ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02710

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 220 del 29/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: BUSINAROLO FRANCESCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 29/04/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 29/04/2014
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 29/04/2014
TOFALO ANGELO MOVIMENTO 5 STELLE 29/04/2014
SARTI GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 29/04/2014
COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 29/04/2014


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 29/04/2014
Stato iter:
06/11/2014
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 29/04/2014

RITIRATO IL 06/11/2014

CONCLUSO IL 06/11/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02710
presentato da
BUSINAROLO Francesca
testo di
Martedì 29 aprile 2014, seduta n. 220

   BUSINAROLO, BENEDETTI, SILVIA GIORDANO, TOFALO, SARTI e COZZOLINO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, entrato in vigore dal 6 aprile 2014 ed attuativo della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, prevede anche l'introduzione dell'articolo 25-bis al decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»);
   la norma stabilisce che il datore di lavoro che intenda assumere una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale del medesimo, prima della stipula del contratto, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis («prostituzione minorile»), 600-ter («pornografia minorile»), 600-quater («detenzione di materiale pedo-pornografico»), 600-quinquies («iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile») e al 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
   l'eventuale violazione di tale obbligo comporterà, per il datore di lavoro, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria avente un importo variabile da 10.000 a 15.000 euro;
   sono emerse parecchie perplessità da parte di presidi e dirigenti scolastici in merito ai tempi e al costo della certificazione ed avevano anche messo in allarme i responsabili di molte organizzazioni del terzo settore che temevano di andare incontro a spese eccessive o alle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 39;
   in una nota interpretativa al decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 39, il Ministero della giustizia ha chiarito che l'obbligo del datore di lavoro di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale per tali persone sorge nel momento in cui inizia il rapporto di lavoro ed è proprio in riferimento all'atto di assunzione che trova applicazione, in caso di inadempimento, la sanzione pecuniaria dovuta, avrà un importo variabile da 10.000 a 15.000 euro. Inoltre, nella nota si chiarisce che l'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 non contiene alcuna previsione di retroattività, né può applicarsi retroattivamente la relativa sanzione amministrativa, nel rispetto del principio indicato dall'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per questo motivo, la disposizione «non si riferisce ai rapporti di lavoro conclusi in epoca anteriore alla entrata in vigore della norma»;
   l'obbligo non sorge ove invece l'associazione si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all'interno di un definito rapporto di lavoro. I tanti volontari che operano a titolo gratuito presso parrocchie, onlus, associazioni culturali, società e associazioni sportive, e dunque non sono titolari di un vero e proprio contratto di lavoro, non sono soggetti all'accertamento;
   la norma non si applica quindi ad associazioni di volontariato relativamente ai volontari, associazioni sportive dilettantistiche relativamente agli istruttori sportivi in collaborazione (la maggior parte degli istruttori di bambini), associazioni culturali relativamente a collaboratori anche stabili ma non assunti (la maggior parte di coloro che danno lezioni di musica, d'arte o di teatro ai bambini), insegnanti supplenti, esperti esterni ammessi nelle scuole, collaboratori di cooperative. A titolo esemplificativo, in ambito sportivo, nulla dovrà essere richiesto ai soggetti che svolgono attività di mero volontariato né a coloro i quali percepiscono i compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR (cosiddetti collaboratori sportivi ex «legge Pescante»);
   con una seconda nota interpretativa, l'ufficio legislativo del Ministero della giustizia ha chiarito che, nei casi in cui la certificazione sia obbligatoria, nelle more del rilascio del certificato regolarmente richiesto da parte del casellario, si potrà procedere all'utilizzo dei lavoratori addetti ai minori previa acquisizione di atto di notorietà avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione;
   il certificato penale contiene tutte le sentenze penali passate in giudicato, esclusi però tutti quei procedimenti ancora in corso, denominati «carichi pendenti», che sono indicati invece nel «certificato dei carichi pendenti» emesso dalla Procura della Repubblica;
   in base all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, sono escluse nel certificato alcune tipologie di iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale, elencate nel comma 1 del citato articolo, tra cui le condanne emesse dal giudice di pace o condanne emesse da un altro giudice ma di competenza del giudice di pace, le condanne relative ai reati estinti e quelle per contravvenzioni punibili tramite la sola ammenda, e nemmeno tutte le iscrizioni di materia penale attribuite e presenti nel casellario giudiziale, indicate invece nel certificato penale totale, disponibile però solo su richiesta del diretto interessato e delle autorità giudiziarie –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti indicati in premessa;
   se il Ministro ritenga che prevedere l'obbligo di acquisire il certificato penale solo in caso di rapporto di lavoro, con conseguente esclusione di tanti volontari che operano a titolo gratuito nelle diverse associazioni, sia sufficiente per raggiungere lo scopo di tutela dei minori che si prefigge la disposizione contenuta nel decreto legislativo n. 39 del 2014;
   se il Ministro ritenga che le informazioni contenute nel «certificato penale», che escludono una serie di iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale indicate da comma 1 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, siano sufficienti per tutelare i minori;
   se il Ministro ritenga che, dato il costo del certificato, sia opportuno prevedere l'esenzione dal pagamento del bollo nei casi in cui il certificato sia richiesto per motivi di lavoro o di volontariato.
(5-02710)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

tutela

prostituzione

protezione dell'infanzia

volontariato

sanzione penale