ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00066

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 7 del 03/04/2013
Firmatari
Primo firmatario: CENTEMERO ELENA
Gruppo: IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 03/04/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PETRENGA GIOVANNA IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/05/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 03/04/2013
Stato iter:
29/05/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/05/2013
Resoconto GALLETTI GIAN LUCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 29/05/2013
Resoconto PETRENGA GIOVANNA IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/04/2013

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 29/05/2013

DISCUSSIONE IL 29/05/2013

SVOLTO IL 29/05/2013

CONCLUSO IL 29/05/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00066
presentato da
CENTEMERO Elena
testo presentato
Mercoledì 3 aprile 2013
modificato
Mercoledì 29 maggio 2013, seduta n. 25

   CENTEMERO, PETRENGA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 147 del 4 giugno 2012, riconosce la fondatezza del ricorso presentato da sette regioni, e dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, poi convertito nella legge n. 111 del 2011, in tema di dimensionamento scolastico, il quale dispone che: «Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche»;
la sentenza n. 147 dichiara l'illegittimità della riportata disposizione essendo la programmazione del dimensionamento della rete scolastica, in base all'articolo 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998, funzione della regione sulla base dei piani provinciali;
molte regioni, tra cui la Lombardia, hanno approvato piani di dimensionamento della rete scolastica, in attuazione di una misura finalizzata a «garantire la continuità didattica», ma anche, come specificato da una prima circolare applicativa del MIUR del 2011, n. 8220, rispondente «a finalità di contenimento della spesa e al raggiungimento dell'obiettivo della stabilizzazione della finanza pubblica»;
sono stati effettuati ricorsi al T.A.R., da parte delle istituzioni scolastiche e delle famiglie e alla Corte costituzionale da parte delle giunte delle regioni Puglia, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, sulla base della complessa ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni, così come disegnata dall'articolo 117 della Costituzione, che lascia alla legislazione esclusiva dello Stato le «norme generali sull'istruzione», demandando alla potestà legislativa concorrente Stato-regioni la materia dell'istruzione, che si esplica tramite poteri legislativi autonomi ma circoscritti;
nel caso del dimensionamento già una sentenza della Consulta, la n. 200 del 2009, aveva riscostruito il variegato e stratificato quadro normativo in materia. La Corte, nel ricordare che le «norme generali sull'istruzione» attengono alla competenza legislativa esclusiva statale, richiamava la precedente pronuncia del 2004, n. 13, rammentando che «nel complesso intrecciarsi in una stessa materia di norme generali, principi fondamentali, leggi regionali e determinazioni autonome delle istituzioni scolastiche... il prescritto ambito di legislazione regionale sta proprio nella programmazione della rete scolastica. È infatti implausibile che il legislatore costituzionale abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione che era già ad esse conferita nella forma della competenza delegata dall'articolo 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998»;
la sentenza della Corte costituzionale richiama anche altre norme intervenute nel tempo, come il decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998 o la legge n. 189 del 2008 (di conversione del decreto-legge n. 154 del 2008) che ribadiscono la competenza delle regioni, e degli enti locali, in ordine al dimensionamento scolastico;
la Corte ha riconosciuto, con la recente sentenza n. 147, la competenza delle regioni, ricordando le proprie precedenti pronunce a proposito del dimensionamento e negando che le disposizioni censurate possano rappresentare norme generali dell'istruzione (di competenza statale nell'ambito della legislazione esclusiva) ma anche escludendo che le stesse possano ricomprendersi nei «principi fondamentali», riservati allo Stato nell'ambito della legislazione concorrente;
le norme censurate, secondo la Corte, esplicano un «intervento di dettaglio, da parte dello Stato, in una sfera che, viceversa, deve rimanere affidata alla competenza regionale»;
l'articolo 21, comma 3, della legge 15 marzo 1997 n. 59, afferma che «I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche... anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi», il comma 4 afferma che «La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche...a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome»;
il decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 18 giugno 1998 recita che il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha lo scopo di garantire l'efficace esercizio dell'autonomia, dando stabilità nel tempo alle istituzioni scolastiche e offrendo alle comunità locali una pluralità di scelte. I parametri individuati all'articolo 2 comma 2 del suddetto regolamento prevedono di norma una popolazione scolastica compresa tra 500 e 900 alunni, escludendo le piccole isole, i comuni montani e le aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche, che possono essere ridotti fino a 300;
molte istituzioni scolastiche sono in reggenza a causa della non ancora immissione in ruolo dei candidati che hanno superato le prove del concorso per dirigente scolastico, creando un grave disservizio al sistema nazionale di istruzione –:
quali iniziative di competenza il Ministro intenda porre in atto e quali indicazioni intenda fornire relativamente al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2013/14 in modo che sia reso effettivo l'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n 111 del 2011 e affinché in tutte le regioni italiane sia effettuato il dimensionamento della rete scolastica come previsto dall'articolo 21, commi 3-4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e siano rispettati i parametri previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 18 giugno 1998.
(5-00066)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 29 maggio 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-00066

  In risposta a quanto illustrato dall'onorevole interrogante si rappresenta che il Ministero ha da tempo concordato in sede tecnica con i rappresentanti della Conferenza Unificata il testo di un'intesa che definisce il contingente di dirigenti scolastici da assegnare a ciascuna Regione al quale corrisponde un uguale numero di istituzioni autonome (nell'ambito delle quali sono comprese le istituzioni educative, le scuole speciali e i centri Provinciali di istruzione per gli adulti CPIA).
  Tale contingente è definito dividendo per 900 il numero degli alunni iscritti alle scuole statali nell'organico di diritto del primo anno scolastico di riferimento del triennio, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato.
  Nell'ambito del contingente così determinato e che sarà assegnato con provvedimento del Ministero istruzione università e ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le Regioni definiscono autonomamente il numero degli alunni per ogni istituzione scolastica a seconda delle caratteristiche del territorio e delle realtà sociali ivi presenti.
  Lo schema di intesa prevede inoltre che onde consentire l'attivazione delle procedure di avvio dell'anno scolastico (definizione degli organici, mobilità del personale e immissioni in ruolo), il piano di dimensionamento della rete sia approvato dalla Regione entro il 30 novembre di ogni anno e che gli Uffici scolastici regionali provvedano, entro il 31 dicembre, ad apportare le necessarie modifiche al sistema adeguando l'assetto della rete scolastica alla programmazione regionale.
  Tale schema d'intesa è stato sottoposto al vaglio dei competenti Uffici del Dicastero dell'economia e finanze sin dal 1o ottobre 2012 e le modifiche proposte dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sono state interamente recepite.
  Per assicurare la concreta attuazione delle misure previste è disposto che l'entrata in vigore dell'intesa sia subordinata all'abrogazione dei commi 5 e 5-bis dell'articolo 19 della legge n. 111 del 2011 che come noto non consentono l'assegnazione del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali e amministrativi alle scuole con un numero inferiore ai 600 alunni (che diventano 400 nelle zone di montagna, piccole isole o zone caratterizzate da specificità linguistiche).
  La relativa proposta è stata formulata in occasione dell'approvazione della legge di stabilità per il 2013 ma in quella sede non e stato possibile recepirla.
  Si assicura che il medesimo obiettivo verrà perseguito alla prima occasione utile così da dare efficacia all'intesa raggiunta.
  Quanto ai piani regionali di dimensionamento per l'anno scolastico 2013/2014, sono stati definiti entro il 3 1 gennaio per consentire la definizione degli organici e le successive operazioni preliminari all'avvio dell'anno scolastico.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DPR 1998 0233, L 1997 0059, L 2011 0111

EUROVOC :

costituzione

diritto regionale

protezione del consumatore

ripartizione delle competenze

istruzione secondaria