LABOCCETTA, D'ANNA, DE GIROLAMO, DI CATERINA, FORMICHELLA, CASTIELLO, CESARIO e PAOLO RUSSO. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:
la società «T.E.S.S. - Costa del Vesuvio società per Azioni», con sede in Napoli, ai sensi dell'articolo 3 del suo statuto, ha per oggetto «lo sviluppo e la promozione delle attività economiche nel territorio dell'area vesuviana costiera»;
con nota prot. n. 516/06 del 5 maggio 2006 la predetta società comunicava al comune di Gragnano di aver sottoscritto con la regione Campania una convenzione finalizzata alla elaborazione di studi e progetti per lo sviluppo del territorio dell'area vesuviana costiera ed interna e, conseguentemente, lo invitava a segnalare una proposta di progetto avente particolare rilevanza strategica;
i comuni di Casola di Napoli, Gragnano e Pimonte sottoscrivevano un documento di programmazione congiunta, comprensiva dell'intervento di recupero dell'ex monastero di S. Nicola dei Miri, ed al contempo delegavano la società T.E.S.S. - che di tanto veniva notiziata con nota prot. n. 14969 del 17 luglio 2006 - a redigere un apposito studio di dettaglio;
in data 7 novembre 2006 veniva sottoscritta la convenzione, il cui schema era stato preventivamente approvato dalla giunta municipale con deliberazione n. 302 del 25 ottobre 2006, tra il comune di Gragnano e la T.E.S.S. affinché quest'ultima predisponesse il progetto preliminare di recupero, poi affidato all'architetto Francesco Bocchino;
con nota prot. n. 7661 del 2 aprile 2007 il comune di Gragnano riconosceva la società T.E.S.S. soggetto attuatore dell'intervento ed in tale qualità la medesima società otteneva i titoli abilitativi, ivi compresa l'autorizzazione della Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici di Napoli resa con nota prot. n. 25999 del 26 ottobre 2007, e l'ammissione al finanziamento - per una previsione di spesa pari ad euro 14.040.418 - da parte della regione Campania giusta decreto dirigenziale n. 196 del 31 marzo 2009;
sempre in forza della riferita qualità la società T.E.S.S. ha, in seguito, provveduto a definire ed approvare il bando ed il disciplinare di gara per l'affidamento dei relativi lavori, nominare la commissione di gara e approvare le risultanze della gara stessa;
proprio in considerazione della rilevanza economica dell'intervento e della presenza sul territorio di interessi ricollegabili alla criminalità organizzata, il nuovo sindaco di Gragnano, avvocato Annarita Patriarca, con nota del 28 aprile 2010 rappresentava al prefetto di Napoli l'opportunità di demandare la gestione di una gara così delicata alla stazione unica Appaltante e segnalava al contempo che la società pubblica T.E.S.S. appare avere avviato le procedure di gara in piena autonomia;
i paventati timori venivano ulteriormente prospettati al prefetto di Napoli con nota prot. n. 363 del 6 maggio 2010, senza tuttavia che il sindaco ricevesse alcun riscontro;
con nota acquisita al protocollo del comune di Gragnano in data 8 settembre 2010 con il numero 20193, il RUP (responsabile unico del procedimento) comunicava che con decisione del consiglio di amministrazione di T.E.S.S. del 1
o settembre 2010, i lavori di restauro e rifunzionalizzazione dell'ex convento di S. Nicola dei Miri erano stati affidati alla ditta Mastrominico per un importo di 7.699,221,79 euro oltre IVA;
di tanto notiziata, il sindaco Patriarca con nota prot. n. 20970 del 16 settembre 2010 chiedeva al prefetto di designare il rappresentante della prefettura di Napoli nell'ambito della commissione di vigilanza ed alta sorveglianza, prevista dall'articolo 2 dell'accordo di programma stipulato tra T.E.S.S. e comune di Gragnano nel testo integrato con delibera della giunta comunale n. 31 dell'8 settembre 2009, richiesta che restava priva di riscontro;
con successiva nota prot. n. 21074 del 17 settembre 2010 indirizzata al prefetto di Napoli ed alla T.E.S.S., il sindaco Patriarca diffidava la società a dare inizio ai lavori dell'appalto in parola senza preventivamente aver ricevuto la certificazione antimafia per la ditta aggiudicataria e ciò al fine di «prevenire ogni possibile tentativo di infiltrazione della malavita organizzata»;
a distanza di circa un mese dalla trasmissione dell'atto di diffida, la prefettura di Napoli, con nota prot. n. I/2889/Area 1/Ter/O.S.P. del 7 ottobre 2010, informava il sindaco di Gragnano che la società T.E.S.S. era sottoposta a monitoraggio e che per la stessa sussisteva una interdittiva atipica, in considerazione dei diffusi precedenti che avevano interessato il presidente della società, avvocato Leopoldo Spedaliere ed in ragione del fatto che T.E.S.S, aveva assorbito - con atto notarile del 31 dicembre 2007 - la società Miglio d'Oro tra i cui consiglieri figuravano due amministratori di non specchiata condotta e con frequentazioni con esponenti del clan Villaro, vale a dire del pericoloso sodalizio criminale particolarmente attivo su quel territorio;
stranamente nella citata nota prefettizia nulla veniva detto in ordine alla ditta Mastrominico, per la quale il sindaco di Gragnano aveva espressamente chiesto alla prefettura di vigilare, ed altrettanto stranamente si comunicava al comune - che nulla aveva chiesto al riguardo - una interdittiva atipica della T.E.S.S., vale a dire proprio della stazione appaltante;
le anomalie non finivano qui perché con nota prot. n. 1568/2010 del 2 dicembre 2010, il presidente di T.E.S.S. informava il sindaco ed il prefetto di Napoli di aver ricevuto per la ditta Mastrominico regolare certificazione antimafia e che, dunque, si sarebbe provveduto alla sottoscrizione del contratto e all'avvio dei lavori, mentre il prefetto di Napoli, con nota prot. n. I/6303/Areal/Ter/OSP/PL del 13 gennaio 2011, scriveva al sindaco di Gragnano (e non alla T.E.S.S. cioè alla stazione appaltante) che Mastrominico Pasquale era «imparentato» con Iovine Antonio esponente di spicco della criminalità organizzata e ribadiva, sempre al sindaco di Gragnano, che la T.E.S.S. era destinataria di un provvedimento atipico ai sensi dell'articolo 1-septies del decreto-legge n. 629 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 486 del 1998;
il sindaco Patriarca, allarmata perché i rischi di infiltrazione da lei segnalati ripetutamente avevano trovato riscontro e preoccupata per il mancato intervento della prefettura su T.E.S.S. e soprattutto sull'andamento della gara, con esposto del 26 gennaio 2011 denunciava l'accaduto al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torre Annunziata, fornendo una dettagliata ricostruzione dei fatti;
peraltro, i medesimi fatti, con nota prot. n. 29 S.U. del 10 gennaio 2011 firmata dal capo settore urbanistica del comune di Gragnano, venivano motivati al commissariato di polizia di Castellammare di Stabia;
inoltre, con nota del 7 febbraio 2011 pervenuta il giorno 8, il sindaco Patriarca notiziava T.E.S.S. dell'informativa atipica concernente la ditta Mastrominico nei termini rappresentati dalla prefettura di Napoli con la richiamata nota del 13 gennaio 2011;
anche in ragione di tale iniziativa, il sindaco Patriarca, con riservata amministrativa del 15 luglio 2011 diretta al prefetto di Napoli, riepilogava gli accadimenti, precisando non solo la estraneità sua e dell'amministrazione comunale al procedimento di affidamento dei lavori di restauro del monastero di S. Nicola dei Miri, ma anche la funzione di vigilanza attiva da lei svolta e che aveva fatto emergere la controversa posizione della ditta Mastrominico che senza il suo intervento non sarebbe mai venuta in evidenza;
in data 23 maggio 2011, vale a dire a 4 mesi dalla segnalazione del sindaco Patriarca, la T.E.S.S. revocava l'affidamento alla ditta Mastrominico ed affidava i lavori al Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna società che aveva impugnato gli atti di gara ma che risulterebbe soccombente nei relativi giudizi -:
quali azioni a quanto risulta al Ministro abbia intrapreso la prefettura di Napoli negli anni nei confronti della TESS spa alla luce dei rilievi riportati nella informativa del 7 ottobre 2010, prot. n. I/2889/Area 1/Ter/O.S.P., sul conto della TESS e del suo presidente Spedaliere, che sottolineava sospetti di infiltrazione camorristica, formalmente emessi solo dopo le sollecitazioni del sindaco di Gragnano;
se risulti rispondente al vero la circostanza rappresentata con nota del 29 settembre 2010, prot. 1306/2010, dal presidente della TESS, avvocato Leopoldo Spedaliere, secondo la quale egli, quale rappresentante della TESS avrebbe sottoscritto nel luglio del 2009 il protocollo di legalità in materia di appalti presso la prefettura di Napoli e, nel caso in cui tale circostanza risponda al vero, come sia possibile che la prefettura abbia siglato detto protocollo considerate le notizie riportate nella citata informativa atipica del 7 ottobre;
se risulti per quali ragioni le informazioni sul possibile rischio di infiltrazioni dei clan sul conto della Mastrominco srl contenute nella nota dell'ufficio territoriale del Governo (UTG) di Napoli, del 13 gennaio 2011, venivano comunicate solo al comune di Gragnano e non anche alla TESS che è l'ente appaltante. (4-14933)