SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE)
REPLICA
28/01/1997
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
Fasi iter:
PRESENTATO IL 23/07/1996
RISPOSTA DEL GOVERNO IL 28/01/1997
ITER CONCLUSO IL 28/01/1997
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: la necessità di pervenire ad una definizione del "socio lavoratore" di cooperativa di produzione e lavoro tanto equilibrata da cogliere nella giusta misura la duplicità di tale specifica figura, in parte imprenditore associato nella gestione collettiva dell'impresa in parte prestatore di lavoro, respingendo quindi la tendenza a considerarlo solo imprenditore od alla stessa stregua del mero lavoratore subordinato, anche in considerazione delle gravi conseguenze derivanti dagli atteggiamenti assunti dall'Inps o dalle recenti sentenze della Corte costituzionale, impone un immediato chiarimento al fine di evitare un gravissimo danno per la cooperazione medesima, che invece è tutelata a norma dell'articolo 45 della Costituzione; più precisamente, con la sentenza n. 334 del 12-20 luglio 1995, la Corte costituzionale ha stabilito che è costituzionalmente legittima la norma secondo la quale ai soci di cooperativa non competono le prestazioni del fondo di garanzia per il trattamento di fine retribuzione di cui all'articolo 2 della legge n. 297 del 1982, anche se è stata versata la relativa contribuzione, in quanto il socio lavoratore associato non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 2120 del codice civile; in base a tale pronuncia, anche perché formalmente esplicitato nella sentenza, la remunerazione dell'attività lavorativa prestata dal socio si configurerebbe come riparto, anche se anticipato, degli utili; tale interpretazione rischia di determinare un effetto per cui i crediti che il socio vanta nei confronti della cooperativa non sarebbero più assistiti da privilegio; nonostante le ripetute sollecitazioni e le numerose richieste di chiarimenti, alle società cooperative ed ai loro lavoratori in caso di ammissione al lavoro non vengono applicate le norme volte a facilitare l'incremento occupazionale ed in particolare quanto previsto dai seguenti articoli: a) articolo 25, comma 8, della legge n. 223 del 1991 (per ciascun lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella degli apprendisti, per i primi 18 mesi); b) articolo 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990 (in caso di assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi con intervento dalla cassa integrazione guadagni straordinaria per un uguale periodo, i contributi previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella misura del 50 per cento o non sono dovuti nel Mezzogiorno, per un periodo di 36 mesi); c) articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991 (i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi, con pagamento dei contributi nella misura prevista per gli apprendisti); d) articolo 8, comma 4, della legge n. 223 del 1991 (per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, assunti a tempo pieno ed indeterminato, è concesso un contributo pari al 50 per cento dell'indennità di mobilità che sarebbe loro spettata); e) articolo 16 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito dalla legge n. 451 del 1994 (possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i soggetti di età compresa tra i 16 ed i 32 anni, con specifiche agevolazioni contributive, differenziate a seconda delle aree geografiche del paese); f) articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 357 del 1994, convertito dalla legge n. 489 (alle società ed enti privati che assumono soggetti al primo impiego, in mobilità o disoccupati o cassintegrati compete un credito d'imposta, purché incrementino la propria base occupazionale); è stata fino ad oggi negata dall'Inps l'applicabilità ai soci lavoratori della normativa sul part-time (strumento previsto dalla legge n. 863 del 1984 al fine di assecondare le esigenze delle imprese e dei lavoratori interessati), nonostante diverse pronunce giudiziarie ne abbiano affermato la piena applicabilità ai soci lavoratori, anche nel caso di cooperative che operano con salari convenzionali e periodi di occupazione media; nonostante il pieno rispetto da parte delle cooperative delle norme relative al versamento dei contributi previdenziali, l'Inps si rifiuta di riconoscere alle società cooperative ed ai soci lavoratori interessati le prestazioni relative alle indennità di disoccupazione e mobilità creando pesanti difficoltà all'andamento delle gestioni aziendali; tutto ciò anche a fronte di sentenze che hanno condannato l'Inps a corrispondere le indennità di cui sopra e degli orientamenti favorevoli del Ministero; nonostante la sentenza n. 11807 del 1992 della Corte di cassazione, l'Inps continua a negare alle cooperative la possibilità di fruire, per i soci lavoratori, dei benefici contributivi previsti per i contratti di formazione e lavoro; nonostante il Ministero del lavoro ritenga applicabile la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi per il Mezzogiorno alle cooperative disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, purché venga rispettato ed applicato il salario convenzionale stabilito dagli appositi decreti ministeriali, l'Inps chiede comunque l'applicazione di un contratto, anche per quei settori, come il facchinaggio, privi sia di contrattazione propria sia di riferimento; infine, sempre più urgente diventa l'esigenza, già oggetto di confronto con il Ministero del lavoro, di definire uno specifico inquadramento previdenziale con apposite norme per la determinazione della base imponibile per i soci delle cooperative sociali; tali interpretazioni, fatte proprie dagli istituti previdenziali, appaiono fortemente discutibili e sovente contraddette in modo esplicito dalla giurisprudenza ma anche, seppur implicitamente, da specifiche norme di legge; comunque, le stesse interpretazioni appaiono gravemente inique in un contesto normativo di pressoché totale assimilazione del trattamento contributivo del socio a quello del lavoratore dipendente -: se non ritenga urgente intervenire per porre rimedio, attraverso idonei provvedimenti, a tali palesi incongruenze (l'Inps considera il socio lavoratore come lavoratore autonomo quando deve erogare determinate prestazioni ed invece come mero lavoratore subordinato quando esige dalla cooperativa la contribuzione previdenziale e sociale) che: creano ulteriori difficoltà ai processi di ristrutturazione e di adeguamento delle aziende cooperative; contraddicono palesemente le finalità di crescita occupazionale, proprie della normativa citata; determinano una situazione di precarietà tale da causare un voluminoso contenzioso a livello giudiziario e amministrativo che non giova ad alcuno; suscitano discredito verso le istituzioni e producono allarme, malessere e preoccupazioni nella base sociale. (5-00332)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI, CONTRATTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI, LAVORATORI DIPENDENTI, MOBILITA' DEI LAVORATORI, PART TIME, SOCIETA' COOPERATIVE
SIGLA O DENOMINAZIONE:
GEO-POLITICO:
L 1990 0407, L 1991 0223, L 1994 0451, DECRETO LEGGE 1994 0357