ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13013

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 615 del 28/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: D'ARIENZO VINCENZO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/04/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28/04/2016
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28/04/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 26/05/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13013
presentato da
D'ARIENZO Vincenzo
testo di
Giovedì 28 aprile 2016, seduta n. 615

   D'ARIENZO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 «Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz» è la norma fondamentale che stabilisce i criteri per la tutela della popolazione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici generati da stazioni per telefonia cellulare e stazioni radio televisive;
   nel corso degli anni le ARPA hanno sviluppato un sistema efficace di controlli sia preventivi (in fase di autorizzazione dell'impianto) sia basati su misure sul campo;
   i controlli preventivi rappresentano la maggiore garanzia per la popolazione, in quanto ogni impianto viene valutato prima dell'installazione. Infatti, il comune, o la provincia, autorizza l'impianto solo se ARPA rilascia il parere favorevole;
   tale forma di controllo è stata via via resa più difficile, e meno efficace, da una serie di norme successive, in primis il silenzio-assenso che matura in soli 30 giorni. Oltre quel termine se ARPAV non si esprime, si assume che il parere sia favorevole: poiché il carico di lavoro non dipende dalle ARPA, (i tempi, infatti, sono dettati dai gestori che presentano i progetti in base ai loro piani di sviluppo e altro) qualche impianto può non essere valutato compiutamente entro i 30 giorni;
   l'aggravio è conseguente alle modalità con cui valutare il campo prodotto dagli impianti sia in fase preventiva sia in fase di controllo successivo;
   infatti:
    a) la legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», pubblicata sul Supplemento ordinario n. 208 della Gazzetta ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, ha convertito in legge, con modificazioni, il disegno-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, che, all'articolo 14, comma 8, introduce novità importanti tra le quali quella di tener conto, in fase di valutazione preventiva di un fattore di riduzione della potenza dell'impianto (ovvero del campo elettrico) che di fatto riduce le soglie previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, fornito dal gestore sul quale le ARPA non hanno nessuna possibilità di controllo;
    b) il tener conto dell'attenuazione dovuta alla struttura dell'edificio, con conseguente aggravio per le strutture preposte ai controlli favorisce l'allungamento dei tempi di valutazione preventiva (30 giorni);
    c) poiché i livelli di campo da confrontare con i valori di attenzione di cui alla tabella 2 dell'allegato B del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 sono da intendersi come media delle misure nell'arco delle 24 ore, si permette un possibile superamento, per periodi di tempo limitati, del valore di attenzione di 6 V/m nelle aree fortemente antropizzate maggiormente prossime agli impianti e nei momenti della giornata in cui le emissioni delle SRB sono più elevate, con valori di campo però sempre mediamente inferiori, sulle 24 ore, al valore 6 V/m, ovvero un potenziale peggioramento delle condizioni espositive della popolazione. Questa previsione determina, tra l'altro, un aggravio per le strutture delle ARPA/APPA deputate al controllo del rispetto dei limiti. Tale aggravio è dovuto al fatto che i tempi per determinare il valore di campo da confrontare con i limiti di legge inevitabilmente si allungano e si complicano, con un conseguente aumento delle risorse umane da dedicare alle attività di controllo e verifica degli impianti esistenti, con il rischio di diminuire il numero di controlli, esponendo i risultati delle misure a un maggior numero di contenziosi, e compromettendo, di fatto, una efficace tutela della popolazione:
    d) nel caso di contraddittori per riduzioni a conformità, la norma risulta di difficile applicazione;
   l'imposizione del valore di cautela a 6 V/m, unitamente alle valutazioni preventive dell'ARPA necessariamente cautelative, ha negli anni portato a situazioni sulla carta sempre più critiche e a maggiori difficoltà nell'ottenere i pareri favorevoli;
   in conclusione, se la norma di base è stata modificata in questo modo per permettere ai gestori di installare velocemente i nuovi impianti LTE, dall'altro le valutazioni preventive hanno perso parte della loro significatività e i controlli sul campo sono diventati molto più onerosi e difficoltosi –:
   se il Governo non ritenga di avviare un monitoraggio, al fine di individuare le criticità che impediscono l'effettività dei controlli e di rivedere la normativa di settore per renderla più efficace a tutela della salute. (4-13013)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del consumatore

protezione civile

Capo di governo