MINISTERO SENZA PORTAFOGLIO (PER LA FUNZIONE PUBBLICA)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Stato iter:
06/10/1992
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO
06/10/1992
SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI)
REPLICA
06/10/1992
LEGA NORD
Fasi iter:
PRESENTATO IL 01/07/1992
RISPOSTA DEL GOVERNO IL 06/10/1992
ITER CONCLUSO IL 06/10/1992
Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni, per la funzione pubblica e del lavoro e previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: presso l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni sono stati assunti, dal 1ho gennaio 1992 al 31 maggio 1992, 1048 invalidi civili; dette assunzioni sono state effettuate, secondo quanto disposto all'articolo 16 della legge n. 482 del 2 aprile 1968, direttamente dall'ex ministro Vizzini; di fatto, le assunzioni non rispondono ad alcun criterio logico, ma solo a quello geografico, tant'è che di 1048 assunzioni effettuate le sedi di residenza degli invalidi civili sono le seguenti: Sicilia 406 (38,7 per cento) - Campania 253 (24 per cento) - Puglia 72 (6,8 per cento) - Calabria 63 (6 per cento) - Lazio 132 (12,5 per cento); dei ben 217 invalidi civili assegnati alla Lombardia solo 7 erano già residenti, dei 77 assegnati al Veneto i residenti erano solo 6, dei 121 assunti in Piemonte e Val D'Aosta solo 9 erano residenti -: se sia ammissibile che per le assunzioni di invalidi civili al Ministero delle poste e telecomunicazioni (ed è da ritenere che ciò non accada solo per questo ministero) si adotti il criterio di residenza geografica, o meglio elettorale (78 per cento al sud - 17 per cento al centro - 5 per cento al nord); se non ritenga più pertinente e proficuo che le assunzioni degli invalidi civili nelle amministrazioni dello Stato, aziende ed enti pubblici vengano effettuate tramite l'elenco dell'Ufficio di collocamento provinciale di massima occupazione del luogo di residenza (in cui devono essere iscritti da almeno 3 anni), secondo graduatoria. Quanto proposto tra l'altro è perfettamente in sintonia con l'articolo 33 comma 6 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate) che così recita: "La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso". (5-00081)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
ASSUNZIONI OBBLIGATORIE, DOMICILIO RESIDENZA DIMORA, HANDICAPPATI, INVALIDI CIVILI, UFFICI DEL LAVORO
SIGLA O DENOMINAZIONE:
GEO-POLITICO:
MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI, L 1968 0482