ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01649

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 200 del 22/11/2023
Firmatari
Primo firmatario: ZANELLA LUANA
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 22/11/2023


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 22/11/2023
Stato iter:
23/11/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 23/11/2023
Resoconto ZANELLA LUANA ALLEANZA VERDI E SINISTRA
 
RISPOSTA GOVERNO 23/11/2023
Resoconto BELLUCCI MARIA TERESA VICE MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 23/11/2023
Resoconto ZANELLA LUANA ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/11/2023

SVOLTO IL 23/11/2023

CONCLUSO IL 23/11/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01649
presentato da
ZANELLA Luana
testo di
Mercoledì 22 novembre 2023, seduta n. 200

   ZANELLA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   ad agosto 2023, le associazioni di Modena, Ravenna e Ferrara aderenti all'Udi, hanno ricevuto una comunicazione dall'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore dell'Emilia-Romagna, con la richiesta di integrazione dello statuto in ossequio al principio antidiscriminatorio, in quanto la limitazione dell'ammissione a tali associazioni alle sole donne sarebbe in contrasto con tale principio, pena la cancellazione dal registro stesso;

   secondo la regione Emilia-Romagna, la comunicazione applicherebbe una norma nazionale che impone alle associazioni di non discriminare nelle adesioni. Il decreto legislativo n. 117 del 2017, prevede, all'articolo 21 che l'ammissione di nuovi soci debba essere disciplinata dagli statuti degli enti del terzo settore «secondo criteri non discriminatori» ma «coerenti con le finalità perseguite»; l'articolo 35, al comma 2, prevede, con riferimento alle Aps, che debbano essere evitate «discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati»;

   secondo l'assessora dell'Emilia-Romagna alle pari opportunità, Barbara Lori, «l'iscrizione dell'Udi al Registro del terzo settore è attualmente a rischio a causa di un provvedimento disposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non certo per volontà di questa Regione»;

   il riferimento e alla nota interpretativa n. 1309 del 6 febbraio 2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che stabilisce che il principio di non discriminazione vada letto congiuntamente al principio di coerenza dei criteri di ammissione con le «finalità perseguite» dall'associazione, precisando che, da un lato, le disposizioni in esame non attribuiscono a terzi un incondizionato diritto all'ammissione, ma tendono a garantire, in assenza di discriminazioni, la necessaria omogeneità della base associativa rispetto agli interessi e finalità associative; è preferibile che «le previsioni statutarie siano volte, più che ad individuare requisiti in grado di porre limiti alle adesioni, a tracciare una sorta di "identità associativa"»;

   l'UDI è una solida e storica istituzione che ha contribuito in modo decisivo all'affermazione della libertà femminile e alla crescita civile e democratica di questo Paese portando il punto di vista delle donne: ad avviso dell'interrogante non è accettabile escluderla dal Registro unico nazionale del terzo settore perché esclude gli uomini dal tesseramento –:

   se si intenda intervenire per modificare la nota interpretativa n. 1309 del 6 febbraio 2019, al fine di rendere più chiaro l'intento del legislatore ed evitare che la storia dell'Udi venga snaturata da un eccessivo formalismo interpretativo e si consenta la prosecuzione della vita associativa dell'Udi.
(5-01649)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 23 novembre 2023
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-01649

  Grazie Presidente. Passo ad illustrare la risposta all'interrogazione con cui gli Onorevoli chiedono chiarimenti in merito alla cancellazione dal Registro Unico degli Enti del Terzo Settore delle Associazioni UDI (Unione Donne Italiane) di Modena, Ravenna e Ferrara, in qualità di Associazioni di promozione sociale.
  La questione posta dagli Onorevoli interroganti fa riferimento alla comunicazione ricevuta dalle predette Associazioni, nell'agosto scorso, di richiesta di integrazione dello statuto nella parte in cui prevede l'ammissione a tali associazioni alle sole donne. Tale previsione sarebbe, difatti, lesiva del principio antidiscriminatorio così come previsto dagli articoli 21 e 35 del decreto legislativo n. 117 del 2017 recante il Codice degli Enti del Terzo Settore.
  Più in particolare, a fronte di una previsione generale contenuta nell'articolo 21 secondo cui tutte le associazioni del Terzo settore sono chiamate a fissare statutariamente «i requisiti per l'ammissione di nuovi associati... secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta», la più specifica previsione dell'articolo 35, comma 2, riguardante le sole associazioni di promozione sociale, denota un carattere più stringente, proprio in ragione della specificità che caratterizza, insieme alle altre disposizioni degli articoli 35 e 36, le associazioni di promozione sociale rispetto alle altre forme associative del Terzo settore.
  La disposizione in questione contiene una letterale preclusione nei confronti di «discriminazioni di qualsiasi natura» che non sembra consentire, per tali specifiche categorie di associazioni, alcuna limitazione all'accesso basata sul sesso.
  Senza dubbio, il principio di libertà associativa riconosciuto dalla Costituzione legittima le associazioni, nella loro autonomia, ad individuare forme di limitazione all'accesso che derivano dalla caratterizzazione delle stesse. Nel caso specifico, la scelta manifestata dagli enti in questione di essere enti indirizzati alle donne e formati da sole donne.
  Ed è proprio a tal fine che il citato Codice degli Enti del Terzo Settore conferisce all'autonomia privata la possibilità di ritagliarsi la formula organizzativa meglio confacente.
  La disciplina citata consentirebbe, in ogni caso, una qualificazione non come Associazioni di promozione sociale ma come Associazioni del Terzo settore, iscritte nella sezione g) del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore. Tale qualificazione lascia agli stessi enti la possibilità di beneficiare di una posizione di favor e dei vantaggi riservati alla generalità degli Enti del Terzo Settore, continuando a fornire il loro apporto alla promozione dell'uguaglianza delle donne e di tutela dei loro diritti.
  È stato questo, d'altronde, l'obiettivo della riforma del Codice che ha consentito, anche in condivisione con le regioni e con le rappresentanze degli Enti del Terzo Settore, di includere nella categoria generale degli Enti del Terzo Settore anche quelle associazioni che svolgono esplicitamente e storicamente la propria attività rivolgendosi a categorie specifiche di cittadini non solo quali destinatari ma anche quali potenziali associati.
  Inoltre, informo gli interroganti che, dalle informazioni acquisite dalla competente Direzione Generale di questo Ministero, risulta che lo stesso Ufficio Registro Unico degli Enti del Terzo Settore dell'Emilia-Romagna abbia rappresentato a queste associazioni le criticità relative all'iscrizione nel Registro quali Associazioni di promozione sociale, alla luce della limitazione statutaria di cui sopra. Allo stesso modo, le sezioni UDI di altre città dell'Emilia-Romagna, o di altre regioni, che non prevedono, o che hanno espunto dal proprio statuto, la limitazione di genere, risultano iscritte quali Associazioni di promozione sociale.
  Ribadisco che laddove le sezioni citate dagli interroganti intendessero confermare la scelta di limitare l'iscrizione alle sole donne, ciò non determinerebbe una cancellazione dal Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, ma solo una diversa collocazione e denominazione sociale che gli consentirebbe, in ogni caso, di beneficiare dei vantaggi riservati alla generalità degli Enti del Terzo Settore.
  Infine, mi preme sottolineare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non ha alcuna competenza sui singoli procedimenti di iscrizione, cancellazione e trasferimento relativi al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore e che, in ogni caso, la nota interpretativa citata dagli interroganti si limita, in termini generali ed astratti, a fornire chiarimenti sulla portata delle previsioni normative che restano, secondo i principi del nostro ordinamento, riferimento principale degli operatori.
  In conclusione, si ribadisce che la libera scelta degli enti di definire i propri assetti è ampiamente rispettata e tutelata, come d'altronde richiedono i principi fondamentali della nostra Costituzione, dalla normativa in materia che, pur imponendo il rispetto delle disposizioni che assegnano oneri e vantaggi a ciascuna tipologia di enti, ne valorizza le caratteristiche e unicità.