Legislatura: 17Seduta di annuncio: 99 del 17/10/2013
Primo firmatario: MALISANI GIANNA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/10/2013
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 17/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 05/12/2013 Resoconto ROSSI DORIA MARCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA) REPLICA 05/12/2013 Resoconto MALISANI GIANNA PARTITO DEMOCRATICO
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/10/2013
DISCUSSIONE IL 05/12/2013
SVOLTO IL 05/12/2013
CONCLUSO IL 05/12/2013
MALISANI. —
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
l'ufficio scolastico provinciale di Udine, in data 17 dicembre 2012, ha sottoscritto con l'ASS n. 4 «Medio Friuli» un accordo nel quale si afferma che gli alunni, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, sono suddivisi in alunni in situazione di «straordinaria gravità e di eccezionale gravità»;
viene riconosciuto ai primi un intervento di sostegno superiore a 1:2 (cioè da 12 a 18 ore settimanali nella scuola dell'infanzia e primaria, da 9 a 13,5 ore settimanali nella scuola secondaria di 1o e 2o grado). Agli alunni in situazione di eccezionale gravità (considerati «non altrimenti gestibili dalla scuola nell'ambito di tutte le risorse disponibili e degli operatori dedicati, individuati sulla base del piano educativo individualizzato») un intervento di sostegno 1:1;
nell'ambito della stessa disabilità certificata con lo stesso comma della legge n. 104 del 1992 si sono introdotte due diverse tipologie di interventi;
in data 18 giugno 2013 sono state comunicate ai dirigenti scolastici di ogni ordine e grado della provincia di Pordenone e di Udine da parte dei dirigenti dell'ufficio scolastico provinciale le indicazioni operative pervenute dalla direzione generale del Friuli Venezia Giulia in merito all'integrazione degli alunni disabili;
i sindacati scuola regionali CGIL-CISL e UIL del FVG chiedevano il 24 luglio 2013 un incontro urgente alla direzione generale per avere chiarimenti in merito e successivamente richiedevano l'immediato ritiro della circolare contenente le indicazioni operative emanata dall'Usr;
molte famiglie della provincia di Udine hanno manifestato la loro volontà di ricorrere al TAR del Friuli Venezia Giulia –:
se il Ministro sia a conoscenza di tale situazione, a quanto è dato sapere, specifica della regione Friuli Venezia Giulia, in particolare della provincia di Udine;
se consideri accettabili le motivazioni della distinzione introdotta tra alunni riconosciuti in situazione di gravità;
se non ritenga che la differenziazione introdotta, nel momento in cui risulta avvenire soltanto in una provincia, non rischi di introdurre una disparità di trattamento sia tra i diversi alunni, pur ricompresi nella medesima disabilità, che tra le scuole per l'assegnazione delle ore di sostegno;
se conseguentemente non ritenga utile valutare l'opportunità di una interpretazione univoca, unitamente al Ministero alla sanità, delle norme applicative della legge n. 104 del 1992 relativamente al riconoscimento delle situazioni di gravità. (5-01239)
Le iniziative assunte dall'Ufficio scolastico regionale per il per il Friuli-Venezia Giulia, alle quali l'interrogazione fa riferimento, sono state finalizzate a definire criteri uniformi in ambito regionale per la determinazione del livello di gravità della disabilità degli alunni, al fine di individuare gli interventi di sostegno necessari.
Al riguardo, giova preliminarmente precisare che la normativa in materia non prevede soltanto due livelli di disabilità scolastica, vale a dire la disabilità «grave» e quella «non grave», alle quali corrisponderebbe una quantificazione predeterminata delle ore di sostegno. Esistono invece diverse graduazioni del livello di disabilità. L'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 185 del 2006, prevede infatti che nel verbale di individuazione dell'alunno come persona disabile possa essere inserita la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità dell’handicap. In base al quadro complessivo delle norme e dei principi giurisprudenziali formatisi in materia, è rimessa all'amministrazione l'individuazione della gravità e del livello di assistenza. L'assegnazione delle ore di insegnamento di sostegno agli alunni disabili è effettuata, sulla base della proposta formulata dal Gruppo di lavoro per l'handicap (GLH) che opera presso ciascuna scuola, dai dirigenti degli uffici di ambito provinciale i quali si avvalgono della consulenza dei Gruppi di lavoro interistituzionali provinciali (GLIP), previsti dall'articolo 15 della legge n. 104 del 1992.
Ciò premesso, l'Ufficio scolastico per il Friuli-Venezia Giulia ha avviato da diversi anni, una serie di iniziative dirette ad assicurare uniformità nei criteri di utilizzazione delle risorse professionali e materiali necessarie per il sostegno agli alunni disabili.
Nel 2009 il predetto Ufficio ha promosso, nell'ambito di ciascun Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale, la definizione di «linee guida provinciali», alle quali dovevano attenersi i Gruppi di lavoro per l'handicap nel formulare la proposta di assegnazione delle ore di sostegno. Nel 2011 si è poi passati dalle «linee guida provinciali» a «linee guida regionali», uniformando i criteri seguiti nelle diverse province. Il successivo passaggio è stato la stipulazione dell'accordo sperimentale con una delle aziende sanitarie più grandi della Regione (ASS n. 4 Mediofriuli), richiamato nell'interrogazione, finalizzato a coinvolgere la struttura sanitaria, i cui rappresentanti fanno parte dei Gruppi di lavoro interistituzionali provinciali, nella definizione dell’iter di individuazione dell'alunno disabile (al fine di accelerare il rilascio della certificazione) e dei criteri di quantificazione degli interventi di sostegno.
Lungi dall'aver determinato disparità di trattamento nell'assegnazione degli interventi di sostegno tra le varie province, l'accordo in questione ha assicurato l'applicazione dei medesimi criteri di assegnazione degli interventi per il sostegno da parte dei diversi Uffici di ambito provinciale. E stato riferito che tutti i Gruppi di lavoro per l'handicap si sono avvalsi di tali indicazioni nella formulazione delle proposte di competenza per l'anno scolastico 2013-2014.
Il predetto Ufficio scolastico regionale sta proseguendo nello sforzo di definire parametri equilibrati e uniformi a livello regionale per l'assegnazione delle risorse per il sostegno. A tale scopo, è in avanzata fase di costituzione il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale, previsto dalle linee guida per l'integrazione scolastica, emanate dal Ministro pro tempore nell'agosto 2009. Con l'istituzione di tale gruppo verranno nuovamente valutati i predetti criteri e verranno a cessare gli effetti del citato accordo con l'Azienda sanitaria.
SIGLA O DENOMINAZIONE:L 1992 0104
EUROVOC :Friuli-Venezia Giulia
interpretazione del diritto
alunno
istruzione secondaria