ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00163

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 25 del 30/06/2008
Firmatari
Primo firmatario: GRIMOLDI PAOLO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 27/06/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SALVINI MATTEO LEGA NORD PADANIA 27/06/2008
FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD PADANIA 02/10/2008


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 27/06/2008
Stato iter:
02/10/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 02/10/2008
Resoconto VIESPOLI PASQUALE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 02/10/2008
Resoconto FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 30/06/2008

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 02/10/2008

DISCUSSIONE IL 02/10/2008

SVOLTO IL 02/10/2008

CONCLUSO IL 02/10/2008

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-00163
presentata da
PAOLO GRIMOLDI
lunedì 30 giugno 2008, seduta n.025

GRIMOLDI, SALVINI e FEDRIGA. -
Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 29 dicembre 2003 ha riconosciuto dei criteri tabellari di determinazione dei contributi Enpals dovuti dai cantanti, specificamente riguardo a prestazioni artistiche rese in sala d'incisione;
il suddetto decreto ha implicitamente ammesso, relativamente alla categoria dei cantanti, l'assoggettabilità delle prestazioni di studio agli obblighi previdenziali;
in data 19 febbraio 2008, l'Enpals, in applicazione del decreto ministeriale del 29 dicembre 2003, ha emanato la Circolare n. 5, nella quale si chiarisce la predeterminazione dei compensi convenzionali su cui applicare l'aliquota contributiva relativa ai cantanti ex articolo 3 del decreto legislativo n. 708 del 1947 per le attività prestate nelle sale di incisione;
la suddetta circolare precisa che i datori di lavoro erano tenuti ad assolvere, in conformità al decreto ministeriale del 2003, gli obblighi contributivi già dall'anno 2004, in base alle retribuzioni convenzionali fissate dal decreto e fissa la data finale per l'adempimento al 16 maggio 2008, ora posticipata a luglio;
nel tempo intercorso fra l'emanazione del decreto del 2003 e la circolare del 2008 non è stata data nessuna comunicazione ufficiale relativa al versamento dei contributi in questione, né sui criteri attuativi del decreto;
la base di calcolo dei contributi dovuti all'Enpals è calcolata in relazione al numero dei supporti fonografici venduti, nella misura risultante dalla tabella allegata alla circolare, dove la prima soglia prevista è di 30.000 copie;
alla musica registrata viene quindi applicato un criterio quantitativo di vendita per calcolare l'onere previdenziale, mentre per la musica dal vivo i contributi previdenziali non sono proporzionati al numero degli spettatori presenti;
risulta poco chiara la connessione fra il successo delle vendite e i versamenti previdenziali di un artista e la sua copertura assicurativa;
la prima soglia delle 30.000 copie vendute include, indistintamente nella stessa fascia, le piccole etichette indipendenti e le grandi case discografiche;
le piccole e medie imprese della discografia nazionale e le piccole produzioni nazionali e regionali rischiano di scomparire per il gravoso contributo che devono versare all'Enpals per l'attività degli ultimi quattro anni;
relativamente ai piccoli produttori e alle autoproduzioni, che spesso sono effettuate in luoghi privati, sorge il problema delle ispezioni e delle verifiche da parte dell'Enpals, che possono essere effettuate solo in luoghi diversi dalla privata dimora, come previsto dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981;
il riferimento ai «supporti» venduti sembrerebbe includere solo i supporti fisici, escludendo quindi la distribuzione telematica, che riveste invece oggi un ruolo assai significativo;
nella circolare non si fa alcun riferimento alle prestazioni gratuite da parte del cantante, rimanendo in dubbio la necessità di fornire un'autocertificazione, come avviene per le esibizioni dal vivo -:
se il Ministro non ritenga doveroso un intervento chiarificatore per far luce sui vari dubbi sollevati in premessa relativamente alla circolare Enpals n. 5 del 19 febbraio 2008, al fine di renderla inequivocabile ed applicabile;
se il Ministro non ritenga necessario rivedere i criteri di soglia espressi nel decreto ministeriale 29 dicembre 2003, aggiornandoli alla situazione attuale, allo scopo di riequilibrare gli oneri per i piccoli produttori discografici, gli indipendenti ed i cantanti.
(5-00163)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

musica

piccole e medie imprese

professioni artistiche

retribuzione del lavoro

sicurezza sociale