ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03050

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 250 del 23/06/2014
Firmatari
Primo firmatario: CESARO ANTIMO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 23/06/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 23/06/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 23/06/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03050
presentato da
CESARO Antimo
testo di
Lunedì 23 giugno 2014, seduta n. 250

   ANTIMO CESARO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   già in epoca precedente alla costituzione di Riscossione spa e di Riscossione Siciliana spa era fortemente avvertita l'esigenza di un riordino complessivo della materia previdenziale di cui erano destinatari i lavoratori allora dipendenti dalle aziende (prevalentemente bancarie) concessionarie del servizio di riscossione che, a seguito dei provvedimenti normativi di riforma del sistema di riscossione tributi (decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e recepito dalla regione Sicilia con propria legge 22 dicembre 2005, n. 19), erano confluiti sotto il controllo statale;
   tale esigenza si fondava principalmente sulla considerazione che le prestazioni integrative oggi garantite dal fondo nazionale di previdenza per i lavoratori esattoriali da tempo non risultavano coerenti rispetto al quadro generale di riferimento dei trattamenti di previdenza;
   il fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici è gestito dall'INPS, quale gestione previdenziale separata, ed è un fondo obbligatorio integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, in quanto garantisce prestazioni aggiuntive (in forma di rendita e di capitale) a quelle fornite dall'assicurazione generale obbligatoria; non rientra pertanto tra i fondi di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
   sono iscritti obbligatoriamente al fondo tutti gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici e lo stesso è finanziato con una contribuzione obbligatoria complessiva del 5,5 per cento della retribuzione annua (3,3 per cento a carico dell'azienda Equitalia e 2,2 per cento a carico dei lavoratori);
   pertanto, il carattere obbligatorio dell'iscrizione e della contribuzione esclude che alle predette contribuzioni e prestazioni possa applicarsi il regime che caratterizza la previdenza complementare;
   in tale scenario si è posta da tempo la necessità di rivedere l'attuale assetto del fondo di previdenza integrativo, in quanto incongruo rispetto all'evoluzione del quadro normativo dell'assicurazione obbligatoria, abbandonando il sistema di determinazione delle prestazioni secondo il modello tecnico-finanziario della prestazione definita e della ripartizione e fissando le nuove regole secondo il sistema tecnico-finanziario della contribuzione definita e della capitalizzazione dei contributi versati dagli iscritti, così come previsto dal nuovo meccanismo attualmente vigente nell'assicurazione generale obbligatoria (sistema contributivo);
   in questo modo l'ammontare delle prestazioni da erogare (in forma di rendita e di capitale) quali trattamenti aggiuntivi alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dipenderà esclusivamente, in coerenza con il sistema generale (obbligatorio e complementare), dall'entità dei contributi versati a favore del singolo iscritto e dal rendimento che si applicherà sul predetto montante per giungere al capitale da trasformare in rendita o da attribuire all'iscritto; in nessun caso la rendita sarà garantita assumendo a base di calcolo l'ammontare del trattamento garantito dall'assicurazione generale obbligatoria;
   nell'accordo siglato l'11 dicembre 2007 tra Ministero del lavoro, INPS, Equitalia e organizzazioni sindacali nazionali, il Ministero medesimo si impegnava, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, a predisporre nel breve tempo un progetto di riforma del fondo nazionale di previdenza esattoriali, volto ad assicurare agli iscritti un'effettiva funzione integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria, tenendo conto dell'intera anzianità contributiva;
   nel febbraio 2009 fu rappresentata alle organizzazioni sindacali nazionali (con l'aiuto del servizio attuariale dell'INPS) un'ipotesi di studio che si proponeva di simulare la trasformazione dell'attuale trattamento del fondo integrativo nazionale in un assegno individuale di pensione aggiuntiva a quella dell'assicurazione generale obbligatoria, calcolata in base al meccanismo contributivo di quest'ultima, utilizzando a tal fine la ricostituzione della contribuzione versata per tutti i dipendenti iscritti al fondo ed alimentata con le aliquote versate dall'azienda Equitalia (nella misura del 3,35 per cento) e dai lavoratori medesimi (nella misura del 2,2 per cento);
   all'inizio del mese di febbraio 2010 le organizzazioni sindacali nazionali proposero nuovamente il tema all'attenzione dell'azienda, richiedendone un intervento qualificato allo scopo di trovare una soluzione all'annoso problema di riforma;
   a tal fine, erano ripresi i contatti con il servizio statistico e attuariale dell'INPS che formulò, anche sulla base delle richieste sindacali, una nuova serie di simulazioni aventi ad oggetto l'erogazione di una prestazione aggiuntiva calcolata in assoluta coerenza con il sistema previdenziale vigente e in un quadro di compatibilità economico-finanziaria e di equilibrio attuariale avuto riguardo alle consistenze patrimoniali e al livello delle prestazioni traguardate nel periodo di riferimento;
   nelle elaborazioni delle simulazioni dell'INPS, presentate direttamente alle organizzazioni sindacali nazionali nel corso di una riunione tenutasi il 16 luglio 2010, si è tenuto conto dei seguenti punti qualificanti:
    a) l'importo delle prestazioni aggiuntive è calcolato sulla base della somma dei contributi versati (rivalutata durante tutta la vita lavorativa) al preesistente fondo integrativo, in base alla vigente normativa in materia di pensionamento (legge 8 agosto 1995, n. 335) secondo il sistema contributivo;
    b) il fondo pensione conferisce all'iscritto e agli aventi diritto una pensione aggiuntiva a quella dell'assicurazione generale obbligatoria (viene pertanto sovvertito il principio del fondo quale trattamento integrativo di pensione);
    c) i requisiti necessari per il riconoscimento dei trattamenti aggiuntivi sono i medesimi vigenti per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria;
    d) vengono cassate le norme che prevedono la possibilità di chiedere la liquidazione del 75 per cento dei contributi versati in quota capitale da parte dei soggetti che maturano tale diritto;
   nell'ambito del progetto per l'adeguamento normativo del fondo nazionale di previdenza esattoriali in base alle leggi vigenti, essendo il suddetto un fondo autofinanziato ed in attivo per risorse economiche, quanto esposto non rappresenterebbe alcun costo aggiuntivo per le casse dell'INPS ed è l'unico strumento di ammortamento sociale attualmente utilizzato per il personale esattoriale collocabile in prepensionamento –:
   se, alla luce di quanto esposto in premessa, non ritenga opportuno assumere iniziative per accelerare la riforma dell'assetto e delle prestazioni del citato fondo di previdenza per i lavoratori esattoriali sulla base del progetto elaborato dal gruppo Equitalia e condiviso ed approfondito con le organizzazioni sindacali nazionali di settore. (5-03050)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2005 0203

EUROVOC :

pensionato

Sicilia

ente pubblico

pensione complementare

retribuzione del lavoro

risorsa economica

assicurazione per la vecchiaia