ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01352

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 167 del 28/04/2009
Firmatari
Primo firmatario: FOTI ANTONINO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 28/04/2009


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 28/04/2009
Stato iter:
29/04/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 29/04/2009
Resoconto FOTI ANTONINO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 29/04/2009
Resoconto VIESPOLI PASQUALE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 29/04/2009
Resoconto FOTI ANTONINO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 29/04/2009

SVOLTO IL 29/04/2009

CONCLUSO IL 29/04/2009

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-01352
presentata da
ANTONINO FOTI
martedì 28 aprile 2009, seduta n.167

ANTONINO FOTI. -
Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

in data 18 novembre 2008 è stata presentata una interrogazione a risposta immediata in Commissione (5-00623 a firma Caparini, Polledri e Fedriga) nella quale si chiedeva, tra l'altro: «Se sia nell'intenzioni del Ministro adottare opportune iniziative per la revisione dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di prevedere, nei termini dell'articolo 13 del suddetto decreto legislativo, che le verifiche e la riqualificazione periodica delle attrezzature di lavoro possano essere affidate a soggetti privati riconosciuti, fermo restando l'esercizio di controllo da parte di ISPESL e delle ASL»;

nella risposta fornita dal Ministero interrogato, si affermava tra l'altro: «Sono in corso di elaborazione, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dall'articolo 1, comma 6 della legge n. 123 del 2007 le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 81 del 2008. In quell'ambito verrà valutata, dal gruppo tecnico, allo scopo costituito, anche la rivisitazione delle disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro (Titolo III) la questione delle verifiche periodiche delle attrezzature a pressione... Omissis»;


sembrerebbe, tuttavia, da una lettura della bozza di provvedimento presentata per l'esame del Consiglio dei ministri, che le previsioni di disposizioni integrative e correttive, contenute nel Titolo III ed allegato VII-bis, vadano nel senso di inasprire alcune procedure relative a verifiche periodiche;

a quanto sopra citato, si aggiungono la segnalazione al Parlamento e al Governo, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287 del 1990, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (rif. AS 275) del 12 febbraio 2004 concernente il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, recante il Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi, in Boll. 7/2004, con la quale si evidenzia:

a) «una situazione distorsiva della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato» quando l'espletamento di verifiche periodiche, che costituisce prestazione d'opera professionale, è attività privatistica posta in concorrenza con attività istituzionale delle ASL;

b) «una situazione di incompatibilità» quando si consente lo svolgimento delle attività di verifica alle stesse autorità (ASL) alle quali nel contempo sono riservate ex lege le funzioni di vigilanza e controllo circa l'ottemperanza all'obbligo di esecuzione delle verifiche stesse;

determinando le due cose, come affermato dalla precitata Autorità «l'affidamento della funzione di controllore ad un soggetto, che può contemporaneamente operare sul mercato in concorrenza con altre imprese, può assumere rilevanza, sotto il profilo concorrenziale, in relazione al pericolo che ciò conferisca allo stesso soggetto un ingiustificato vantaggio» dovuto al fatto che «gli utilizzatori saranno incentivati ad avvalersi del soggetto istituzionalmente preposto all'esercizio di tale funzione, anziché rivolgersi alle imprese concorrenti, nella ragionevole aspettativa di precostituirsi un rapporto privilegiato con il controllore». Continua la stessa Autorità «Peraltro, la previsione di un siffatto duplice ruolo in capo ad un soggetto appare limitare l'efficacia stessa dell'attività di controllo e certificazione, potendo le stesse risultare condizionate da un potenziale conflitto d'interessi e di conseguenza essere svolte non in rispetto del fondamentale requisito dell'imparzialità»;

dello stesso tenore appaiono sia la segnalazione dell'11 aprile 2002 AS 235 Normative regionali istitutive delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, in Boll. 16/2002 sia quella inviata al Ministro per lo sviluppo economico, Ministro del lavoro e previdenza sociale e Ministro della sanità del 27 settembre 2006 AS 362, Norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 93 del 2000, in Boll. 38/2006-:

se sia nelle intenzioni del Ministro adottare opportune iniziative per una reale revisione dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 81 del 2008 al fine di rivedere le previsioni delle disposizioni integrative e correttive contenute nella bozza di provvedimento in esame al Consiglio dei ministri, con particolare riferimento alle funzioni e competenze delle ASL e dell'ISPESL, anche sulla base delle segnalazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sopra riportate, in particolare la AS 275.(5-01352)
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1990 0287

EUROVOC :

agenzia regionale

apparecchiatura sotto pressione

concorrenza

consiglio dei ministri

legislazione antitrust

mercato

politica della concorrenza

protezione dell'ambiente

regolamentazione tecnica

semplificazione delle formalita'

servizio sanitario