ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02514

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 285 del 18/02/2010
Abbinamenti
Atto 5/02435 abbinato in data 29/04/2010
Atto 5/02765 abbinato in data 29/04/2010
Firmatari
Primo firmatario: TOGNI RENATO WALTER
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 18/02/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LANZARIN MANUELA LEGA NORD PADANIA 18/02/2010
FAVA GIOVANNI LEGA NORD PADANIA 18/02/2010
FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD PADANIA 19/02/2010
ALESSANDRI ANGELO LEGA NORD PADANIA 29/04/2010


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • POLITICHE EUROPEE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 18/02/2010
Stato iter:
29/04/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/04/2010
Resoconto MENIA ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 29/04/2010
Resoconto ALESSANDRI ANGELO LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/02/2010

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 19/02/2010

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 29/04/2010

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 29/04/2010

DISCUSSIONE IL 29/04/2010

SVOLTO IL 29/04/2010

CONCLUSO IL 29/04/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-02514
presentata da
RENATO WALTER TOGNI
giovedì 18 febbraio 2010, seduta n.285

TOGNI, LANZARIN, FAVA, FEDRIGA e ALESSANDRI. -
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le politiche europee.
- Per sapere - premesso che:
sul supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2010 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009;
l'emanazione di tale decreto avrebbe dovuto costituire l'atto finale dell'iter di istituzione del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti previsto dall'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, denominato SISTRI;
il completamento dell'iter normativo sopra menzionato avrebbe dovuto portare al cambiamento delle modalità per adempiere agli obblighi di emissione dei formulari identificativi e di movimentazione del registro di carico e scarico dei rifiuti, mentre il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) che, con riferimento alla produzione e gestione dei rifiuti, costituisce un riepilogo con finalità precipuamente statistiche delle tipologie e delle quantità di rifiuti prodotte e gestite, dovrebbe essere in prospettiva superato, mentre le informazioni in esso oggi contenute dovrebbero essere puntualmente raccolte ed archiviate dal nuovo sistema telematico;
a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale sopra citato si è ingenerata una rilevante confusione interpretativa negli operatori interessati e nelle autorità pubbliche deputate al controllo, tanto più grave in quanto relativa ad una materia le cui prescrizioni, in caso di violazione, sono sanzionate oltre che civilmente anche penalmente;
il tentativo di istituire il sistema, pur apprezzabile nello spirito di voler tracciare ogni movimento di ogni rifiuto (esclusi gli urbani, se non in Campania), lungi dal costituire una semplificazione amministrativa degli oneri burocratici di settore oggi previsti dalla normativa vigente, appare per contro un sistema molto più complesso e costoso, che non pare portare i soggetti obbligati ad un contenimento degli oneri economici ed amministrativi connessi ai tradizionali adempimenti documentali oggi in essere, come impropriamente e ripetutamente sostenuto in varie sedi dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
per tali ragioni non sembra a tutt'oggi raggiunto un equilibrio tra le varie istanze da soddisfare, anche in considerazione della scarsità dei mezzi previsti (umani e tecnici) per garantire un soddisfacente controllo ed una adeguata preparazione degli operatori interessati e delle autorità pubbliche deputate al controllo, e della considerazione che chi vuole continuare a gestire illegalmente i rifiuti continuerà a farlo, perché ovviamente non si iscriverà al SISTRI;
si sono ingenerati seri dubbi sia riguardo alla procedura utilizzata per il completamento dell'iter normativo che in riferimento al contenuto delle disposizioni normative medesime, apparendo dubbia la legittimità formale e sostanziale delle disposizioni stesse, con riferimento sia ai tempi di attuazione del programma di modifica del sistema previgente che alla coesistenza che si definirà per rendere compatibile il nuovo sistema con quelli già esistenti;
nel corso dell'iter di produzione del provvedimento non risulterebbe siano stati adeguatamente consultati gli altri Ministeri interessati alle problematiche trattate dal SISTRI perché competenti in materie ivi disciplinate; questa affermazione fa riferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per quanto riguarda la disciplina generale del trasporto su strada; al Ministero dello sviluppo economico, titolare della concertazione sulla gestione dei rifiuti sancita dal decreto legislativo n. 152 del 2006, oltre che per la vigilanza sulle camere di commercio, organo centrale per la gestione telematica del SISTRI; ed al Ministro per le politiche europee;
la mancata concertazione sopra citata crea e creerà problemi gravi per le autorità pubbliche deputate al controllo e per gli operatori, per la coesistenza di più sistemi, di più normative e di più autorità di controllo non adeguatamente armonizzati, anche per la mancata emanazione del decreto del Presidente della Repubblica espressamente previsto dall'articolo 14-bis della legge n. 102 del 2009, che avrebbe dovuto puntualmente indicare le disposizioni abrogate a decorrere dalla data di entrata in operatività del SISTRI ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006; tale decreto del Presidente della Repubblica, ovviamente, avrebbe dovuto essere emanato prima, e comunque non oltre, la pubblicazione del decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 già citato;
si devono evidenziare alcune incongruenze di natura procedurale e di fonti primarie su cui dovrebbe fondarsi l'adozione del regolamento sul Sistri, oltre numerose presunte incompatibilità con le competenze che fanno capo ad altri soggetti pubblici, in tal senso sottolineando diversi profili di dubbio tra cui: il Sistri si applica anche a rifiuti non pericolosi, mentre la Direttiva n. 2008/98/CE che lo preordina si limita alla tracciabilità dei soli rifiuti pericolosi; il regolamento sul Sistri non è stato preventivamente notificato alla Commissione UE, mentre tale procedura risulterebbe perentoria ai sensi della Direttiva 98/34/CE, come modificata dalla Direttiva 98/48/CE, recepita dall'Italia ai sensi del decreto legislativo n. 427/2000, essendo tra l'altro la fattispecie trattata dal decreto sul Sistri rientra nel campo di applicazione dell'articolo 1.3 della direttiva predetta e l'articolo 2 della medesima direttiva stabilisce che l'informativa deve essere data precisando se trattasi di recepimento non equivalente di norma comunitaria, di una nuova norma nazionale oppure della modifica preventiva. In tal senso si deve ricordare che l'unico caso di non obbligo della notifica è il recepimento «identico ed equivalente di una norma internazionale od europea». Non è questo il caso in oggetto in quanto, rispetto alle previsioni dell'articolo 17 della Direttiva 98/2008/CE, gli obblighi stabiliti dal Decreto di cui trattasi sono stati estesi dalla sola gestione dei rifiuti pericolosi anche alla gestione dei rifiuti non pericolosi. Si ricorda che ai sensi delle direttive citate e di una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia europea, il mancato adempimento di un obbligo di notifica costituisce un vizio nel procedimento di adozione delle regole tecniche di cui trattasi e ne comporta l'inapplicabilità, con la conseguenza che esse non possono essere opposte ai singoli; il Sistri, al contrario di come avrebbe dichiarato il Ministero dell'ambiente, non comporta un contenimento degli oneri a carico degli operatori interessati ed in tal senso appare utile il parere della Confederazione Nazionale dell'Artigianato (CNA) in base al quale con le nuove procedure oltre 700.000 artigiani e piccole imprese saranno obbligate a dotarsi di complessi supporti informatici per la gestione dei rifiuti, con incremento dei costi, i quali si trasferiranno sugli utenti. Sempre la CNA non condivide i tempi eccessivamente ristretti previsti per ottenere la piena operatività del sistema, in considerazione del fatto che la realtà economica italiana, formata soprattutto da micro e piccole imprese, necessita di un periodo più lungo che consenta di formare adeguatamente gli operatori a gestire correttamente i nuovi obblighi, che devono necessariamente diventare meno onerosi e più semplici; non è chiara la natura giuridica del Sistri, in tal senso si riscontra come la rubrica del decreto ministeriale si esprime in termini di «istituzione del SISTRI», mentre il decreto è volto a definire una presunta disciplina, ma non ad istituire alcun sistema. Riguardo a tale questione si evidenzia che: a) non appare fondante a tal proposito il terzo visto delle premesse del decreto dove con riferimento al decreto legislativo n. 152/2006, si dà per istituito il sistema ai sensi dell'articolo 189, comma 3-bis. Tale ultima norma infatti si limita infatti a stabilire che «a partire dall'istituzione» del Sistri «i soggetti obbligati sono tenuti al rispetto delle relative regole», in tali circostanze sembra inesistente nell'ordinamento preordinante vigente l'avvenuta istituzione del sistema in oggetto; b) mancando l'istituzione del sistema e quindi l'individuazione di un soggetto giuridico di riferimento, rimane del tutto oscura la possibilità di conferire ad esso il diritto di proprietà delle black box (di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 17 dicembre 2009). Si tratterebbe perciò di un soggetto in realtà mai formalmente istituito, privo di personalità giuridica ed incapace di essere centro di imputazione di diritti e di doveri, ossia privo di legittimazione attiva in sede giudiziale. Ciò se non si vuole ritenere che sia valida la legittimazione processuale del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente che «gestisce» il sistema, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto, ma ciò appare assolutamente inconferente;
va ancora evidenziata la presunta incompatibilità del Sistri con la normativa ADR sul trasporto delle merci pericolose, che prevede anch'essa il ricorso a «tecniche di trattamento elettronico dei dati (EDP) o di scambio di dati informatizzati (EDI) per facilitare la redazione di documenti o sostituirli a patto però che «le procedure utilizzate per la scelta, la conservazione e il trattamento dei dati elettronici permettano di soddisfare, in modo almeno equivalente all'utilizzazione di documenti su carta, le esigenze legali in materia di forza probatoria e di disponibilità dei dati durante il trasporto»;
l'aver pretermesso il parere del Consiglio di Stato sul provvedimento (nelle premesse è citato solo il parere della Corte dei conti appare agli interroganti in chiaro contrasto con l'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 e costituisce un esempio della cosiddetta «fuga dal regolamento», che dottrina e giurisprudenza concordemente indicano come esempio tipico della cattiva amministrazione;
sarebbe opportuno che il Governo fornisse puntuali informazioni a specifiche domande, segnatamente alle seguenti -:
come mai il sistema di controllo di cui trattasi abbia un campo di applicazione molto più ampio di quello previsto dall'articolo 17 della Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE;
come mai sia stata omessa la indispensabile notifica del provvedimento in via preliminare (quindi prima della sua emanazione e conseguente entrata in vigore) alla Commissione Ue;
sulla base di quali elementi si affermi che i costi posti a carico dei soggetti obbligati a partecipare al sistema costituiscano un contenimento degli oneri economici associati ai tradizionali adempimenti documentali, come sostenuto dal Ministero;
come mai, trascurando la necessaria e prescritta tutela del libero mercato e della concorrenza, sia stato previsto il dispositivo di cui all'allegato 1 b), che tipizza e restringe il novero delle officine autorizzate alla consegna ed installazione della black box;
se sia vero che il Sistri, anche ai fini della procedura di assegnazione delle necessarie forniture, sarebbe coperto da «segreto di stato» e in caso di risposta affermativa quale sia la normativa sulla base della quale ciò sia avvenuto;
quale natura giuridica abbia il Sistri, proprietario, tra l'altro, dei dispositivi elettronici (vedi articolo 3, comma 11, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009); se abbia personalità giuridica, di quale natura, e come sia stata attribuita;
perché lo schema di decreto ministeriale 17 dicembre 2009 non sia mai stato inviato per il parere al Consiglio di Stato, trattandosi di un decreto di natura regolamentare, che quindi, come tale, doveva essere obbligatoriamente sottoposto al parere preventivo del Consiglio di Stato;
come verrà gestito dal Sistri il tratto italiano percorso dai trasportatori stranieri, dato che il più volte citato provvedimento non fa chiarezza sulla disciplina relativa ai rifiuti italiani destinati allo smaltimento finale all'estero (specialmente Francia, Germania, Austria: circa il 50 per cento del totale);
perché il Sistri non garantisce assistenza in tempo reale, ma risponda alle richieste di intervento in 72 ore;
perché il decreto, emanato dal solo Ministero dell'ambiente, stabilisca che la scheda Sistri sia equipollente alla attuale scheda di trasporto, a suo tempo concertata con i Ministri delle infrastrutture, degli interni e dell'economia, che per quanto consta all'interrogante non risultano essere concertanti nel caso del decreto in esame;
perché manchino i coordinamenti con le normative relative al trasporto aereo e alla micro raccolta, di cui all'articolo 193, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
quale sia il ruolo previsto dal provvedimento per le Camere di commercio, che, pur essendo sotto la vigilanza del Ministero per lo sviluppo economico, sono poi «gestite» per l'attuazione del decreto dal Ministero dell'ambiente, nei riguardi del quale il Ministero dello sviluppo economico non è neppure concertante nell'emanazione del provvedimento;
se la procedura per l'assegnazione della commessa relativa agli strumenti elettronici previsti dal provvedimento, e corrispondente al valore di oltre dieci milioni di euro, risulti rispondere alle norme comunitarie e nazionali poste a tutela della concorrenza e del mercato;
se risulti corrispondente a verità che all'acquisto dei materiali elettronici previsti sia stata applicata la procedura riservata alle acquisizioni di materiale strategico e militare, nel caso di risposta positiva, e sulla base di quale normativa;
su quali fonti normative di rango superiore sia stato adottato il Sistri, in particolare sia in ordine ai tempi di attuazione del programma di modifica del sistema previgente sia alla coesistenza che dovrà definirsi per rendere compatibile il nuovo sistema con quelli già esistenti e ad oggi non abrogati, in assenza del richiesto decreto del Presidente della Repubblica;
se sia stata assicurata la compatibilità della normativa in esame con la normativa relativa al trasporto delle merci pericolose, approvata in via definitiva nel Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2010, che potrebbe trattare fattispecie consimili a quelle trattate dal più volte citato decreto ministeriale, soprattutto relativamente al trasporto ferroviario e a quello marittimo;
se sia corretto aver sostituito, di fatto, il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 14-bis della legge n. 102 del 2009, che doveva prevedere le norme da considerarsi abrogate, e da adottarsi su proposta del Ministero dell'ambiente, che non è mai stato emanato, con l'articolo 12 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, che interviene indirettamente ed in maniera ad avviso degli interroganti confusa e contraddittoria in merito;
se, non ritengano utile ed opportuno, in presenza delle chiare illegittimità di procedura e del contenuto di dubbia validità che caratterizzano il provvedimento, sospendere l'efficacia dello stesso e provvedere ad una sua riformulazione, seguendo le procedure legittime richieste dal sistema giuridico;
se, in considerazione dei rilievi sopra avanzati, non ritenga utile il Ministro dell'ambiente almeno prorogare il termine per l'adesione al Sistri, oggi previsto per il 28 febbraio dell'anno in corso.
(5-02514)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

aggiudicazione d'appalto

camera di commercio

Corte di giustizia CE

eliminazione dei rifiuti

gestione dei rifiuti

norma europea

parere della Corte dei conti

potere di controllo

sviluppo economico

trasporto di merci pericolose

trasporto merci

trattamento dei dati