ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/23830

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 13
Seduta di annuncio: 531 del 04/05/1999
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO
Data firma: 04/05/1999
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO 05/04/1999
POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO 05/04/1999
POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO 05/04/1999
POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO 05/04/1999
POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO 05/04/1999
POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO 05/04/1999
POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO 05/04/1999
POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO 05/04/1999
POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO 05/04/1999


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO SENZA PORTAFOGLIO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Stato iter:
24/11/1999
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/11/1999
MINISTRO - (MINISTERO SENZA PORTAFOGLIO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE)
Fasi iter:

PRESENTATO IL 04/05/1999

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 05/11/1999

ITER CONCLUSO IL 24/11/1999

Ai Ministri per la solidarietà sociale e dell'interno. - Per
sapere - premesso che:
in data 11 marzo 1999 ai coniugi Piraneo di Aragona sono
stati "tolti" i sette bambini, tutti in tenera età;
il provvedimento adottato dai giudici del tribunale dei
minori di Palermo Rosanna La Lomia, Antonina Pardo, Angela Ruvolo
ed Angela Gurgone in data 2 marzo 1999 è stato adottato anche su
indicazione di assistenti sociali precari e contrattisti del
comune di Aragona;
la motivazione addotta dai giudici del tribunale dei minori
di Palermo evidenzia la precaria situazione della famiglia
Piraneo che non ha un reddito. Solo la madre, infatti, percepisce
mensilmente un assegno di invalidità civile di 395 mila lire,
mentre al marito la pensione per disturbi psichici è stata da
diverso tempo revocata;
le motivazioni dei giudici tengono conto anche di disturbi
psichici ed insufficienza mentale da cui i due coniugi sono
affetti e che per questo motivo "arrecano grave pregiudizio alla
corretta crescita psico-fisica dei minori";
il comune di Aragona, al quale la legge regionale n. 22 del
1986 delega la maggior parte delle competenze per l'assistenza
economica e domiciliare diversificata (sostegno pedagogico,
assistenza domestica) non avrebbe mai provveduto ad erogare alcun
servizio e continuerebbe a non adottare iniziative tranne quelle
della condanna;
un'adeguata assistenza socio-sanitaria del comune non è mai
stata messa in atto anche in favore dei bambini prima di arrivare
alla drastica decisione di separarli dalla famiglia;
è stato concesso alla famiglia Piraneo un alloggio popolare
che non soddisfa le esigenze abitative di un nucleo familiare
così numeroso;
sarebbe opportuno fare una verifica di questa situazione
anche nominando un commissario che si sostituisca alle
inadempienze del comune e verifichi anche i criteri di nomina ed
assunzione delle assistenti sociali -:
se siano stati adottati tutti gli adempimenti necessari per
aiutare la famiglia Piraneo, o se la drastica decisione di
separare i bambini dai genitori nasconda responsabilità
amministrativa delle autorità preposte all'assistenza sociale ed
al sostegno di nuclei familiari in crisi;
se risulti che il tribunale per i minori abbia verificato
se il comune prima di sostenere la separazione del nucleo
familiare abbia messo in atto iniziative di sostegno a favore
della madre dei bambini e del loro padre;
per quali motivi sia stata sospesa la pensione al signor
Piraneo che non può essere ritenuto idoneo dalla commissione
collegiale medica che lo ha cancellato dall'elenco delle
categorie protette, ed inidoneo per svolgere il ruolo di padre.
(4-23830)
In riferimento all'atto ispettivo citato,
rappresento quanto segue.
Il caso prospettato dall'interrogante rientra in quella vasta
gamma di situazioni in cui povertà, disagio ed emarginazione
sociale richiedono una risposta urgente e soprattutto esaustiva
da parte del Governo, delle Regioni e degli Enti locali.
Tra le misure di contrasto alla povertà e all'esclusione
sociale è stato introdotto in via sperimentale, in alcune aree
territoriali, il reddito minimo di inserimento previsto dal
decreto legislativo n. 237 del 18 giugno 1998.
Il RMI è destinato a coloro che "sono impossibilitati a
provvedere per cause fisiche, psichiche e sociali al mantenimento
proprio e dei figli". Il RMI è un insieme di interventi di
carattere economico destinati all'integrazione del reddito
(quindi a combattere la povertà). Tale istituto prevede anche
sostegni di altra natura, programmati in modo personalizzato,
tendenti a superare le situazioni di marginalità sociale.
Se l'esito della sperimentazione, che si concluderà entro il
2000, sarà positivo, il reddito minimo di inserimento verrà
adottato su tutto il territorio nazionale, come previsto dal
testo unificato del disegno di legge recante "Disposizioni per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali", attualmente all'esame dell'Aula della Camera dei
Deputati.
Il disegno di legge è volto a realizzare un sistema di
protezione attiva che punti alla prevenzione del disagio,
valorizzando tutte le capacita della persona e della rete
comunitaria in cui vive, intervenendo attivamente e non solo in
modo assistenziale e riparativo, integrando i servizi sociali con
quelli sanitari, educativi, e dell'inserimento lavorativo,
coinvolgendo soggetti pubblici e del privato sociale. In
particolare sono individuati i Comuni come soggetti centrali per
la gestione delle politiche sociali, mentre alle Regioni spettano
compiti di programmazione e coordinamento. Al Governo nazionale
compete la funzione di indirizzo e di definizione degli standard
essenziali delle prestazioni offerte sul territorio nazionale.
Tali iniziative appaiono chiaramente rientrare nella risposta
generale alla situazione di disagio evidenziata
dall'interrogante.
In particolare, poi, da elementi assunti presso il Comune di
Aragona circa i coniugi Piranio, oggetto specifico dell'atto
ispettivo in argomento, si rileva come il Comune, fin dal 1994,
abbia intrapreso tutte quelle iniziative che la legge regionale
n. 22/86 ha consentito e consente di attivare per aiutare sia i
coniugi Piranio che i loro minori.
Si sono succeduti, infatti, diversi interventi a livello
municipale, con Delibere di Giunta e Decreti Sindacali, che hanno
portato sussidio economico e assistenza alla famiglia.
Il Comune di Aragona ha inoltre stipulato due convenzioni con
la "Casa dei fanciulli-Istituto Principe di Aragona" per ricovero
a convitto e semiconvitto, dal 1994 al 1998 compreso, dei minori
M.Stella, Rita, Lucia, Jessica e Laura Piranio.
Ancora in base alla legge regionale n. 22 del 1986, si è
avuto inserimento lavorativo, a tempo parziale, dei coniugi
Piranio fino al mese di aprile u.s..
Alla luce delle iniziative sopra descritte (e documentate
dagli atti che si allegano in copia) (in visione presso il
Servizio Stenografia), appare che il Comune di Aragona non possa
essere accusato di inadempienza.
Per ciò che concerne, poi, i criteri di nomina delle
assistenti sociali, il citato Comune fa sapere che tali criteri
sono perfettamente conformi alle norme contenute nella nota della
Regione Siciliana - Assessorato Enti Locali-Direzione Affari
Sociali, n. 620/A del 5.3.97.
Infine, per l'alloggio popolare concesso alla famiglia
Piranio, Si precisa che tale concessione è stata fatta
dall'I.A.C.P. di Agrigento che, stante l'attuale normativa, può
concedere un solo alloggio pur in presenza di un nucleo familiare
così vasto.
Anche il Ministero di grazia e giustizia, interpellato a
riguardo, ha fatto sapere che il Servizio Sociale del Comune di
Aragona, con relazione in data 24.2.99, riferiva al tribunale per
i minorenni di Palermo, che il nucleo familiare in argomento
versava in uno stato di grave disagio materiale e morale, che
comprometteva seriamente lo sviluppo psico-fisico dei minori. In
particolare, il Servizio sociale segnalava che le condizioni
della famiglia, seguita da molti anni dai servizi territoriali a
ciò preposti, non avevano avuto alcuna positiva evoluzione. La
madre, affetta da "schizofrenia da innesto", rifiutava di
sottoporsi alle necessarie terapie; il padre, affetto da
insufficienza mentale, era dedito all'alcool; l'abitazione si
presentava in precarie condizioni igieniche ed i minori (dei
quali due erano ricoverati a regime di convitto, già dal 1994),
presentavano gravi problemi di socializzazione, strutturazione
del linguaggio e carenze comportamentali.
Il Servizio sociale riferiva, altresì, di essere venuto a
conoscenza, attraverso il racconto di una delle figlie, di
episodi di abuso sessuale da parte del padre ai danni di un'altra
figlia.
Promosso un procedimento volto alla dichiarazione dello stato
di adottabilità, il tribunale, con decreto del 2 marzo 1999,
disponeva, in via d'urgenza, il ricovero di tutti i minori presso
l'istituto ex IPAI di Palermo, con divieto di prelevamento da
parte dei genitori. Il tribunale ha ritenuto, quindi, non
rinviabile il provvedimento di allontanamento dei minori dalla
famiglia, nel loro stesso interesse, in quanto l'insorgenza di
particolari elementi, riferibili ad abusi intra-familiari
specifici, ha lasciato supporre che la situazione non fosse
emendabile con il semplice ricorso ad interventi di assistenza e
di sostegno.
Va chiarito, in ogni caso, che la procedura giudiziaria in
atto non esclude minimamente il dovere degli organi comunali di
continuare e rinnovare i programmi di tipo assistenziale tendenti
al ripristino dell'unità familiare in condizioni di vita
accettabili. Anzi, detti provvedimenti dell'autorità giudiziaria
minorile, sempre revocabili o modificabili, costituiscono
obiettivamente uno stimolo ed un indirizzo per l'azione
amministrativa dell'Ente locale.
Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
ASSISTENZA ALL'INFANZIA, ASSISTENZA SOCIALE, GENITORI, TRIBUNALE PER I MINORENNI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

ARAGONA (AGRIGENTO+ SICILIA+)