ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02843

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 230 del 16/05/2014
Trasformazioni
Trasformato il 29/02/2016 in 4/12293
Firmatari
Primo firmatario: LAURICELLA GIUSEPPE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/05/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LATTUCA ENZO PARTITO DEMOCRATICO 11/06/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 16/05/2014
Stato iter:
29/02/2016
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/05/2014

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 11/06/2014

TRASFORMA IL 29/02/2016

TRASFORMATO IL 29/02/2016

CONCLUSO IL 29/02/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02843
presentato da
LAURICELLA Giuseppe
testo presentato
Venerdì 16 maggio 2014
modificato
Mercoledì 11 giugno 2014, seduta n. 243

   LAURICELLA, LATTUCA. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
il presente atto di sindacato ispettivo riguarda una delle pagine più delicate della cosiddetta «malasanità» italiana, a seguito della diffusione che si è registrata nel nostro Paese, a partire dalla fine degli anni ‘70, dei virus dell'epatite B, C e dell'HIV in soggetti che si erano sottoposti a trasfusioni di sangue o che avevano fatto uso di farmaci emoderivati;
è nota la pendenza tuttora di molte centinaia di giudizi presso i tribunali italiani aventi ad oggetto il risarcimento danno alla salute derivato dai citati contagi;
il legislatore è intervenuto nell'anno 2003 con il decreto-legge n. 89 convertito con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003 n. 141, che ha autorizzato la transazione dei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento danno da trasfusioni di sangue o emoderivati;
l'articolo 3, del citato decreto-legge, dispone che: «per le transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di novantotto milioni e cinquecentomila euro per l'anno 2003 e centonovantotto milioni e cinquecentomila euro, per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, dell'unità revisionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativa al Ministero della salute. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio»;
con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stati fissati i criteri in base ai quali sono definite le transazioni;
successivamente, con decreto ministeriale 3 novembre 2003, sono stati fissati i criteri da utilizzare per la definizione delle transazioni da stipulare solo con i soggetti emofiliaci danneggiati da emoderivati infetti, e non anche con gli altri soggetti ugualmente contagiati e tutelati dalla predetta previsione legislativa;
e tuttavia questo primo intervento non si rivelava sufficiente tant’è che il Ministero della salute riconosciuta la carenza nella previsione normativa, in seno al primo decreto interministeriale, che escludeva molti danneggiati che non venivano ricompresi nella declinazione del decreto ministeriale, nel giugno 2004, predisponeva un ulteriore schema di decreto interministeriale con cui venivano ammessi a partecipare alla procedura transattiva anche i talassemici ed altri; solo con la legge 29 novembre 2007 n. 222 (articolo 33) e la legge 31 dicembre 2007 n. 244 (articolo 2, commi 361 e 362), il legislatore ha, infine, autorizzato il Ministero della salute a concludere transazioni anche con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali, danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie «che hanno instaurato, anteriormente al 1o gennaio 2008, azioni di risarcimento danni e che siano tuttora pendenti», stabilendo apposito capitolo di bilancio per euro 150 milioni per il 2007 ed euro 180 milioni per; ciascuno degli anni successivi;
la legge n. 222 del 2007 demandava al Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'emanazione del regolamento per procedere alle suddette transazioni, il quale, in esecuzione delle suddette leggi, veniva adottato con decreto ministeriale del 28 aprile 2009 n. 132, contenente la procedura per l'acquisizione delle domande di adesione alla procedura transattiva;
con successiva circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 20 ottobre 2009 n. 28, venivano fissate le modalità di presentazione delle predette domande di adesione alle transazioni;
numerosi ricorrenti, quindi, attraverso la procedura RIDAB, prevista dalla circolare per l'invio telematico delle domande di adesione, rivolgevano istanza di partecipazione alla transazione, attenendosi pedissequamente a tutte le modalità e prescrizioni fissate dal Ministero della salute con le disposizioni menzionate;
tuttavia, il Ministero della salute dal 19 gennaio 2010, acquisite le suddette istanze, ritardava l'emissione del decreto previsto dall'articolo 5 del decreto ministeriale n. 132 del 2009 per la definizione dell’iter amministrativo prodromico alla stipula della transazione e da allora ad oggi si è palesato il limite di un non pieno riconoscimento dei diritti in capo ai soggetti contagiati;
le Associazioni a tutela dei diritti e/o interessi diffusi dei contagiati, di conseguenza diffidavano ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 198 del 2009 le Amministrazioni coinvolte ad assumere nel termine di giorni 90 dalla notifica tutte le iniziative utili alla definizione dell’iter amministrativo prodromico alla definizione delle transazioni previste dalla legge;
con nota del 15 giugno 2011 il direttore generale dell'ufficio Vili del Ministero della salute in risposta alla predetta diffida, evidenziava la necessità dell'adozione di apposito decreto da concertare con il Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della definizione del procedimento, confermando, in sostanza, come lo stesso, a distanza di oltre un anno dell'avvio, si trovasse ben lungi dall'essere definito, e precisando che la stipula degli atti transattivi restava subordinata ad una valutazione di opportunità dell'amministrazione, e che si trattava comunque di un contratto di natura privata tra le parti;
veniva addirittura promossa una Class Action ex articolo 3 comma 2 del decreto legislativo decreto legislativo del 20 dicembre 2009, n. 198, iscritta con n. 6241 del 2011 R.G, definito con accoglimento delle istanze ivi formulate ed in conformità con le pronunce del Tar di Lecce e del Consiglio di Stato, che qualificavano la natura del procedimento stesso, la cui pronuncia è stata impugnata dal Ministero della salute soccombente avanti al Consiglio di Stato;
con il decreto del 4 maggio 2012, era disposta la definizione dei moduli transattivi in applicazione dell'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 aprile 2009, n. 132;
nella elencazione di questa cronologia di interventi va evidenziato che, ad oggi, non risultano ancora essere state sottoscritte transazioni nonostante la previsione di somme dovute per la liquidazione delle transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi danneggiati da sangue o emoderivati infetti che hanno instaurato azioni risarcimento danni e, anche, per somme dovute a titolo di indennizzo e risarcimento ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, stabilite nel bilancio del ministero della salute nella apposita tabella nel triennio 2012-2014 pari a 180 milioni e 152 milioni di euro per ciascun anno del triennio –:
se e quali iniziative il Governo, ed in particolare il Ministro della salute intenda attivare e in che tempi, per consentire la ripresa delle transazioni avviate sulla base della legge 222 del 2007 evitando che vi siano soggetti danneggiati che possano essere esclusi dal processo di indennizzo emanando, qualora necessario, un apposito decreto ministeriale che stabilisca importi congrui ed equi per tutti i soggetti danneggiati, al fine di evitare ulteriori lesivi ed ingiustificati ritardi. (5-02843)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2003 0141, L 2007 0222

EUROVOC :

indennizzo

trasfusione di sangue

applicazione della legge

malattia del sangue