ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02487

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 283 del 16/02/2010
Firmatari
Primo firmatario: ALESSANDRI ANGELO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 12/02/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
NEGRO GIOVANNA LEGA NORD PADANIA 12/02/2010


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 12/02/2010
Stato iter:
29/04/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/04/2010
Resoconto MENIA ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 29/04/2010
Resoconto ALESSANDRI ANGELO LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/02/2010

DISCUSSIONE IL 29/04/2010

SVOLTO IL 29/04/2010

CONCLUSO IL 29/04/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-02487
presentata da
ANGELO ALESSANDRI
martedì 16 febbraio 2010, seduta n.283

ALESSANDRI e NEGRO. -
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:

il «carniccio» è la parte sottocutanea della pelle animale, ottenuta attraverso un'operazione di raschiatura meccanica dalla pelle stessa dopo che questa è stata trattata nelle operazioni di dissalaggio, rinverdimento e calcinaio;

tale scarto è attualmente definito come sottoprodotto di origine animale (normalmente di categoria 3 e quindi riferibile ad un minimo rischio sanitario), e quindi assoggettato al Regolamento (CE) n. 1774/02/CE, già abrogato dal nuovo Regolamento (CE) n. 1069/2009/CE, che diverrà esecutivo dal 4 marzo 2011;

le operazioni di trattamento di cui trattasi sono effettuate in conceria sulle pelli usualmente trattate con sali e/o agenti battericidi e antimuffa. Soprattutto la fase di calcinaio è una vera e propria operazione chimica effettuata sulla pelle con utilizzo di agenti alcalini, quali sodio idrossido e calcio idrossido, e solfuro di sodio per la depilazione ed eventualmente per lo scioglimento delle cheratine. In queste fasi vengono inoltre additivati detergenti ed enzimi al fine di migliorare il trattamento sulla pelle;

in tale ambito, il predetto carniccio si configura quindi come un vero e proprio rifiuto derivante da una operazione industriale, pur mantenendo la natura di sottoprodotto di origine animale, in quanto non è stata effettuata una vera e propria operazione di trasformazione (ai fini della normativa sanitaria, la vera e propria operazione di trasformazione sulla pelle è effettuata solo dopo il trattamento con materiali concianti, come ad esempio il cromo. È con questa operazione che la pelle effettivamente si trasforma in cuoio non più putrescibile);

la problematica sanitaria riguardante il trattamento delle pelli è complessa, in quanto le pelli stesse possono essere definite come sottoprodotti di diverse categorie, i cui sottoprodotti devono essere trasformati in aziende autorizzate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1774/2002 con possibile produzione di prodotti tecnici o zootecnici, o materie prime dalle quali si possono ottenere sottoprodotti indirizzabili anche alle aziende alimentari;

per quanto riguarda la normativa sanitaria, questa prevede che il sottoprodotto di origine animale di categoria 3 possa anche essere utilizzato nei processi per la produzione di biogas o di compostaggio;

tale possibilità di riutilizzo riguarda i sottoprodotti di origine animale provenienti dalla sola ed esclusiva filiera agro-alimentare, i cui sottoprodotti non sono trattati chimicamente e non contengono prodotti potenzialmente pericolosi, come ad esempio il solfuro di sodio, che in ambiente leggermente acido, quale è quello che si potrebbe realizzare con una semplice miscelazione con altri materiali non alcalini, sviluppa acido solfidrico estremamente pericoloso e tossico;

per quanto riguarda la normativa ambientale, in questo momento il «carniccio», pur essendo classificato con il codice CER 040101 «Carniccio e frammenti di calce» o con il codice CER 040102 «Rifiuti di calcinazione», esso non è gestito nell'ambito della normativa sui rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

oltre al «carniccio», fra i rifiuti della operazione di calcinazione sulle pelli in conceria, si annoverano anche: il «pelo», il «pezzamino», le «spaccature» ed i «rifili non conciati». Questi sono i nomi tecnici dei residui dell'operazione di calcinaio e delle successive operazioni meccaniche sulla pelle;

è evidente che tale materiale, debba essere definito correttamente nell'ambito della disciplina sui rifiuti e conseguentemente trattato nell'ambito dei sottoprodotti di origine animale, e quindi da trasformare in impianti con il doppio regime, sia sanitario sia ambientale, per l'esclusivo ottenimento di idrolizzati proteici ad uso tecnico o come fertilizzanti oppure come prodotti industriali, escludendo di fatto la possibilità di indirizzare tale rifiuto alla produzione di compost o di biogas, in quanto questi processi non garantiscono un'efficace trasformazione del rifiuto originale con relativa sicurezza dal punto di vista ambientale e sanitario;

a tale proposito si deve evidenziare che il mondo scientifico e tecnologico sia del convinto parere che la pezzatura e la costituzione fisica di tale materiale non sia confacente con le operazioni di fermentazione biologica che costituiscono il «cuore» degli impianti di produzione di compost e biogas. In tali circostanze questo rifiuto si troverebbe non completamente trasformato al termine dei processi di fermentazione e quindi verrebbe poi utilizzato nel settore agricolo come materiale fertilizzante con possibili problemi ambientali e sanitari;

è importante sottolineare che il problema della BSE-TSE è stato positivamente risolto anche grazie all'operatività di quelle aziende che fin dagli anni 1999-2000 o anche più storiche, che hanno trattato questi rifiuti sostenendo forti investimenti e modificando complessi processi produttivi, inserendo trasformazioni a temperatura e pressione, eseguendo prove di riduzione dell'infettività presso centri qualificati, al fine di produrre un prodotto finito (idrolizzato proteico) in grado di assicurare una concreta garanzia di sicurezza igienico-sanitaria e ambientale;

si ritiene che proprio queste aziende siano da proteggere contro il proliferare di dubbie realtà produttive che oggi si presentano nei settori rurali ma che ad essi non appartengono e trattano con incerti processi di trasformazione questi rifiuti provocando un abbassamento del livello di guardia e allargando le maglie dei trattamenti a scapito, anche economico, delle imprese che operano secondo rigorosi protocolli di sicurezza sanitaria ed ambientale;

nello stesso tempo si deve evidenziare che i metodi di smaltimento del predetto materiale di scarto delle concerie è assolutamente controproducente per quanto riguarda il controllo delle autorità competenti dal momento che dai fermentatori anaerobici per la produzione di biogas si emettono elevate quantità di «digestato», la cui destinazione è l'interramento rapido nei campi e ciò vanifica ogni pur auspicabile ed effettivo controllo;

per quanto riguarda la normativa sanitaria, risulta che non sia in alcun modo previsto che l'operatore debba dimostrare in maniera precisa che il proprio impianto sia adeguato alla capacità di trasformazione autorizzata. Anche questo profilo rappresenta un serio problema che però potrebbe essere risolto con l'assoggettamento dell'impianto alla normativa sui rifiuti, prevedendo l'effettiva dimostrazione e registrazione delle quantità di rifiuto in ingresso e prodotto trattato in uscita;

ad ogni modo, pur se si è consapevoli che una più adeguata e sicura gestione dei materiali di scarto dell'industria conciaria sia da prevedersi tramite disposizioni di natura legislativa, ai fini dell'esclusione di tali materiali dagli utilizzi agronomici ed energetici quali sostanze per la produzione di compost e di biogas, apparirebbe necessario ed urgente emanare chiarimenti ed indirizzi specifici atti a regolamentare in maniera restrittiva ed ostativa il riutilizzo degli stessi nell'ambito delle produzioni che facciano uso di processi che non ne garantiscano un'efficace trasformazione per un idoneo riutilizzo quali quelli sopra richiamati -:

se siano a conoscenza delle circostanze problematiche esposte in premessa in merito all'uso del carniccio nei processi di fermentazione biologica per l'ottenimento di compost o di biogas con le conseguenti questioni di carattere ambientale e sanitario ed in tale ambito se non ritengano urgente adottare specifiche iniziative anche di natura normativa, diretti ad impedire il proseguimento del predetto utilizzo. (5-02487)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

bioprocesso

gestione dei rifiuti

legislazione sanitaria

norma ambientale

prevenzione dell'inquinamento

prodotto animale

riciclaggio dei rifiuti

sottoprodotto

sottoprodotto agricolo