ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11907

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 12
Seduta di annuncio: 214 del 11/07/1995
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: PROG.FEDER.
Data firma: 11/07/1995


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

PRESENTATO IL 11/07/1995

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. - Per
sapere - premesso che:
a) vi sono emittenti radiofoniche e televisive locali
concessionarie che da mesi attendono l'assenso ad effettuare
modifiche tecniche ai propri impianti secondo le modalità
previste dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 422 del 1993
(anche in ipotesi quali un semplice trasferimento degli studi di
trasmissione e dei relativi impianti di collegamento per insorte
esigenze aziendali) e in mancanza di tale assenso non possono
operare con gli stessi;
b) in ipotesi di richiesta di modifica di impianti di
collegamento il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
ha fatto presente alle emittenti radiofoniche e televisive locali
concessionarie interessate che l'eventuale assenso a tale
modifica sarà a titolo oneroso (peraltro senza specificare
l'importo del canone preteso al riguardo);
c) il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni n. 311 del 1994 recante il regolamento per
l'omologazione di trasmettitori non prevede una disciplina
transitoria, sicché in considerazione dei tempi necessari per la
procedura per l'omologazione, non è possibile nelle more
sostituire eventuali trasmettitori in avaria con altri di
identiche caratteristiche;
d) si rende necessario prevedere procedure molto snelle che
permettano il rilascio in pochi giorni delle autorizzazioni per
la trasmissione dei programmi in contemporanea e per la deroga
all'obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il
territorio servito poiché diversamente verrebbe vanificata la
portata dell'articolo 21 della legge n. 223 del 1990 e
dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n.
255 del 1992 -:
1) se il Ministro se intenda adottare procedure
amministrative che permettano di concedere in tempi compatibili
con le esigenze tecniche delle imprese radiotelevisive locali,
l'assenso alle modifiche degli impianti delle stesse, nei casi
previsti dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 422 del 1993;
2) se il Ministro, a tal fine, non ritenga opportuno (onde
evitare la paralisi delle imprese radiotelevisive locali che
hanno esigenze di effettuare modifiche tecniche ai propri
impianti nei casi previsti dalla legge), delegare gli organi
periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
(già reparti III degli ex Circolo costruzioni T.T.) al rilascio
di autorizzazioni provvisorie alle citate modifiche, in attesa
dei provvedimenti di variazione degli atti di concessione così
come peraltro ha delegato tali organi (con circolare telegrafica
in data 26 maggio 1995) agli interventi in ipotesi di disturbi o
interferenze alle telecomunicazioni;
3) se il Ministro sia d'accordo che debba essere concesso,
ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 422 del 1993,
l'assenso alle modifiche degli impianti in concessione delle
imprese radiotelevisive locali, tra l'altro, nelle seguenti
ipotesi:
modifica delle frequenze di trasmissione degli impianti
di collegamento (quando si presentano interferenze con altri
servizi di telecomunicazioni);
cambiamento di ubicazione degli studi di trasmissione o
dei locali degli impianti di collegamento (quando vi è la
necessità di ampliare i locali; di realizzare nuovi studi di
trasmissione; in caso di sfratto o di finita locazione,
eccetera);
variazione della struttura di interconnessione (con
modifica della frequenza e/o dell'ubicazione di impianti di
collegamento o con l'attivazione di nuovi impianti di
collegamento) a seguito di acquisizione di impianti e/o rami di
azienda televisivi (ancora possibili fino a sei mesi dopo il
rilascio delle concessioni) ovvero di intere aziende radiofoniche
o televisive (possibili per tutto il periodo di efficacia delle
concessioni cosiddette provvisorie);
modifica della ubicazione degli impianti di
radiodiffusione nella ipotesi che la nuova area di servizio
risulti di estensione identica o minore rispetto all'estensione
dell'area di servizio dell'impianto di radiodiffusione
originario;
modifica delle frequenze di trasmissione o del sistema
radiante di impianti di radio diffusione al fine di ottimizzare o
compatibilizzare le emissioni dell'emittente con quelle di un
altro servizio pubblico o privato;
4) se il Ministro non ritenga che sia necessario emanare un
decreto integrativo al decreto ministeriale 9 marzo 1994, n. 311
(recante il regolamento per l'omologazione dei trasmettitori di
radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza e di
trasmettitori a radiodiffusione televisiva) che preveda una
disciplina transitoria per l'applicazione dello stesso fino alla
definizione delle procedure di omologazione;
5) quali procedure il Ministro intenda adottare per
rilasciare in tempi brevi le autorizzazioni per la trasmissione
in contemporanea ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 223 del
1990 e per la deroga all'obbligo di trasmissione dello stesso
programma su tutto il territorio servito ai sensi dell'articolo
29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 1992;
6) perché l'amministrazione postale ha affermato in alcune
comunicazioni dirette ad emittenti locali che in ipotesi di
modifica degli impianti di collegamento previsti dagli atti di
concessione, l'eventuale assenso a tale modifica sarà a titolo
oneroso (con la previsione del pagamento di un canone al
riguardo), allorquando l'articolo 5 della legge n. 223 del 1990
stabilisce che la concessione costituisce titolo per utilizzare i
collegamenti telecomunicazione necessari a coprire l'area da
servire e l'articolo 7 della stessa legge n. 223 del 1990
stabilisce che i canoni di concessione riguardano l'esercizio di
emittenti o reti comprendenti gli impianti di diffusione e di
collegamento;
7) quali altri eventuali provvedimenti il Ministro intenda
adottare per risolvere tutte le problematiche sopraevidenziate;
8) se il Ministro non ritenga infine opportuno avviare un
approfondito confronto con le associazioni di categoria delle
emittenti radiotelevisive locali al fine di avere ampia
cognizione di tutte le esigenze degli editori sulle problematiche
sopracitate.
(4-11907)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
APPARECCHI RICETRASMITTENTI, CONCESSIONI, EMITTENTI TELEVISIVE PRIVATE ED ESTERE, FREQUENZE RADIOFONICHE E TELEVISIVE, STAZIONI RADIO
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

L 1990 0223, L 1993 0422, DPR 1992 0255