ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11339

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 637 del 14/02/2022
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 5/07392
Firmatari
Primo firmatario: DEL BASSO DE CARO UMBERTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/02/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI GIORGI ROSA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 14/02/2022
CAPPELLANI SANTI PARTITO DEMOCRATICO 14/02/2022
MICELI CARMELO PARTITO DEMOCRATICO 14/02/2022
RACITI FAUSTO PARTITO DEMOCRATICO 14/02/2022
TOPO RAFFAELE PARTITO DEMOCRATICO 14/02/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 14/02/2022
Stato iter:
02/05/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 02/05/2022
MESSA MARIA CRISTINA MINISTRO - (UNIV. E RICERCA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 02/05/2022

CONCLUSO IL 02/05/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11339
presentato da
DEL BASSO DE CARO Umberto
testo di
Lunedì 14 febbraio 2022, seduta n. 637

   DEL BASSO DE CARO, DI GIORGI, CAPPELLANI, MICELI, RACITI e TOPO. — Al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   si apprende, anche da notizie di stampa («Ristrutturazioni e grandi opere all'Unime, il Piano triennale a un passo dall'approvazione» Messinatoday, 27 dicembre 2021), che l'università degli studi di Messina, da alcuni mesi, ha avviato le procedure per l'affidamento di lavori e forniture per un importo complessivo di quasi 40 milioni di euro;

   in particolare, le delibere del consiglio di amministrazione del 24 settembre 2021, del 27 ottobre 2021, del 29 novembre 2021 e le due delibere del 28 dicembre 2021 hanno in comune la caratteristica della scelta diretta del contraente, senza alcuna procedura ad evidenza pubblica, la misura del ribasso praticato da tutti gli aggiudicatari (25 per cento) e, soprattutto, il riferimento improprio, a parere degli interroganti, alla normativa introdotta dal decreto-legge 76 del 2020 (articolo 2, comma 4);

   tale ultima disposizione, la cui ratio è certamente rinvenibile nella necessità di incentivare gli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia, consente, in alcuni settori, di derogare ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, «fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto»;

   sul punto, l'Anac ha reso un parere sull'ambito applicativo dell'articolo 2, comma 4 del decreto-legge n. 76 del 2020, evidenziando che le disposizioni predette debbano essere lette nel combinato disposto con le previsioni dei commi 2 e 3 della stessa norma, consentendo, quindi, alle stazioni appaltanti, per l'affidamento degli appalti nei settori ivi indicati, di procedere alternativamente: ai sensi del comma 2, mediante le procedure ordinarie ivi indicate: ai sensi del comma 3, con procedura negoziata ex articolo 63 del codice, nella misura strettamente necessaria, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi dell'emergenza sanitaria in corso; ai sensi del comma 4, per ragioni di urgenza ex comma 3 e nei settori ivi indicati, in regime di deroga;

   il direttore generale dell'università di Messina ha sostenuto che sono state eseguite gare d'appalto nel rispetto della legge. Tuttavia, a parere degli interroganti, le summenzionate delibere sembrerebbero non rispondere a ragioni di urgenza, direttamente e/o indirettamente legate all'emergenza sanitaria, e la procedura adottata sembrerebbe violare i princìpi di trasparenza, di libera concorrenza, di non discriminazione previsti dalla normativa espressamente non derogabile dall'articolo 2, comma 4 del decreto-legge n. 76 del 2020, che richiama specificamente gli articoli 18, 57, 58, 59 della direttiva 2014/24/UE e l'articolo 30 decreto legislativo 50 del 2016;

   a titolo meramente esemplificativo, si cita la delibera del 27 ottobre 2021 di affidamento degli interventi di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare dell'ateneo, unitamente alla progettazione esecutiva per un importo di 10.170.780.25 euro ad una ditta la cui offerta era stata richiesta dall'università ed inoltrata, con lodevole tempismo, il 27 ottobre 2021, il medesimo giorno della deliberazione;

   identiche violazioni, se non più gravi, si rilevano, ad avviso degli interroganti, anche nelle altre deliberazioni indicate in premessa –:

   se i Ministri interrogati abbiano conoscenza dei fatti esposti in premessa; se intendano per quanto di competenza fornire ulteriori elementi conoscitivi, anche valutando il ricorso all'ispettorato per la funzione pubblica e ai servizi ispettivi di finanza pubblica, per contribuire a far luce sull'intera vicenda che, ad avviso degli interroganti, integra profili di responsabilità amministrativa e contabile, oltre che penale.
(4-11339)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 2 maggio 2022
nell'allegato B della seduta n. 685
4-11339
presentata da
DEL BASSO DE CARO Umberto

  Risposta. — Con l'interrogazione in esame vengono chiesti elementi conoscitivi di competenza di questo Ministero in ordine alle modalità adottate dall'Università degli Studi di Messina per l'affidamento di taluni lavori di messa in sicurezza, riqualificazione, restauro ed efficientamento energetico di alcune proprie sedi. In particolare, gli interroganti, prospettano, in relazione all'operato amministrativo di detta università, profili di responsabilità amministrativa e contabile, oltre che penale, in quanto le delibere del consiglio di amministrazione dell'Università del 24 settembre 2021, del 27 ottobre 2021, del 29 novembre 2021 e le due delibere del 28 dicembre 2021, farebbero un improprio riferimento alla normativa introdotta dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, determinando un altrettanto improprio ricorso al regime derogatorio temporaneamente previsto da detto decreto-legge (di seguito, per brevità, «decreto semplificazioni»).
  Preliminarmente, deve precisarsi che, alla luce del notorio regime di autonomia, anche amministrativa, che caratterizza gli atenei italiani, il Ministero dell'università e della ricerca non ha alcuna competenza specifica in relazione ai fatti rappresentati dalla interrogazione. Per tale pregiudiziale ragione, questo Ministro non ha alcun titolo per sostituirsi alle valutazioni operate dagli organi gestori degli atenei né, in caso di possibili disfunzioni di questi, agli organi di controllo, ai quali – oltre che, ovviamente, ai competenti organi giurisdizionali – è rimessa la valutazione sulla correttezza dell'azione amministrativa dell'ente.
  Tuttavia, poiché la questione centrale sollevata dall'atto ispettivo verte sull'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 4, del citato decreto semplificazioni, si ritiene, in ogni caso, di poter fornire i seguenti elementi informativi, utili ad una ricostruzione, in termini generali, della fattispecie giuridica astratta alla quale possono essere ascritti i fatti segnalati dagli interroganti.
  Nell'atto ispettivo si dubita, in particolare, se il regime derogatorio di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto semplificazioni sia applicabile
tout court agli affidamenti nei settori strategici ivi indicati, anche in assenza delle ragioni di particolare urgenza derivanti dalla crisi causata dalla pandemia previste dal comma 3, o se, invece, debbano ricorrere entrambi i requisiti ai fini dell'applicazione del regime derogatorio.
  Al riguardo, si ritiene importante partire dalla
ratio della norma e dal contesto storico nella quale la stessa si inserisce.
  L'articolo 2, comma 1, del «decreto semplificazioni» individua espressamente la finalità della norma prevedendo che la stessa è dettata «Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19».
  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella circolare 18 novembre 2020, n. 45113, adottata a valle del citato intervento normativo, ha avuto modo di evidenziare, offrendo una ricognizione dei fondi introdotti e delle misure normative per il rilancio dell'economia previsti nel periodo emergenziale, come sia di primaria importanza, per la ripresa del Paese, il contributo derivante dagli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture. Nella circolare, si legge, che «il combinato disposto tra risorse disponibili e strumento normativo per spenderle rapidamente, può produrre un balzo in avanti per la nostra economia; perché ciò avvenga è necessario che le stazioni appaltanti applichino la legge in tutte le sue potenzialità».
  Come noto, il «decreto semplificazioni» reca alcune rilevanti novità in materia di appalti e, tra le norme di maggior impatto sul sistema degli affidamenti dei contratti pubblici, vi è sicuramente l'articolo 2 rubricato «Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia» dove si prevedono disposizioni, di carattere temporaneo e derogatorie del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, volte ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e a far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID- 19.
  Più nel dettaglio, il comma 3 detta norme per il ricorso alla procedura negoziata per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, per opere di importo pari o superiore alle soglie comunitarie. Si stabilisce che essa può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando – per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate – i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. Il ricorso a tale procedura per ragioni di estrema urgenza avviene previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione.
  Inoltre, al comma 4, di preminente interesse ai fini dell'interrogazione in oggetto, si dispone che nei casi di cui al comma 3 e nei settori ivi indicati, le stazioni appaltanti, per l'affidamento e per l'esecuzione dei contratti pubblici, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto.
  Tra i settori «strategici» indicati dalla normativa in esame, figura, tra i vari altri, anche quello dell'edilizia universitaria.
  In ordine alla interpretazione dell'ambito di applicazione del menzionato comma 4, può risultare utile riferirsi agli approfondimenti svolti dal Servizio Studi del Senato come riportati nel
dossier n. 275/1 – Volume I sul decreto-legge n. 76 del 2020 del 6 settembre 2020.
  In particolare, a pagina 26 del citato
dossier, si legge: «si segnala che il comma 4 sembra delineare un ambito applicativo, con riferimento generale alla deroga ivi prevista, che riguarda quindi: le fattispecie di cui al precedente comma 3, relativo ai medi e grandi contratti pubblici (pari o superiori alle soglie) a cui le procedure senza bando ivi previste si applicano – per espressa previsione – “ove strettamente necessarie e per ragioni di estrema urgenza”, e inoltre, i settori elencati al comma 4: questi sembrerebbero quindi esentati dalla valutazione di stretta necessità e dalle ragioni di estrema urgenza, invece previsti al comma 3».
  Sul medesimo argomento si è espressa anche l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) nell'ambito della propria attività consultiva, e specificatamente nel parere AG 2 – 2020, reso proprio in ordine all'ambito applicativo dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge semplificazioni n. 76 del 2020.
  Con riferimento alla portata applicativa del comma 4 alle pagine 3 e 4 del citato parere AG 2/2020 si legge: «La lettura della norma consente di effettuare le seguenti considerazioni: In primo luogo, la deroga contenuta nel comma 4 dell'articolo 2, riferita ai casi di cui al comma 3 (ossia ragioni di estrema urgenza derivanti dall'emergenza sanitaria in corso), riguarda gli appalti relativi alle opere pubbliche ivi elencate. Per gli affidamenti dei contratti di lavori, servizi, forniture nonché per le attività di progettazione ed esecuzione dei contratti relativi alle suindicate opere pubbliche, ritenute evidentemente “strategiche” per la ripresa nazionale, le stazioni appaltanti “operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale... La norma stabilisce inoltre che la deroga ivi prevista si applica per ‘quanto non espressamente regolato dal presente articolo’”. Espressione che appare riferibile a tutti i commi e a tutte le previsioni dell'articolo in esame. Il rinvio in tal modo operato alle “altre” disposizioni dello stesso articolo 2, consente di ritenere che per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge in esame, le stazioni appaltanti “possono” ricorrere, ai fini dell'affidamento, sia alle procedure “ordinarie” di cui al comma 2 dell'articolo 4, sia alla procedura negoziata senza bando di cui al comma 3, nei casi di estrema urgenza ivi indicati, sia infine al regime di deroga contemplato nel citato comma 4 nei termini sopra illustrati.».
  In ordine alle valutazioni espresse dall'Anac, la medesima Autorità, nell'ultimo inciso del richiamato parere 2/2020, ha ritenuto di precisare che la propria attività consultiva «serve a indirizzare l'operato delle stazioni appaltanti, ma non può costituire interpretazione autentica della norma».

La Ministra dell'università e della ricerca: Maria Cristina Messa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

aiuto agli investimenti

appartenenza all'Unione europea

finanziamento pubblico