ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13012

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 615 del 28/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: FRACCARO RICCARDO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/04/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/04/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 28/04/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13012
presentato da
FRACCARO Riccardo
testo di
Giovedì 28 aprile 2016, seduta n. 615

   FRACCARO e SILVIA GIORDANO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 58 «Partecipazione» del titolo II «Partecipazione popolare» dello statuto del comune di Bellona (Ce) afferma che: «1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. 2... omissis 3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti. 4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi. 5. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo»;
   gli articoli 59, 60, 61 e 62 regolano rispettivamente gli interventi nel procedimento amministrativo, le istanze, le petizioni e le proposte e rimandano la disciplina delle procedure per la presentazione, la discussione e la conclusione dell’iter al regolamento di cui al summenzionato articolo 58;
   il comma 5, dell'articolo 68 « Referendum» dello statuto del comune di Bellona (Ce) prevede che il consiglio comunale approvi un regolamento nel quale vengano stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato;
   il 19 ottobre 2012 il signor Michele Altieri, in rappresentanza del gruppo Amici Beppe Grillo Bellona in Movimento, protocollava una comunicazione presso il comune della città di Bellona avente ad oggetto «Richiesta di rilascio copia regolamento diretto a dare attuazione all'istituto di Partecipazione Popolare di tipo referendario dei cittadini all'amministrazione locale, previsto dallo Statuto Comunale» e indirizzata al sindaco Filippo Abbate;
   il 14 marzo 2013 il responsabile comunale dell'area amministrativa del servizio affari generale e socio-culturali comunicava che il comune di Bellona non aveva approvato il regolamento richiesto con la comunicazione del 19 ottobre 2012 di cui sopra;
   in data 28 giugno 2013 (prot. 1o luglio 2013), i signori Gaetano Mirra e Dario Aurilio consegnavano agli uffici comunali una lettera indirizzata al sindaco, ai consiglieri comunali e al segretario comunale della città di Bellona, chiedendo la messa all'ordine del giorno, con conseguente discussione e accettazione/rigetto, per il consiglio comunale p.v. della «Proposta di regolamento degli Istituti di Partecipazione» (protocollata già in data 2 maggio 2013). Nella comunicazione si inviava la proposta integrale in allegato e si chiedeva altresì l'autorizzazione ad intervenire nei lavori consiliari per spiegare i contenuti della proposta medesima;
   alla comunicazione del 28 giugno 2013 non è seguito alcun provvedimento da parte dell'amministrazione comunale di Bellona;
   mancano dati statistici in ordine al numero dei comuni italiani a non aver ancora approvato un regolamento sugli istituti di partecipazione per disciplinare in dettaglio termini e modalità dell'iniziativa referendaria e degli altri strumenti di partecipazione eventualmente previsti dallo statuto comunale. Tuttavia, da un controllo a campione, i comuni inadempienti sembrano rappresentare un numero non insignificante. A titolo di esempio, si citano in questa sede, i comuni di Piove di Sacco (Pd), Fiavè (Tn), Eraclea (Ve) e Sesto San Giovanni (Mi), il quale peraltro è già oggetto dell'interrogazione n. 4-10101 per la mancata approvazione del regolamento ed è stato nuovamente sollecitato ad approvare il regolamento dal vice prefetto dell'area II, dell'ufficio territoriale del Governo della prefettura di Milano in data 21 aprile 2016;
   l'articolo 3 della Carta europea dell'autonomia locale, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 30 dicembre 1989, n. 439, prevede che il diritto e la capacità effettiva, per le collettività locali, di regolamentare ed amministrare nell'ambito della legge, sotto la loro responsabilità, e a favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici possa essere esercitato anche con il ricorso ad assemblee di cittadini, referendum e ogni altra forma di partecipazione diretta dei cittadini qualora questa sia consentita dalla legge;
   l'articolo 5 della Costituzione dispone che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i princìpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento;
   l'articolo 120 della Costituzione prevede che il Governo può sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali;
   il Tribunale amministrativo regionale della Puglia di Lecce con sentenza del 24 settembre 2008, n. 2671/08, accoglieva il ricorso n. 918/2008 contro il comune di Taranto per l'annullamento del silenzio formatosi sulla diffida presentata dal comitato ricorrente in data 13 dicembre 2007 con riguardo allo svolgimento di un procedimento amministrativo inerente alla effettuazione di un referendum ex articoli 8 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e 52 dello statuto comunale. Nella fattispecie nella sentenza veniva accolto il ricorso per i seguenti motivi: a) violazione e falsa applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Violazione degli articoli 2 e 52 dello statuto comunale. Violazione e falsa applicazione del principio del buon andamento dell'azione amministrativa. Violazione dell'articolo 118, comma 4, Cost.. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 21 Cost.. b) violazione e falsa applicazione dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della legge n. 241 del 1990. Violazione dell'articolo 2 dello statuto comunale. Eccesso di potere per violazione e vizio del procedimento. Ingiustizia manifesta –:
   di quali elementi disponga il Governo in relazione a quanto esposto in premessa, se sia stato effettuato un monitoraggio della consistenza del fenomeno su tutto il territorio nazionale e se il Governo intenda sottoporre la questione della promozione degli istituti di partecipazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e dell'articolo 3 della Carta europea dell'autonomia locale, in modo da permettere l'esercizio dei diritti di partecipare agli affari della collettività locale in forma diretta e immediata senza l'onere a carico degli elettori di presentare un atto di diffida alle amministrazioni inadempienti e indipendentemente dall'attivazione di un procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241 del 1990. (4-13012)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

amministrazione locale

autonomia

comune