Legislatura: 17Seduta di annuncio: 535 del 03/12/2015
Primo firmatario: GALLINELLA FILIPPO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 03/12/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 03/12/2015
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 03/12/2015
GALLINELLA e GAGNARLI. —
Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dello sviluppo economico
. — Per sapere – premesso che:
la legge n. 1354 del 1962, recante la disciplina igienica della produzione e del commercio della birra, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 272, stabilisce all'articolo 2, commi 1, 2 e 3 le denominazioni di vendita previste per la birra, nonché le caratteristiche del prodotto, ed in particolare prevede per questo prodotto le seguenti denominazioni: birra, birra analcolica, birra leggera o birra light, birra speciale e birra doppio malto;
tali differenti denominazioni derivano dalle differenti caratteristiche organolettiche e alcolemiche del prodotto;
la stessa norma chiede specificamente di aggiungere nella denominazione l'eventuale presenza di una sostanza caratterizzante il prodotto, quale frutta, succhi di frutta, aromi;
sempre più spesso alla parola «birra» viene aggiunto, nella denominazione del prodotto, il luogo di produzione o il metodo di produzione e/o lavorazione;
l'etichettatura dei prodotti alimentari è regolamentata dalla normativa comunitaria, in particolare, allo stato attuale, dal regolamento 1169/2011 che disciplina che sono considerate «fatiche leali di informazione» (articolo 7, comma 1, lettera a)) le informazioni sugli alimenti che non inducono in errore e in particolare quelle relative alle «caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese di origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o produzione»;
tutto ciò è motivato dal fatto che i produttori, su base volontaria, potrebbero decidere di utilizzare il luogo di origine o il metodo di lavorazione come elemento attrattivo per i consumatori, senza incorrere nella possibilità di ingannarlo;
per quanto sopra esposto è quindi legittimo trovare in commercio birre riportanti la denominazione, ad esempio, di, «birra toscana» o «birra artigianale»; tuttavia, proprio recentemente, alcune aziende brassicole sono state sanzionate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione Frodi dei prodotti agroalimentari Corpo forestale dello Stato, Nucleo antisofisticazioni e sanità e Azienda sanitaria locale per aver apposto su alcune bottiglie della propria birra la dicitura «birra artigianale italiana»;
le sanzioni riportano nelle motivazioni il riferimento alla legge n. 1354 del 1962 e successive modificazioni, senza apparentemente tenere in considerazione la disciplina comunitaria in materia di etichettatura che, di fatto, sembrerebbe rendere lecito l'uso della tipologia del processo di produzione nella denominazione del prodotto;
tale situazione e tale apparente discrepanza tra la normativa nazionale e comunitaria, crea, di fatto, una evidente difficoltà interpretativa della norma da parte degli organi preposti al controllo –:
se non ritenga opportuno adottare iniziative per chiarire il quadro normativo relativo all'etichettatura della birra.
(4-11371)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):denominazione del prodotto
tecnica di produzione
commercializzazione