ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17585

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 847 del 02/08/2017
Firmatari
Primo firmatario: GAGNARLI CHIARA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 02/08/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 02/08/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17585
presentato da
GAGNARLI Chiara
testo di
Mercoledì 2 agosto 2017, seduta n. 847

   GAGNARLI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   l'allegato D della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TUA), nella sua versione attuale che recepisce diverse modifiche normative intervenute negli ultimi anni, stabilisce che «La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014»;
   prima dell'ultima modifica intervenuta in data 20 giugno 2017, ad opera dell'articolo 9 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, la classificazione dei rifiuti era effettuata sì dal produttore che auto-assegnava il competente code CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE, oggi sostituita dalla decisione 2014/955/UE, ma erano previste diverse altre limitazioni. Ad esempio, se i componenti di un rifiuto erano rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non erano perciò noti i composti specifici che lo costituivano, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto dovevano essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione. Quando le caratteristiche di pericolo non potevano essere determinate, il rifiuto si classificava come pericoloso. La classificazione, in ogni caso, era espressamente previsto avvenisse prima che il rifiuto fosse allontanato dal luogo di produzione;
   nel caso di impianti di abbattimento e depurazione dei fumi derivanti da impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, come ad esempio l'impianto integrato di smaltimento rifiuti di San Zeno (Arezzo), l'auto-assegnazione del codice CER da parte del produttore, è fatta in funzione delle risultanze delle determinazioni analitiche del rifiuto stesso, eseguite da laboratori specializzati;
   le ceneri leggere prodotte dal trattamento di depurazione dei fumi di combustione della linea di incenerimento sono abitualmente classificate con il codice CER 19 01 05, rifiuto pericoloso. Tuttavia, l'autoassegnazione del codice CER a questa tipologia di rifiuto, può essere, secondo l'interrogante, una pratica opinabile, se il produttore del rifiuto esegue in maniera impropria il campionamento, comportando di conseguenza anche un diverso tipo di destinazione e stoccaggio del rifiuto stesso –:
   di quali certificazioni dispongano i laboratori specializzati presso i quali i produttori di ceneri leggere prodotte dal trattamento di depurazione dei fumi di combustione, consegnano i loro campioni da sottoporre alle analisi che ne determineranno l'assegnazione del codice CER;
   se non ritenga opportuno assumere iniziative per una modifica della modalità di classificazione di questi rifiuti che preveda controlli incrociati o contro-analisi su campionamenti eseguiti da terzi, a garanzia di una corretta individuazione della destinazione finale. (4-17585)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

incenerimento dei rifiuti

sostanza pericolosa

deposito dei rifiuti