BRAGA, CODURELLI e GNECCHI. -
Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
dal 1
o gennaio 2009, per effetto dell'articolo 19 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, tutte le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive saranno interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo. Non saranno quindi più rilevanti, ai fini del cumulo, la decorrenza della pensione, l'età del pensionato e l'anzianità contributiva;
prima dell'entrata in vigore di detta legge, tutte le pensioni percepite venivano decurtate del 50 per cento se il lavoratore aveva in essere anche un rapporto di lavoro autonomo o dipendente;
tale abolizione non riguarderà, però, tutti i trattamenti pensionistici: continueranno, infatti, ad applicarsi le disposizioni sul cumulo previste per i titolari di pensioni ai superstiti e soprattutto per i titolari di assegno ordinario di invalidità;
la legge n. 133 del 2008, esclude infatti da questo beneficio tutte le pensioni di invalidità riconosciute dagli istituti previdenziali, che se a capo di soggetti che ancora lavorano, continueranno ad avere il divieto di cumulo e subire le detrazioni del 50 per cento sull'importo della pensione;
per i titolari di assegno ordinario di invalidità continua a permanere un meccanismo di decurtazione: infatti, in presenza di un reddito da lavoro dipendente, autonomo o professionale, la prestazione viene ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 42, legge n. 335 del 1995 (per un reddito superiore a 4 volte l'importo del trattamento minimo, la decurtazione dell'assegno sarà pari al 25 per cento; per un reddito superiore a 5 volte, la decurtazione sarà del 50 per cento). Inoltre, quando l'assegno ordinario di invalidità, anche dopo la riduzione di cui sopra, risulta superiore all'importo del trattamento minimo (euro 5.760,56) continua ad operare la trattenuta per il divieto parziale di cumulo tra pensione e lavoro, che per i trattamenti di invalidità, la legge n. 133 del 2008 non ha abrogato;
il numero delle persone che percepisce pensione di invalidità e continua a lavorare è cospicuo, perché purtroppo l'importo della pensione non permette loro di avere una condizione di vita dignitosa. Si deve considerare che, essendo lavoratori non più in grado di sostenere di continuo 8 ore lavorative a causa della loro condizione di invalidità, percepiscono, nella maggior parte dei casi, redditi da lavoro part-time e necessitano dunque di beneficiare delle nuove disposizioni di legge concernenti l'abolizione del divieto di cumulo per poter raggiungere un reddito sufficiente-:
se non reputi necessario assumere iniziative normative volte a modificare l'articolo 19 del decreto-legge n. 112 del 2008, estendendo l'abolizione del divieto di cumulo anche alle pensioni di invalidità, evitando di correre il rischio di creare forti disparità di trattamento tra cittadini.
(5-00847)