ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09805

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 540 del 14/07/2021
Firmatari
Primo firmatario: GALIZIA FRANCESCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/07/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13/07/2021
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14/07/2021
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 20/07/2021
Stato iter:
28/10/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/10/2021
ASCANI ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 28/10/2021

CONCLUSO IL 28/10/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09805
presentato da
GALIZIA Francesca
testo di
Mercoledì 14 luglio 2021, seduta n. 540

   GALIZIA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali, durante l'anno pandemico, di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui propri territori di riferimento, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stato stanziato con decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», all'articolo 195, l'importo di 50 milioni di euro, per l'anno 2020, per l'istituzione del «Fondo emergenze emittenti locali», che ha costituito tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Il contributo è stato erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019, approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 recante «Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali»;

   il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017, nello specifico, disciplina i criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse finanziarie del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione assegnate al Ministero dello sviluppo economico per la concessione dei contributi di sostegno alle emittenze locale;

   il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017 è stato oggetto di una segnalazione adottata il 6 maggio 2020 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 2873. In tale occasione, è stata valutata favorevolmente la circostanza che il decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017 abbia concentrato l'erogazione dei contributi di cui alla legge n. 208 del 2015 a vantaggio di emittenti che garantiscono obiettivi di efficienza, anche in termini di organizzazione d'impresa, e che investono nell'attività editoriale di qualità, introducendo, tra i criteri di ammissione, requisiti ulteriori e più stringenti rispetto a quelli previsti dal sistema previgente, che appaiono orientati a disegnare un più selettivo sistema di distribuzione delle risorse statali;

   in un contesto di maggiore selettività, l'Autorità ha ritenuto opportuno evidenziare che i criteri di valutazione delle domande che determinano la distribuzione delle risorse tra le emittenti siano orientati al principio della tutela della concorrenza e del pluralismo dell'informazione. L'Autorità ha rilevato che presenta criticità sotto il profilo concorrenziale la previsione secondo cui il 95 per cento delle risorse disponibili è assegnato alle prime cento emittenti televisive in graduatoria, mentre il restante 5 per cento è ripartito tra quelle che si collocano dal centunesimo posto in poi. Ciò potrebbe avere implicazioni distorsive della concorrenza nella misura in cui due o più delle emittenti sulle quali impatta la discontinuità introdotta dalla specificazione appena richiamata si trovano a operare nel medesimo ambito locale –:

   se il Governo intenda adottare iniziative normative per modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017, al fine di eliminare tale ingiustificata disparità di trattamento, promuovendo un intervento finalizzato ad assicurare le corrette dinamiche concorrenziali, garantendo al contempo una più efficace tutela del pluralismo dell'informazione che la legge n. 208 del 2015 espressamente richiama tra gli obiettivi di pubblico interesse da perseguire nella ripartizione delle risorse complessive del Fondo emergenze emittenti locali;

   se il Governo intenda altresì adottare, nelle more di un intervento normativo ad hoc, iniziative urgenti finalizzate all'erogazione di un ulteriore contributo a favore delle emittenze locali che sono risultate escluse, per i motivi sopra illustrati, da precedenti sostegni economici, sebbene tali emittenti abbiano continuato a svolgere e offrire i propri servizi informativi.
(4-09805)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 28 ottobre 2021
nell'allegato B della seduta n. 584
4-09805
presentata da
GALIZIA Francesca

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sentita la Direzione generale competente del Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), si rappresenta quanto segue.
  L'interrogante fa riferimento al contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19, stanziato con decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 («decreto Rilancio»), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  La questione è stata dibattuta il 10 settembre 2021, in occasione dell'interpellanza urgente n. 2-01319 presentata dalla stessa interrogante in aula Camera.
  Come ricordato, al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, l'articolo 195 «Fondo per emergenze relative alle emittenti locali» del decreto Rilancio ha stanziato, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19.
  Successivamente, il «Fondo per emergenze relative alle emittenti locali» è stato rifinanziato per l'anno 2021 con lo stanziamento di ulteriori 20 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 6-
ter, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
  Orbene, tale stanziamento, in base ad appositi decreti ministeriali, va ripartito tra le emittenti radiotelevisive locali seguendo i criteri fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante «Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali».
  L'interrogante ricorda che il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017 è stato oggetto di una segnalazione adottata il 20 maggio 2020 dall'Agcm (AS-1660) con cui l'Autorità ha rilevato con favore come il decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017 abbia concentrato l'erogazione dei contributi di cui alla legge n. 208 del 2015 a vantaggio di emittenti che garantiscano obiettivi di efficienza, anche in termini di organizzazione d'impresa, e che investano nell'attività editoriale di qualità prevedendo, tra i criteri di ammissione, requisiti ulteriori e più stringenti, rispetto a quelli previsti dal sistema previgente, che appaiono orientati a disegnare un più selettivo sistema di distribuzione delle risorse statali.
  Tuttavia, al contempo, l'Autorità ritiene critica, sotto il profilo concorrenziale, la previsione secondo cui il 95 per cento delle risorse disponibili venga assegnato alle prime cento emittenti televisive in graduatoria, mentre il restante 5 per cento venga ripartito tra quelle che si collocano dal centunesimo posto in poi. Specificamente, si sottolinea che tale previsione sia suscettibile di determinare una sperequazione nella distribuzione delle risorse tra emittenti che, posizionandosi nella medesima zona della graduatoria (intorno alla centesima posizione), devono ritenersi caratterizzate da livelli di efficienza confrontabili. L'Agcm ritiene che ciò potrebbe avere, in particolare, implicazioni distorsive della concorrenza nella misura in cui due o più delle emittenti sulle quali impatta la discontinuità introdotta dalla specificazione richiamata, si trovano ad operare nel medesimo ambito locale.
  Con un'ulteriore segnalazione del 22 gennaio 2021 (AS-1717), l'autorità è tornata ad esprimere preoccupazioni concorrenziali in merito alle modalità di erogazione degli stanziamenti, a favore delle emittenti locali televisive e radiofoniche, del contributo straordinario per la diffusione delle comunicazioni istituzionali aventi ad oggetto il contagio dal Sars-CoV-2, previsto dall'articolo 195 del citato decreto Rilancio e ha ribadito la necessità di una revisione delle disposizioni in materia di ripartizione delle risorse del Fondo in parola dettate dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017.
  A ciò si aggiunge tuttavia che i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017, ivi comprese le criticità oggetto di segnalazione da parte dell'Agcm, sono stati oggetto di contestazione anche presso il giudice amministrativo in diverse occasioni.
  Ebbene, con sentenze nn. 194/2000, 2803/2020, 02804/2020, n. 2805/2020 e n. 2814/2020, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza) ha respinto tutti i ricorsi. In particolare, il giudice amministrativo ha evidenziato che la normativa in discussione ha inteso introdurre criteri diretti ad incrementare la qualità del servizio.
  Come sottolineato dalle stesse sentenze del TAR Lazio, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017 si è voluto superare il meccanismo di finanziamento a pioggia ed ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche erogate durante l'emergenza, utilizzandole in una logica di continuità con le misure di sostegno già previste, anche per non distrarre le risorse destinate in via ordinaria al settore.
  A questo scopo, sono stati dunque individuati specifici requisiti di ammissione e particolareggiati criteri di valutazione per stabilire chi potesse avere accesso al contributo, oltre che meccanismi di riparto dello stanziamento tra i soggetti ammessi.
  Di conseguenza, i criteri previsti dal regolamento in parola – con riferimento sia ai requisiti di ammissione, sia ai criteri applicati ai fini del calcolo del punteggio finale – rispondono ad una logica pro-concorrenziale e sono orientati ad incoraggiare le emittenti locali ad aumentare l'occupazione nel settore, migliorare la qualità dei contenuti e investire nelle innovazioni tecnologiche. Obiettivo dei criteri adottati è quello di riconoscere un contributo «straordinario» alle emittenti radiotelevisive locali presenti nelle graduatorie 2019 volto a sostenere, in un periodo di gravi crisi economica, le emittenti in parola che, in base a istruttorie già definite, apparivano adeguatamente strutturate, con capacità di investimento e con una certa stabilità occupazionale.
  Sembra, inoltre, utile osservare come l'intero mercato della radiotelevisione locale sia in fase di riassesto in ragione dello
switch-off della banda 700 MHz e le connesse procedure, fra cui i bandi per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (cosiddetti bandi FSMA), per la conseguente negoziazione di capacità trasmissiva con gli operatori di rete.
  Tutto ciò premesso, il Ministero terrà in doverosa considerazione le segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto delle posizioni giurisprudenziali. A tal fine, valuterà con la massima attenzione eventuali azioni di riequilibrio del sostegno pubblico, nel perseguimento del principio di concorrenza e di pluralismo informativo.
  È intenzione del Governo approfondire le criticità sollevate dall'interrogante e valutare, nel merito e nella tempistica, eventuali interventi in relazione ai procedimenti pendenti, al riassetto generale del settore e alla presenza di spazi finanziari adeguati.

La Sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico: Anna Ascani.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

concorrenza

distribuzione delle risorse

servizio d'interesse generale