ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02678

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 220 del 01/08/2019
Firmatari
Primo firmatario: INCERTI ANTONELLA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 01/08/2019


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 01/08/2019
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE delegato in data 07/08/2019
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 01/08/2019

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 07/08/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02678
presentato da
INCERTI Antonella
testo di
Giovedì 1 agosto 2019, seduta n. 220

   INCERTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   la figura della consigliera di parità è disciplinata dal codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, dal decreto legislativo n. 5 del 2010 (che ha recepito la direttiva europea 2006/54/CE) e dal decreto 80/2015;

   la norma prevede tre figure di consigliera di parità, diverse per bacino di intervento e non legate da rapporti gerarchici: la consigliera regionale di parità, la consigliera provinciale di parità e la consigliera nazionale di parità, operante presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   la consigliera di parità è una professionalità esperta di mercato del lavoro, pari opportunità e politiche di genere che riveste un ruolo istituzionale con funzioni di promozione, vigilanza e controllo sui temi delle pari opportunità e antidiscriminazione nel mercato del lavoro dell'ambito territoriale di riferimento;

   la consigliera regionale e quella provinciale hanno sede, rispettivamente, nell'ente regione e nell'ente provincia, ma non sono dipendenti dell'ente stesso e il loro ambito di competenza non è l'amministrazione, ma l'intero territorio di riferimento;

   le consigliere di parità sono nominate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, su designazione delle regioni e delle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

   nell'esercizio delle proprie funzioni, la consigliera è un pubblico ufficiale con obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui viene a conoscenza, trattandosi di un organismo di garanzia e vigilanza per quanto riguarda il rispetto della legislazione di parità;

   il 3 luglio 2019 la Conferenza unificata, Stato-regioni e autonomie locali, ha deliberato circa la determinazione dei criteri di attribuzione delle indennità mensili alle consigliere di parità regionali, delle città metropolitane e delle province;

   con la legge n. 56 del 7 aprile 2014 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» alle amministrazioni locali presso cui le consigliere sono incardinate è attribuito il compito di stanziare dal proprio bilancio i fondi per pagare le indennità e il funzionamento dell'ufficio, nonostante sia la Conferenza unificata stato regioni ed enti locali a deliberare l'ammontare massimo dell'indennità mensile secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che istituisce il «Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità»;

   dopo le continue proteste della «Rete nazionale delle consigliere dei consiglieri di parità» (articolo 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198) circa l'irrisorietà della cifra da due anni prevista a tale scopo (68 euro lordi mensili), nell'ultima seduta di luglio 2019, tali importi sono stati rivisti, portando a 780 euro mensili lordi l'indennità delle consigliere regionali, ma lasciando a 68 euro mensili lordi quella delle provinciali;

   questa decisione, ad avviso dell'interrogante, appare quantomeno incomprensibile, considerando che le due figure (regionale e provinciale) hanno pressoché gli stessi compiti, nonché illegittima, perché discriminatoria: in Italia è infatti vietato retribuire diversamente persone che svolgono le stesse mansioni –:

   se il Governo sia a conoscenza della situazione e in che modo intenda adoperarsi affinché le norme introdotte dal decreto legislativo n. 198 del 2006, dal decreto legislativo 2010 (che ha recepito la direttiva europea 2006/54/CE) e dal decreto n. 80 del 2015 siano attuate concretamente, mettendo le consigliere di pari opportunità nelle condizionale di svolgere con dignità il loro mandato e le loro funzioni.
(5-02678)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

amministrazione regionale

mercato del lavoro

sospensione di pena