ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02796

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 228 del 14/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: LUPO LOREDANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 14/05/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 14/05/2014
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 14/05/2014
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 14/05/2014
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 14/05/2014
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 14/05/2014
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 14/05/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 14/05/2014
Stato iter:
15/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 15/05/2014
Resoconto LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 15/05/2014
Resoconto CASTIGLIONE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
REPLICA 15/05/2014
Resoconto LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 15/05/2014

SVOLTO IL 15/05/2014

CONCLUSO IL 15/05/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02796
presentato da
LUPO Loredana
testo di
Mercoledì 14 maggio 2014, seduta n. 228

   LUPO, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, GAGNARLI, GALLINELLA, L'ABBATE e PARENTELA. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   il decreto interministeriale 12 luglio 2013 con riferimento alle colture OGM nel nostro Paese stabilisce che la coltivazione di varietà di mais MON810, provenienti da sementi geneticamente modificate, è vietata nel territorio nazionale fino all'adozione di misure comunitarie di cui all'articolo 54, comma 3, del regolamento. (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 e comunque non oltre diciotto mesi dalla data dello stesso;
   la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 04411/2014 del 24 aprile 2014, che sancisce il rigetto del ricorso presentato contro il decreto di cui in parola, ribadisce il principio invalicabile di precauzione, affermando che: «Quando sussistono incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone possono essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi»;
   il Ministro interrogato, appresa la notizia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale, ha dichiarato inoltre – «Apprendiamo con soddisfazione il pronunciamento del Tribunale amministrativo regionale che conferma nella sostanza le ragioni del decreto promosso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri della salute e dell'ambiente in relazione allo stop delle semine OGM in Italia», confermando la sua posizione di contrarietà, alla luce dei fatti, alla coltivazione del mais MON810;
   il decreto interministeriale nulla dispone in merito ad un eventuale apparato sanzionatorio in caso di violazione del divieto ivi sancito –:
   quali misure intenda adottare o quali sanzioni debbano ritenersi applicabili nell'eventualità di violazione del divieto previsto dal decreto interministeriale indicato in premessa, considerata anche l'imminente semina dei campi con il conseguente pericolo di contaminazione ambientale a danno dei terreni limitrofi. (5-02796)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 15 maggio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-02796

  Riguardo all'interrogazione presentata dagli onorevoli Lupo ed altri, occorre preliminarmente ricostruire la cornice giuridica di riferimento richiamata dagli stessi interroganti.
  In particolare, ricordo che il decreto interministeriale del 12 luglio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2013), che vieta la coltivazione delle sementi OGM in Italia per 18 mesi, è stato emanato ai sensi del combinato disposto degli articoli 54 del Regolamento CE n. 178 del 2002 e dell'articolo 34 del Regolamento CE 1829 del 2003.
  Più in particolare, il richiamato articolo 34 del Regolamento (CE) n. 1829 del 2003 stabilisce l'adozione di misure d'urgenza, ai sensi degli articoli 53 e 54 del Regolamento (CE) n. 178 del 2002 «quando sia manifesto che prodotti autorizzati dal presente regolamento o conformemente allo stesso possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente».
  L'articolo 53 stabilisce che, in situazione di emergenza, uno Stato Membro possa chiedere alla Commissione di adottare misure cautelari (tra cui quella di sospendere l'autorizzazione) volte a sospendere l'immissione o l'importazione di un determinato prodotto OGM «in tutto il territorio dell'Unione Europea» o a limitarne le condizioni. In tali casi la procedura prevede che la Commissione si avvalga del parere scientifico dell'EFSA ed è di fatto abbastanza complessa e lunga.
  L'articolo 54 stabilisce però che, nelle more delle decisioni da parte della Commissione, lo Stato Membro può provvisoriamente adottare le misure cautelari (tra cui la sospensione) «limitatamente al territorio del proprio Stato» sin tanto che la Commissione non decida. È questo il caso che si è verificato in Italia con il decreto interministeriale del 12 luglio 2013.
  Com’è noto, detto provvedimento ha avuto la sua motivazione come misura di cautela in considerazione del fatto che:
   a) il mais MON 810 è stato autorizzato nel 1998, ai sensi della direttiva n. 220 del 23 aprile 1990 dell'Unione europea, in base alla quale i requisiti in materia di valutazione dei rischi sono molto inferiori a quelli stabiliti dalla direttiva n. 18 del 12 marzo 2001 dell'Unione europea che abroga e sostituisce la previgente direttiva;
   b) nessuna misura di gestione è attualmente imposta dalla decisione di autorizzazione della Commissione europea per il mais MON 810 destinata a limitare i rischi per l'ambiente dando seguito alle raccomandazioni dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).

  Peraltro sul citato provvedimento si è recentemente espresso anche il TAR del Lazio, con la sentenza n. 4410 del 2014, pronunciata lo scorso 23 aprile, confermando nella sostanza l'impianto motivazionale del decreto stesso.
  È evidente che la misura (anche di sospensione) assunta unilateralmente dallo Stato Membro ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento 178 del 2002, seppur limitata ad un solo Stato Membro, ha proprio la finalità di «sortire» il medesimo effetto pratico e giuridico – seppur dichiaratamente provvisorio – della sospensione dell'autorizzazione che potrebbe essere adottata dalla Commissione ai sensi del precedente articolo 53, nel presupposto dell'inerzia della Commissione medesima.
  Il termine dei diciotto mesi fissato per l'efficacia del richiamato decreto era funzionale anche allo scopo di costruire le condizioni per l'adozione di misure regionali atte ad evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti, previste dall'articolo 26-bis della direttiva n. 18 del 2001 dell'Unione europea come modificata e integrata dal Regolamento (CE) n. 1829 del 2003, garantendo al contempo l'allineamento delle disposizioni nazionali in tema di coltivazioni geneticamente modificate alla normativa dell'Unione europea e la massima tutela dell'agrobiodiversità e dell'ambiente.
  Sul punto è intervenuto, in occasione della risposta ad un atto di sindacato ispettivo nella seduta del 14 novembre 2014 in Commissione ambiente, anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In tale seduta è stato ricordato che, con nota dell'8 ottobre 2013 indirizzata al presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, il Ministro dell'ambiente aveva chiesto di conoscere le iniziative messe in atto dalla regione per assicurare la piena attuazione del divieto di coltivazione del mais MON 810 imposto dal decreto 12 luglio 2013, stante l'eventualità di dover dar seguito all'applicazione alle sanzioni previste dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 224 del 2003 e alla bonifica, al ripristino ambientale e al risarcimento ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora sia accertato un effettivo danno ambientale conseguente alla coltivazione del mais MON 810 e, con ulteriore missiva dell'11 novembre 2013, nel prendere atto che la regione Friuli-Venezia Giulia aveva provveduto, alla luce della pronunce della Corte di giustizia europea del settembre 2012 e della successiva ordinanza del maggio 2013, a modificare la legge regionale n. 5 del 2011, lo stesso Ministro chiedeva le informazioni sull'esatta localizzazione delle coltivazioni di MON 810, prodromiche alla previsione di azioni di monitoraggio degli eventuali effetti di OGM sull'ambiente o sulla salute pubblica, per valutare, se del caso, l'applicabilità delle sanzioni citate.
  In tale ultima occasione, il Ministero dell'ambiente ha altresì ribadito che la normativa nazionale in materia di OGM «è garantita da un apparato sanzionatorio previsto, con riferimento a fattispecie diverse nei presupposti, dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 224 del 2003 e dal decreto legislativo n. 70 del 2005».
  Le richiamate disposizioni prevedono specifiche sanzioni di carattere penale relativamente alle fattispecie di immissione in commercio di alimenti e mangimi geneticamente modificati, la cui applicabilità a casi concreti rientra evidentemente nelle prerogative della magistratura.
  Sul punto ricordo che è peraltro intervenuta recentemente la legge regionale 28 marzo 2014, n. 5 della regione Friuli-Venezia Giulia, che nel ribadire il divieto di coltivazione (per 12 mesi) degli OGM, nelle more della procedura di comunicazione alla Commissione europea delle misure di coesistenza contenute nello schema di disegno di legge approvato dalla giunta regionale in via preliminare in data 7 marzo 2014, ha previsto specifiche sanzioni amministrative in caso di sua inosservanza.
  Al riguardo preciso che la regione Friuli ha ufficialmente informato il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che in data 7 maggio 2014 è pervenuta all'Amministrazione regionale la notifica – trasmessa via raccomandata in data 2 maggio – di avvenuta semina di mais OGM DKC 6667YG effettuata in data 17 aprile in comune di Vivaro (PN), F.M. 14, mapp. 264.
  La semina è avvenuta in aperta violazione della legge regionale 28 marzo 2014, n. 5 che, all'articolo 1, introduce una moratoria di un anno, cioè il divieto di coltivazione di OGM nel territorio regionale, in attesa che la Commissione europea si pronunci sul disegno di legge recentemente approvato dalla regione in materia di coesistenza e che è stato notificato, prima della sua entrata in vigore, alla stessa Commissione europea, come norma tecnica.
  La legge regionale prevede una sanzione amministrativa (sino ad un massimo di 50.000 euro) per i trasgressori e autorizza il Servizio competente in materia (Corpo forestale regionale) ad ordinare la rimozione delle condizioni che determinano l'inosservanza.
  La norma regionale, in ogni caso, all'articolo 1, comma 3, prevede anche la segnalazione delle violazioni del divieto di coltivazione previsto dal decreto interministeriale 12 luglio 2013 alle competenti autorità.
  In conclusione, nel ricordare come l'adozione delle norme di coesistenza rientri, secondo anche la giurisprudenza costituzionale, nell'ambito delle competenze regionali, ritengo comunque opportuno ribadire l'impegno assunto dal Governo ed in particolare dal Ministro Martina, anche in questa Commissione, di supportare con convinzione le proposte avanzate dalla Grecia al fine di modificare il quadro normativo europeo, lasciando ai singoli Stati la facoltà di vietare nel proprio territorio le coltivazioni OGM.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

cerealicoltura

rischio sanitario

pianta transgenica

produzione vegetale

organismo geneticamente modificato

sementi