ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00332

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 13
Seduta di annuncio: 38 del 23/07/1996
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
Data firma: 23/07/1996
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO 07/23/1996
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO 07/23/1996


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE(LAVORO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Stato iter:
28/01/1997
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/01/1997
SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE)
 
REPLICA 28/01/1997
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
Fasi iter:

PRESENTATO IL 23/07/1996

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 28/01/1997

ITER CONCLUSO IL 28/01/1997

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per
sapere - premesso che:
la necessità di pervenire ad una definizione del "socio
lavoratore" di cooperativa di produzione e lavoro tanto
equilibrata da cogliere nella giusta misura la duplicità di tale
specifica figura, in parte imprenditore associato nella gestione
collettiva dell'impresa in parte prestatore di lavoro,
respingendo quindi la tendenza a considerarlo solo imprenditore
od alla stessa stregua del mero lavoratore subordinato, anche in
considerazione delle gravi conseguenze derivanti dagli
atteggiamenti assunti dall'Inps o dalle recenti sentenze della
Corte costituzionale, impone un immediato chiarimento al fine di
evitare un gravissimo danno per la cooperazione medesima, che
invece è tutelata a norma dell'articolo 45 della Costituzione;
più precisamente, con la sentenza n. 334 del 12-20 luglio
1995, la Corte costituzionale ha stabilito che è
costituzionalmente legittima la norma secondo la quale ai soci di
cooperativa non competono le prestazioni del fondo di garanzia
per il trattamento di fine retribuzione di cui all'articolo 2
della legge n. 297 del 1982, anche se è stata versata la relativa
contribuzione, in quanto il socio lavoratore associato non
rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 2120 del codice
civile;
in base a tale pronuncia, anche perché formalmente
esplicitato nella sentenza, la remunerazione dell'attività
lavorativa prestata dal socio si configurerebbe come riparto,
anche se anticipato, degli utili; tale interpretazione rischia di
determinare un effetto per cui i crediti che il socio vanta nei
confronti della cooperativa non sarebbero più assistiti da
privilegio;
nonostante le ripetute sollecitazioni e le numerose
richieste di chiarimenti, alle società cooperative ed ai loro
lavoratori in caso di ammissione al lavoro non vengono applicate
le norme volte a facilitare l'incremento occupazionale ed in
particolare quanto previsto dai seguenti articoli:
a) articolo 25, comma 8, della legge n. 223 del 1991 (per
ciascun lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, assunto a
tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del
datore di lavoro è pari a quella degli apprendisti, per i primi
18 mesi);
b) articolo 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990 (in
caso di assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori
disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi con intervento dalla
cassa integrazione guadagni straordinaria per un uguale periodo,
i contributi previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella
misura del 50 per cento o non sono dovuti nel Mezzogiorno, per un
periodo di 36 mesi);
c) articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991 (i
lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto a
termine di durata non superiore a 12 mesi, con pagamento dei
contributi nella misura prevista per gli apprendisti);
d) articolo 8, comma 4, della legge n. 223 del 1991 (per
i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, assunti a tempo
pieno ed indeterminato, è concesso un contributo pari al 50 per
cento dell'indennità di mobilità che sarebbe loro spettata);
e) articolo 16 del decreto-legge n. 299 del 1994,
convertito dalla legge n. 451 del 1994 (possono essere assunti
con contratto di formazione e lavoro i soggetti di età compresa
tra i 16 ed i 32 anni, con specifiche agevolazioni contributive,
differenziate a seconda delle aree geografiche del paese);
f) articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 357 del
1994, convertito dalla legge n. 489 (alle società ed enti privati
che assumono soggetti al primo impiego, in mobilità o disoccupati
o cassintegrati compete un credito d'imposta, purché incrementino
la propria base occupazionale);
è stata fino ad oggi negata dall'Inps l'applicabilità ai
soci lavoratori della normativa sul part-time (strumento previsto
dalla legge n. 863 del 1984 al fine di assecondare le esigenze
delle imprese e dei lavoratori interessati), nonostante diverse
pronunce giudiziarie ne abbiano affermato la piena applicabilità
ai soci lavoratori, anche nel caso di cooperative che operano con
salari convenzionali e periodi di occupazione media;
nonostante il pieno rispetto da parte delle cooperative
delle norme relative al versamento dei contributi previdenziali,
l'Inps si rifiuta di riconoscere alle società cooperative ed ai
soci lavoratori interessati le prestazioni relative alle
indennità di disoccupazione e mobilità creando pesanti difficoltà
all'andamento delle gestioni aziendali; tutto ciò anche a fronte
di sentenze che hanno condannato l'Inps a corrispondere le
indennità di cui sopra e degli orientamenti favorevoli del
Ministero;
nonostante la sentenza n. 11807 del 1992 della Corte di
cassazione, l'Inps continua a negare alle cooperative la
possibilità di fruire, per i soci lavoratori, dei benefici
contributivi previsti per i contratti di formazione e lavoro;
nonostante il Ministero del lavoro ritenga applicabile la
fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi per il
Mezzogiorno alle cooperative disciplinate dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, purché venga
rispettato ed applicato il salario convenzionale stabilito dagli
appositi decreti ministeriali, l'Inps chiede comunque
l'applicazione di un contratto, anche per quei settori, come il
facchinaggio, privi sia di contrattazione propria sia di
riferimento;
infine, sempre più urgente diventa l'esigenza, già oggetto
di confronto con il Ministero del lavoro, di definire uno
specifico inquadramento previdenziale con apposite norme per la
determinazione della base imponibile per i soci delle cooperative
sociali;
tali interpretazioni, fatte proprie dagli istituti
previdenziali, appaiono fortemente discutibili e sovente
contraddette in modo esplicito dalla giurisprudenza ma anche,
seppur implicitamente, da specifiche norme di legge;
comunque, le stesse interpretazioni appaiono gravemente
inique in un contesto normativo di pressoché totale assimilazione
del trattamento contributivo del socio a quello del lavoratore
dipendente -:
se non ritenga urgente intervenire per porre rimedio,
attraverso idonei provvedimenti, a tali palesi incongruenze
(l'Inps considera il socio lavoratore come lavoratore autonomo
quando deve erogare determinate prestazioni ed invece come mero
lavoratore subordinato quando esige dalla cooperativa la
contribuzione previdenziale e sociale) che: creano ulteriori
difficoltà ai processi di ristrutturazione e di adeguamento delle
aziende cooperative; contraddicono palesemente le finalità di
crescita occupazionale, proprie della normativa citata;
determinano una situazione di precarietà tale da causare un
voluminoso contenzioso a livello giudiziario e amministrativo che
non giova ad alcuno; suscitano discredito verso le istituzioni e
producono allarme, malessere e preoccupazioni nella base sociale.
(5-00332)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI, CONTRATTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI, LAVORATORI DIPENDENTI, MOBILITA' DEI LAVORATORI, PART TIME, SOCIETA' COOPERATIVE
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

L 1990 0407, L 1991 0223, L 1994 0451, DECRETO LEGGE 1994 0357