ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11075

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 13
Seduta di annuncio: 215 del 20/06/1997
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO
Data firma: 20/06/1997
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALLEANZA NAZIONALE 06/20/1997
DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO 06/20/1997
DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO 06/20/1997
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO 06/20/1997


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE delegato in data 11/07/1997
Stato iter:
23/03/1998
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/03/1998
MINISTRO - (MINISTERO DELL'AMBIENTE)
Fasi iter:

PRESENTATO IL 20/06/1997

INTERLOCUTORIO IL 11/07/1997

SOLLECITATO DAL PARLAMENTARE IL 22/07/1997

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 05/03/1998

ITER CONCLUSO IL 23/03/1998

Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere -
premesso che:
sono stati predisposti dal Ministro delle politiche
agricole già dal mese di marzo due decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri finalizzati alla corretta applicazione nel
nostro Paese della direttiva comunitari n. 9/409 e riguardanti in
particolare: a) modificazione dell'elenco delle specie
cacciabili; b) criteri per l'applicazione del prelievo in deroga;
entrambi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
sono stati rimessi al Ministro dell'ambiente per il necessario
concerto previsto dall'articolo 18, comma 3 della legge n. 157
del 1992;
in data 21 marzo 1997, con parere favorevole dei due
ministeri, è stato deliberato solo il decreto inerente la
modificazione dell'elenco delle specie cacciabili, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1997;
con il suddetto decreto sono state escluse otto specie
dall'elenco delle specie cacciabili: passero, passero mattugia,
passera oltremontana, colino della Virginia, storno, corvo,
taccola francolino di monte e pittima reale;
il secondo decreto concernente la definizione dei criteri
per l'applicazione del prelievo in deroga non è stato ancora
firmato dal ministero dell'ambiente nonostante l'esigenza da più
parti sollevata di una contestualità di deliberazione dei due
decreti anche perché entrambi i decreti, integrandosi tra loro,
rappresentano un atto dovuto e complessivo di applicazione
corretta della già citata direttiva comunitaria;
la mancata firma del secondo decreto assume - ad avviso
degli interroganti - una particolare gravità poiché il secondo
decreto insieme al primo già pubblicato avrebbe interrotto la
procedura di infrazione aperta dall'UE, nei confronti del nostro
Paese, per l'inadeguatezza attuativa delle disposizioni
comunitarie in materia; avrebbe soddisfatto l'indicazione della
sentenza n. 272 del 1996 della Corte costituzionale; avrebbe
applicato correttamente lo strumento della deroga previsto
dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/Cee peraltro già
recepita dagli membri dell'Unione europea e senza per questo aver
creato motivi di contenzioso sorti in Italia a causa della
manifesta opposizione del Ministro dell'ambiente;
le organizzazioni professionali agricole più volte e in più
occasioni hanno sottolineato l'esigenza di una rapida
decretazione in materia a tutela dei raccolti e delle produzioni
agricole;
il secondo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri intende rendere più organica e precisa l'attuazione
della legge n. 157 del 1992 che si muove sui binari di una
concreta azione di salvaguardia ambientale e faunistica in piena
sintonia con le altre legislazioni europee e le direttive Cee;
in data 9 maggio 1997 in un comunicato stampa congiunto i
Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole hanno
dichiarato di aver concordato di voler condurre a rapida
conclusione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale
in materia, l'iter di approvazione di un atto di indirizzo e
coordinamento per l'esercizio delle deroghe al divieto di caccia
previste dalla direttiva comunitaria sulla tutela degli uccelli
selvatici si sono svolti diversi incontri presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri con i Ministeri competenti i cui esiti
sono da registrarsi in senso negativo per la palese opposizione
manifestata anche in quella sede dal Ministro dell'ambiente di
non volere procedere alla firma del secondo decreto;
appare paradossale che un ministro della Repubblica, per
motivazioni dichiaratamente di parte, non intenda sottoscrivere
un atto dovuto peraltro di interesse internazionale;
dodici regioni hanno già indicato nelle loro leggi
regionali la volontà di completare l'iter di recepimento della
direttiva sopra richiamata;
se non ritenga urgente assumere direttamente l'iniziativa
al fine di risolvere il contenzioso in atto procedendo alla
pubblicazione del secondo decreto evitando così l'espandersi di
un conflitto che potrebbe aver risultati negativi non solo in
campo nazionale ma soprattutto sul versante internazionale.
(4-11075)
Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto
viene sollecitata l'emanazione del decreto concernente i criteri
per l'applicazione del prelievo in deroga di cui alla Direttiva
Comunitaria 409/79 articolo 9. A tale proposito si riferisce che,
il Consiglio dei Ministri con DPCM del 27.9.97 ha stabilito che
le deroghe di cui all'articolo 9 paragrafo 1 lettere a e b si
intendono già regolate dalla legge 11.2.92, n. 157, agli articolo
2 comma 3 e 19 che non consentono il prelievo venatorio. Per
quanto riguarda la lettera c), il predetto DPCM ha statuito che è
lo Stato che deve disciplinare l'ammissibilità delle deroghe che
possono essere adottate dalle Regioni d'intesa con i Ministri
dell'ambiente e delle politiche agricole. Tali deroghe sono
subordinate a precise e puntuali condizioni, che escludono per
alcune specie quali il passero, il fringuello, la peppola ed il
corvo una vera e propria attività venatoria.
Si deve in proposito ricordare che la Corte Costituzionale,
con la sentenza n. 272/1996, risolvendo un conflitto di
attribuzione sollevato dalla Regione Umbra ha riconosciuto la
competenza dello Stato per quel che concerne le predette deroghe.
Si aggiunge che con l'emanazione del DPCM si è posto rimedio
anche alla procedura di infrazione in corso concernente la
cattura ai fini di richiamo della specie passer italiae e passer
montanus.
Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
AGRICOLTURA, CACCIA SPORTIVA, DECRETI MINISTERIALI, DIRETTIVE DELLA COMUNITA' EUROPEA, SELVAGGINA, TUTELA DELLA FAUNA
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

L 1992 0157