ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04398

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 450 del 16/03/2011
Firmatari
Primo firmatario: PETRENGA GIOVANNA
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 16/03/2011


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 16/03/2011
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 29/03/2011
Stato iter:
29/03/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/03/2011
Resoconto RAVETTO LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 29/03/2011
Resoconto PETRENGA GIOVANNA POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/03/2011

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 29/03/2011

DISCUSSIONE IL 29/03/2011

SVOLTO IL 29/03/2011

CONCLUSO IL 29/03/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-04398
presentata da
GIOVANNA PETRENGA
mercoledì 16 marzo 2011, seduta n.450

PETRENGA. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

con l'emanazione del decreto-legge n. 35 del 2005- cosiddetto «decreto-competitività»- e del decreto legislativo n. 5 del 2006, il legislatore italiano, modificando la legge fallimentare e introducendo nell'ordinamento gli accordi di ristrutturazione dei debiti e la transazione fiscale (articoli 182-bis e 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) - posti successivamente in collegamento in virtù delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 169 del 2007 - ha fornito strumenti in grado di sterilizzare gli effetti negativi di un'azione revocatoria fallimentare a fronte di comportamenti ed atti posti in essere da imprenditori virtuosi;

lo scopo dell'istituto della ristrutturazione dei debiti, in particolare, è quello di cercare di raggiungere nel medio periodo un riequilibrio finanziario idoneo al proseguimento dell'attività imprenditoriale e, pertanto, la salvaguardia degli interessi sociali;

la disciplina legislativa in questione è stata integrata da successive circolari emanate dall'Agenzia delle entrate (circolare AE 18 aprile del 2008 n. 40/E; circolare AE 10 aprile del 2009 n. 14/E), dall'INPS (circolare 15 marzo del 2010, n. 38) e dall'INAIL (circolare 26 febbraio del 2010, n. 8), oltre che dal decreto ministeriale 4 agosto del 2009;

in questo contesto, la circolare n. 38 del 15 marzo del 2010, emanata dall'INPS, sembrerebbe presentare evidenti difformità, per l'applicazione della normativa, rispetto alle istruzioni impartite dalle circolari dell'Agenzia delle entrate sopra richiamate, prevedendo termini più restrittivi per quanto concerne il pagamento dei contributi e dei premi (che dovrebbero essere corrisposti nella misura integrale senza alcuna falcidia), la dilazione del pagamento (per la quale si prevedono stretti vincoli temporali pari a sessanta rate mensili e si richiede apposita fideiussione o garanzia legale), il pagamento degli aggi esattoriali (previsto addirittura come condizione di ammissibilità della domanda e di procedibilità dell'istruttoria della transazione previdenziale);

il recente decreto-legge n. 225 del 2010, convertito dalla legge n. 10 del 2011, ha previsto la possibilità per l'imprenditore - nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive del piano di rateizzo gestito da Equitalia Polis S.p.a. - di accedere ad un nuovo piano di rateizzo per un ulteriore periodo di 72 rate mensili, stabilendo pertanto condizioni di pagamento ben più favorevoli rispetto a quanto disposto nella citata circolare dell'INPS;

una corretta applicazione della disciplina richiamata, che fosse conforme allo spirito originario della normativa stessa, recherebbe notevoli benefici alle imprese, che, specialmente nel sud del Paese, a causa dei notori ritardi nei pagamenti da parte degli enti locali, presentano una situazione debitoria indotta principalmente nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali, avviando, in tal modo, un processo positivo che potrebbe condurre a significativi vantaggi anche sotto l'aspetto di un minor utilizzo degli strumenti di integrazione salariale da parte delle imprese -:

se siano a conoscenza del fatto che l'INPS, come dimostra l'emanazione della circolare n. 38 del 15 marzo 2010, si è mossa secondo un'interpretazione restrittiva della normativa vigente, non in linea con l'obiettivo perseguito dal legislatore - da ultimo, con il recente decreto «milleproproghe» - di venire incontro alle esigenze delle imprese in difficoltà, laddove esse dimostrino un serio impegno nella ristrutturazione della propria posizione debitoria;

quali iniziative intendano tempestivamente intraprendere al fine di chiarire l'esatta portata della normativa in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, in particolare di natura previdenziale, procedendo eventualmente ad una rivisitazione delle circolari emanate in materia e fornendo una interpretazione autentica delle disposizioni in questione che sia più favorevole agli imprenditori più meritevoli. (5-04398)