ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03379

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 367 del 14/09/2010
Abbinamenti
Atto 5/03405 abbinato in data 26/01/2011
Atto 5/04044 abbinato in data 26/01/2011
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 09/09/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MISIANI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 09/09/2010
MIGLIOLI IVANO PARTITO DEMOCRATICO 09/09/2010


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 09/09/2010
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 26/01/2011
Stato iter:
26/01/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/01/2011
Resoconto RAVETTO LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 26/01/2011
Resoconto GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 14/09/2010

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 26/01/2011

DISCUSSIONE IL 26/01/2011

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 26/01/2011

SVOLTO IL 26/01/2011

CONCLUSO IL 26/01/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-03379
presentata da
MARIALUISA GNECCHI
martedì 14 settembre 2010, seduta n.367

GNECCHI, MISIANI e MIGLIOLI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

a seguito della conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in particolare articolo 12), l'INPS con messaggio 21181 del 12 agosto 2010 ha disposto che: «la costituzione della posizione assicurativa nel FPLD in favore dei lavoratori iscritti ai soppressi fondi elettrici e telefonici potrà essere trasferita solo a domanda degli interessati e a titolo oneroso»;

in conseguenza di quanto sopra, precisa l'INPS, non deve essere più posto in pagamento il trattamento più favorevole fra quello calcolato con le norme del fondo e quello calcolato con le norme del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), con effetto sulle istanze presentate a partire dal 1o luglio 2010;

con questo provvedimento i lavoratori interessati si sono trovati, con provvedimento retroattivo, a vedere non riconosciuti i diritti che solo qualche giorno prima erano in vigore;

è del tutto evidente come la nuova normativa sia assolutamente lesiva in particolare per tutti i lavoratori elettrici che hanno sempre lavorato in turno continuato e avvicendato;

con queste norme si è messo in discussione quel diritto fondamentale del lavoratore, di poter creare la propria posizione assicurativa all'Inps, che rimane l'ente fondamentale previdenziale, e si complica e si rende sempre onerosa la possibilità di cumulare i contributi versati durante tutta la propria vita lavorativa; la possibilità di ricongiungere contributi ha sempre rappresentato un pilastro fondante del nostro sistema previdenziale;

l'articolo 12, comma 12-octies, del decreto-legge n. 78 del 2010, infatti, è intervenuto ad abrogare, a decorrere dal 1o luglio 2010, l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562, che regolava il trasferimento in AGO delle posizioni assicurative del fondo elettrici;

analogamente l'articolo 12, comma 12-novies ha abrogato, con pari decorrenza, l'articolo 28 della legge n. 1450 del 1956 che consentiva il trasferimento gratuito della contribuzione dal Fondo telefonici all'assicurazione generale obbligatoria;


a decorrere dal 1o luglio 2010 il comma 12-septies dell'articolo 12 è intervenuto a modificare il disposto dei primi 3 commi dell'articolo 1 della legge n. 29/1979, che consentivano la ricongiunzione nel FPLD - a titolo gratuito - dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'AGO, rendendo onerosa tale operazione di ricongiunzione;


a seguito dell'abrogazione delle disposizioni che fino al 30 giugno hanno regolato la costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dai predetti fondi speciali e della modifica normativa apportata all'articolo 1 della legge n. 29 del 1979, con effetto sulle istanze presentate dal 1o luglio 2010, la posizione assicurativa dei lavoratori elettrici e telefonici potrà essere trasferita nel FPLD solo a domanda degli interessati e a titolo oneroso; la predetta data del 1o luglio 2010 si riferisce alla data della domanda di costituzione della posizione assicurativa nell'AGO, presentata ai sensi delle citate norme oggetto di abrogazione; prescinde pertanto sia dalla data di presentazione della domanda di pensione che da quella di decorrenza della stessa ed ai lavoratori in esame deve essere liquidata la pensione a carico dei rispettivi fondi, salva la possibilità degli interessati di liquidare la prestazione a carico del FPLD su espressa richiesta di trasferimento della posizione assicurativa e previa accettazione del previsto onere di copertura -:



se il Ministro interrogato non ritenga necessario intervenire per promuovere una modifica normativa, che consenta di reintrodurre la possibilità di ricongiungere/cumulare i contributi versati dai lavoratori nel corso della propria vita lavorativa così ripristinando condizioni di equità.(5-03379)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

contributo sociale

costi salariali

diritto del lavoro

sicurezza sociale

vita lavorativa