ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/20202

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 13
Seduta di annuncio: 422 del 09/10/1998
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA
Data firma: 09/10/1998
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA 10/09/1998
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA 10/09/1998


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Stato iter:
07/12/1999
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/11/1999
MINISTRO - (MINISTERO DELLA DIFESA)
Fasi iter:

PRESENTATO IL 09/10/1998

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 19/11/1999

ITER CONCLUSO IL 07/12/1999

Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
le assegnazioni di obiettori di coscienza, nei comuni
capoluogo della Lombardia convenzionati per l'utilizzo di
obiettori, avvengono nella maggior parte dei casi in contrasto
con le richieste nominative degli enti stessi, contravvenendo al
criterio di rispetto della vocazionalità delle destinazioni,
prescritto dal punto 3 del comma 1 della Circolare del ministero
della difesa 20 dicembre 1986 Prot. Leva/9 U.D.G.;
tale criterio è fondamentale per acquisire al servizio
civile giovani effettivamente motivati e attitudinalmente idonei
tenuto conto delle delicate funzioni di carattere
socio-assistenziale cui vengono adibiti a favore della comunità e
delle sue fasce più deboli: disabili, anziani, emarginati, minori
a rischio, eccetera, col pericolo di vanificare l'utilità sociale
del servizio civile;
proprio per questa criticità dei criteri di assegnazione,
il principio della destinazione vocazionale è stato recentemente
ribadito e definitivamente sancito dall'articolo 9, comma 3,
della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, che ha riformato il
servizio civile;
si sottolinea che il mancato rispetto della cruciale
vocazionalità non può essere in alcun modo giustificato da
presunte "difficoltà logistiche ed organizzative" di direzione
generale della leva, in quanto la normativa vigente prevede
l'eventualità di destinazioni difformi solo per carenza di posti
presso gli enti vocazionali. Ora, in tutte le realtà lombarde
verificate, risulta che le mancate assegnazioni sono avvenute per
ridistribuzioni mirate tra un ente e l'altro, ossia mandando ad
un ente i giovani richiesti dall'altro e viceversa,
prevalentemente fuori provincia o addirittura fuori regione, come
per creare ad arte disagio e difficoltà;
gli scaglionamenti delle assegnazioni di obiettori di
coscienza, per i comuni capoluogo lombardi e del nord-Italia,
avvengono in modo decisamente capriccioso, oscillando tra i 13 e
17 mesi dall'inoltro della domanda e quindi prescindendo
totalmente dalle esigenze di sostituzione dei congedanti presso
gli enti di destinazione;
in tal modo esigenze di intervento nei settori
socio-assistenziali più critici non possono essere soddisfatte, e
tra un congedo e l'altro intercorrono intervalli assai variabili,
durante i quali manca la continuità del servizio civile;
tale fenomeno è aggravato dal fatto che non vengono
rispettate le destinazioni vocazionali, in quanto le segnalazioni
alla direzione generale della leva da parte degli enti
convenzionati vengono effettuate in base ad una programmazione
delle sostituzioni, con tempi di attesa-standard, il cui
stravolgimento da parte della direzione generale della leva
sconvolge ogni possibilità di ordinata e socialmente proficua
gestione del servizio civile presso gli enti;
le richieste di stipula ovvero di estensione delle
convenzioni con la direzione generale della leva da parte degli
enti per l'utilizzo di obiettori di coscienza devono subire tempi
di attesa assolutamente abnormi, in contrasto col termine massimo
di 90 giorni previsto dal regolamento per il procedimento
amministrativo del ministero della difesa, approvato con decreto
ministeriale 16 settembre 1993, n. 603. Infatti, sempre nei
comuni lombardi e del nord-Italia vi sono, ad esempio,
convenzioni in attesa di estensione da almeno due anni;
viceversa ci sono enti ed associazioni (come quelli riuniti
nel Cesc Lombardia, con sede in Bergamo, Via Scuri n. 1, il cui
responsabile risponde al nome di Claudio Di Blasi) che vantano
pubblicamente di avere un rapporto continuativo con la Direzione
generale della leva del ministero della difesa, il che ha reso
possibile la fornitura - dietro compenso s'intende - di una serie
di servizi agli enti aderenti, tra cui, come riporta una scheda
promozionale inviata dal Cesc Lombardia ai comuni della provincia
di Bergamo: " - assegnazioni: segnalando (anche via fax e con le
dovute procedure indicate dal Cesc) i dati necessari sugli
obiettori "desiderati", si avrà la possibilità di vedere accolte
tali richieste", grazie ad un accordo tra direzione generale
della leva e Cesc secondo l'interrogante; - "pratiche per
ampliamento convenzioni definitive e temporanee: è possibile che
funzionari del Cesc seguano direttamente a Roma le vostre
pratiche per l'ampliamento delle convenzioni in essere,
segnalando immediatamente eventuali problemi", grazie ad un
accordo tra direzione generale della leva e Cesc, secondo
l'interrogante;
la regolamentazione operativa degli obiettori da parte
della direzione generale della leva è orientata a cumulare tutte
le possibili rigidità burocratiche per impedire una funzionale
organizzazione dei servizi, soprattutto nei delicati settori
socio-assistenziali, che pure costituiscono il nerbo ed il nucleo
di massimo valore sociale aggiunto del servizio civile;
si citano in proposito: a) l'impossibilità di tenere in
servizio gli obiettori oltre le ore 20.00 e nelle festività
(salvo riposo successivo): ma come comportarsi se, ad esempio,
l'obiettore è utilizzato in assistenza ad un disabile come è
possibile impiegarlo per il supporto al pasto serale ed
all'addormentamento dell'assistito, o nelle giornate festive, o
se si dovesse supportare l'assistenza ad un asilo notturno, o ad
una casa di accoglienza per immigrati o tossicodipendenti? E si
trattasse di supporto a vigilanza o guida museale, in strutture
che hanno la loro massima affluenza nelle giornate festive?;
tra i motivi addotti vi è l'impossibilità di rilasciare le
licenze di fine settimana lavorativa in giorni diversi dal sabato
e dalla domenica: ma se il servizio da supportare si deve
svolgere dal martedì al sabato, perché non estendere la licenza
alla giornata di lunedì?;
vi è ancora l'impossibilità di cumulare con le licenze di
fine settimana le altre licenze (breve, ordinaria, ministeriale):
ciò infatti, in coda alla fruizione delle altre licenze, comporta
artificiosi rientri in servizio per un giorno solo, al venerdì o
al sabato oppure al lunedì, solo per interrompere la continuità
del riposo rispetto alle licenze del fine settimana. Non si
ritiene possibile una razionale organizzazione delle sostituzioni
con tale meccanismo quando solitamente i programmi di attività
sono impostati su base settimanale? -:
quale sia stata sino ad oggi l'effettiva percentuale di
rispetto delle destinazioni vocazionali nei singoli comuni
capoluogo italiani;
quali siano i tempi minimi, medi e massimi di attesa per
nuove convenzioni o estensioni di quelle preesistenti,
distintamente per ogni singola regione;
se sia, conoscenza dei pubblicizzati accordi tra il
ministero della difesa ed enti o associazioni (in particolare il
Cesc Lombardia) aventi ad oggetto la gestione del servizio civile
degli obiettori di coscienza, chi abbia autorizzato tali accordi
e di che natura giuridica essi siano;
se non ritenga di intervenire per risolvere i gravi
problemi operativi causati nella gestione del servizio degli
obiettori di coscienza.
(4-20202)
Nella procedura di avvio al servizio sostitutivo
civile, l'Amministrazione della Difesa tiene in considerazione le
indicazioni fornite dagli interessati nonché le richieste, anche
nominative, degli Enti convenzionati. Il procedimento
informatizzato di assegnazione applica complessivamente i
seguenti criteri:
particolari situazioni familiari e di studio degli
obiettori;
richieste reciproche Enti/obiettori;
preferenze espresse dagli obiettori di coscienza;
residenza degli obiettori.
Con l'applicazione informatizzata di detti criteri - sulla
base di un calendario predisposto all'inizio di ogni anno, che
prevede l'avvio al servizio con cadenza mensile - vengono via via
avviati al servizio, con i singoli scaglioni, gli obiettori che
da più tempo sono in attesa della chiamata. Con tale procedura
può verificarsi, talvolta, che un Ente si veda assegnato un
obiettore non richiesto nominativamente o che per un certo
periodo non riceva obiettori a copertura di tutti i posti
previsti in convenzione.
D'altronde, agli Enti convenzionati è noto che l'impiego
degli obiettori non può essere considerato determinante per il
funzionamento dei servizi in cui gli stessi vengono assegnati e
che la disponibilità ricettiva prevista in convenzione
rappresenta soltanto la capacità massima non superabile e non il
numero dei giovani da mantenere continuativamente in servizio
presso l'Ente.
Nel caso, poi, che alcuni Enti ricevano obiettori in maggior
numero, per maggiore disponibilità dei giovani o per una migliore
programmazione degli Enti stessi, l'Amministrazione non può
effettuare "compensazioni" tra questi distribuendo "equamente"
obiettori, in quanto le disposizioni normative, ed in particolare
la nuova legge sull'obiezione di coscienza 230/98, fanno
esplicito obbligo di tenere conto delle richieste formulate dagli
obiettori nonché della residenza degli stessi.
La residenza dell'obiettore è determinante, per
l'assegnazione nei posti nei quali non sono garantite strutture
logistiche per la fornitura di vitto e alloggio. L'obiettore,
infatti, al termine dell'orario di servizio e libero da qualsiasi
vincolo deve poter tornare al proprio domicilio.
Quanto alla precettazione di obiettori non richiesti, essa si
verifica soprattutto in situazioni particolari e contingenti,
come nel caso in cui l'Ente richiesto o richiedente non abbia più
posti liberi e vi sia l'esigenza di avviare al servizio presso
gli Enti che hanno ancora posti disponibili obiettori per i quali
stia per scadere il termine massimo di 18 mesi dalla domanda.
D'altra parte, un criterio di assegnazione basato esclusivamente
sulle richieste nominative da parte degli Enti convenzionati
renderebbe impossibile l'avvio al servizio degli obiettori non
richiesti da alcun Ente, senza averne ottenuto il preventivo
benestare.
In merito alle richieste nominative non esaudite, le
preferenze manifestate dagli Enti per determinati obiettori,
ancorché tenute sempre in debita considerazione, non ne
comportano necessariamente l'automatica assegnazione in quanto le
stesse talvolta possono non coincidere con le indicazioni di
preferenza espresse dai giovani interessati o le date di partenza
possono non essere in sincronia con i tempi programmati dagli
Enti.
L'obiettivo generalmente perseguito, già prima dell'entrata
in vigore della legge 230/80, per quanto consentito dall'attuale
dislocazione degli Enti e dalla loro capacità d'impiego, è stato
quello di dare attuazione al processo di regionalizzazione con un
impiego, per il 1998, in ambito regionale, di n. 53.644 obiettori
di coscienza rispetto ai 44.071 del 1997, con un significativo
incremento di quasi 10.000 unità.
Per quanto attiene ai tempi di assegnazione rispetto alla
data di presentazione della domanda, nel corso del 1998 si è
registrata una contrazione dalla precedente media di 18 mesi agli
attuali 13-14 mesi. D'altronde non è possibile procedere subito
ad una più cospicua precettazione poiché, in campo nazionale
l'attuale disponibilità di posti è insufficiente a consentire
l'invio in servizio di tutti i giovani che hanno presentato
domanda di obiezione. Pertanto, al fine di soddisfare le
richieste dei giovani, è stato realizzato un incremento numerico
dei posti disponibili attraverso un consistente aumento delle
convenzioni, unitamente all'ampliamento di quelle esistenti. A
fronte di 51.812 posti utili nel 1997, oggi ne sono disponibili
57.959.
Con specifico riferimento alle convenzioni, l'iter
istruttorio finalizzato alla stipula è compreso in termini che
non possono essere quantificati in modo attendibile in quanto
ogni convenzione rappresenta un caso a sé. Infatti, la legge 15
maggio 1997, n. 127 all'articolo 135 statuisce che "per la
stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5 della legge 15
dicembre 1972, n. 772 con i Comuni per il Ministero della Difesa
provvede il rappresentante del Governo competente per
territorio". Ciò comporta, nella interpretazione letterale della
norma, che la stipula delle convenzioni in parola sia di
competenza delle Prefetture, quali rappresentanti locali del
Governo.
Il comportamento tenuto dalla Direzione Generale in materia
di convenzioni è sempre improntato alla massima trasparenza e
alla legittimità dell'azione amministrativa, senza favoritismi di
sorta nei confronti di alcun Ente. Non esistono infatti Enti per
così dire "privilegiati" rispetto ad altri, né con riferimento ai
tempi per ottenere la convenzione o l'ampliamento della capacità
numerica, né per le precettazioni di giovani in servizio civile.
Né, tantomeno, esiste alcun accordo con il CESC Lombardia nella
persona del suo rappresentante, Claudio Di Biasi, ed in tal senso
si smentice categoricamente quanto riportato nell'interrogazione.
Relativamente all'orario di servizio, la previgente normativa
non recava alcuna indicazione limitandosi a prevedere,
all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
29/11/1977, n. 1139 che "esso dovrà corrispondere a quello
previsto per il personale dipendente dell'Ente adibito alle
stesse mansioni". Per chiarire la rilevante questione, evitando,
per quanto possibile, ingiustificate disparità di trattamento a
seconda dell'interpretazione della suddetta vaga normativa, la
Direzione Generale ha ritenuto di dover intervenire a
disciplinare la materia.
E' stato così previsto che l'orario di servizio ammonti a
36-40 ore, articolate su 5 o 6 giorni a settimana, e che
l'obiettore di coscienza abbia diritto ad uno o due giorni di
riposo a seconda che l'impiego sia previsto su 5 o 6 giorni.
Qualora la tipologia dell'Ente lo richieda, il riposo di fine
settimana può essere fruito in un giorno diverso dal sabato o
dalla domenica. E' previsto inoltre che l'attività dell'obiettore
di coscienza, di regola, debba svolgersi in orario diurno, salvo
che per esigenze eccezionali e saltuarie, in presenza delle quali
può essere impiegato anche in orario notturno.
Con riferimento alla fruizione delle licenze, la previgente
normativa prevedeva, all'articolo 11 della legge 772/72,
l'equiparazione tra militari ed obiettori di coscienza. In forza
di tale equiparazione agli obiettori di coscienza si applicano le
stesse disposizioni valevoli per i militari di leva, tra le quali
quelle relative al divieto del cumulo delle licenze. Infatti, la
nuova legge non reca alcuna disposizione all'argomento,
presumibilmente per la volontà del legislatore di rinviare la
disciplina alla normazione secondaria.
Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
LICENZE E CONGEDO MILITARE, OBIEZIONE DI COSCIENZA DEL MILITARE, SEDE DEL SERVIZIO, SERVIZIO CIVILE
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

LOMBARDIA, L 1998 0230