ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04379

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 448 del 14/03/2011
Firmatari
Primo firmatario: SCHIRRU AMALIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/03/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CALVISI GIULIO PARTITO DEMOCRATICO 11/03/2011
FADDA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 11/03/2011
MELIS GUIDO PARTITO DEMOCRATICO 11/03/2011


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 11/03/2011
Stato iter:
25/01/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/01/2012
Resoconto MARTONE MICHEL ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 25/01/2012
Resoconto SCHIRRU AMALIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 14/03/2011

SOLLECITO IL 01/12/2011

DISCUSSIONE IL 25/01/2012

SVOLTO IL 25/01/2012

CONCLUSO IL 25/01/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-04379
presentata da
AMALIA SCHIRRU
lunedì 14 marzo 2011, seduta n.448

SCHIRRU, CALVISI, FADDA e MELIS. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

la legge del 20 maggio 1988, n. 160, articolo 8, comma 5, ha comminato l'obbligo per i lavoratori che percepiscono il trattamento di integrazione salariale straordinaria, di comunicare preventivamente ad INPS, la rioccupazione in altra attività di lavoro subordinato o autonomo remunerata, come recentemente ribadito anche nella circolare INPS n. 130 del 4 ottobre 2010 e con messaggio n. 26718 del 25 ottobre 2010;

sottostanno alle regole del cumulo e dell'obbligo di preventiva comunicazione ex articolo 8, commi 4 e 5, legge 160 del 1988, anche chi ha un «rapporto di servizio onorario» con la pubblica amministrazione, il cui compenso è costituito da una'indennità che non ha natura contributiva (Cass. sez. lav. 26 febbraio 2001, n. 1-n. 2788) o, chi riveste una carica pubblica elettiva;

in base ai criteri enunciati nell'ordinanza n. 190/96 della Corte costituzionale e delle sentenze n. 11679/05 e 4004/07 della Corte di cassazione, tutti i lavoratori che non assolvano l'obbligo della «comunicazione preventiva all'INPS» decadono dall'intero periodo di integrazione salariale anche se derivante da più di un provvedimento di concessione;

si apprende dall'articolo «Operaio e anche consigliere? Stop alla cassa integrazione» comparso il 6 marzo 2011 su La Nuova Sardegna, che «Nelle prossime settimane potrebbe arrivare dall'Inps a consiglieri e assessori comunali e provinciali, l'avviso di decadenza dal diritto di trattamento di integrazione salariale straordinaria. Motivo? La mancata comunicazione di attività di lavoro subordinato o autonomo. In pillole, le indennità di carica di assessore e di consigliere comunale (o provinciale) vengono ritenute dall'Inps e dal fisco prestazioni di lavoro subordinato o assimilato a lavoro dipendente. Ed in effetti agli amministratori pubblici, ai vari livelli, vengono effettuate tutte le trattenute fiscali e contributive di legge e a fine anno le somme percepite vanno ad aggiungersi agli altri normali redditi.»;

analogamente, risultano anche all'interrogante situazioni in cui l'INPS neghi il diritto alla cassa integrazione ai consiglieri comunali, la cui situazione di cassa integrazione è fatta decadere per non aver comunicato preventivamente lo stato di consigliere comunale, fatto però interpretabile, poiché la norma parla di comunicazione di sopraggiunta occupazione;

secondo tale orientamento si incoraggia se non si costringe di fatto, a svolgere attività lavorative autonome non dichiarate - o «in nero» - i lavoratori e le lavoratrici che abbiano la necessità e la possibilità di svolgere tali attività a fini di integrazione della prestazione previdenziale in godimento -:

se e quali iniziative normative intenda intraprendere per assicurare ai lavoratori e alle lavoratrici interessati la possibilità di ricoprire cariche elettive pubbliche senza pregiudizio del diritto alla percezione della Cassa integrazione guadagni in deroga e senza essere costretti ad avviare un contenzioso nei confronti dell'INPS. (5-04379)