020, seduta n. 415

   ROTTA, FRAGOMELI, BURATTI, LACARRA, MURA, SANI e TOPO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   le Mutue di auto gestione, cosiddette Mag, sono società cooperative finanziarie a mutualità prevalente che operano nell'ambito della finanza etica e si ispirano ai principi enunciati nel Manifesto della finanza mutualistica e solidale del 2010 con l'obiettivo di agevolare l'inclusione finanziaria di soggetti non bancabili attraverso l'offerta di determinati strumenti e servizi; esse svolgono un ruolo sociale importante per le collettività stabilendo stringenti criteri di valutazione etica, sociale e ambientale come base per le istruttorie di finanziamento;

   il decreto legislativo n. 141 del 2010 ha riformato il Testo unico bancario (Tub), in osservanza della disciplina comunitaria, introducendo all'articolo 111 la categoria del microcredito;

   in particolare, alla luce delle modifiche apportate all'articolo 111 del Tub dall'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l'importo massimo delle operazioni di microcredito, rivolte a attività di impresa, prive di garanzie reali, è fissato a euro 40 mila (prima 25 mila) e viene demandato al Ministero dell'economia e delle finanze l'adeguamento alle nuove disposizioni del decreto ministeriale n. 176 del 2014, attuativo dell'articolo 111 del Tub; ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 111, il limite è ridotto a 10 mila euro, senza garanzie reali, se indirizzati a persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica e sociale;

   l'articolo 16, comma 2, del citato decreto n. 176 del 2014 ha previsto un riconoscimento della finanza mutualistica e solidale elevando gli importi massimi concedibili per i finanziamenti ai propri soci fino ad un ammontare massimo di euro 75 mila e per una durata massima di dieci anni senza però modificare i limiti dimensionali dei soggetti finanziabili;

   i limiti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del citato regolamento relativi alle dimensioni aziendali esclude, infatti, le imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali derivanti dalla legge fallimentare superiori a 200 mila euro di fatturato e 300 mila euro di attivo patrimoniale ed un livello di indebitamento superiore a 100 mila euro;

   tali limiti oltre ad essere incomprensibilmente derivati dalla legge fallimentare equiparando di fatto senza apparente motivazione la sorte di chi sta per cessare l'attività con chi si trova in fase di avvio, non consentirebbero il finanziamento a imprese in grado di sostenere un prestito di 75 mila euro e risultano eccessivamente restrittivi se comparati alla raccomandazione dell'Unione europea in materia di microimpresa emanata nel 2003 e recepita in Italia nel 2005, che prevede un fatturato di 2 milioni di euro e 10 dipendenti non soci;

   i recenti decreti «Cura Italia» e «Liquidità» hanno riconosciuto i soggetti iscritti nell'elenco degli operatori di microcredito come parte integrante del sistema finanziario e, dunque, attori primari nel sostegno alle microimprese colpite dalla gravissima crisi del Covid-19 sancendo il legame tra microcredito e microimpresa così come prevista dalla già citata raccomandazione dell'Unione europea; tuttavia, i citati parametri dimensionali non sono stati modificati;

   in un contesto emergenziale legato al Covid-19, caratterizzato dall'acuirsi del rischio di credit crunch, si ritiene necessario implementare canali alternativi di accesso al credito rafforzando le esperienze solidaristiche storiche che mostrano buone performance nella gestione del rischio e che sarebbero invece fortemente limitate, fino ad arrivare alla cessazione delle attività, dalle previsioni normative vigenti –:

   se non ritenga utile, alla luce delle considerazioni espresse in premessa, una tempestiva iniziativa volta a modificare il decreto ministeriale n. 176 del 2014, prevedendo per le Mag la deroga ai limiti dimensionali dettati dall'articolo 1, comma 2, lettera d), valutando anche l'opportunità di assumere iniziative per innalzare l'importo massimo di credito concedibile, rispetto agli attuali 75 mila euro.
(5-04829)