ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09753

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 457 del 08/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: CATALANO IVAN
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 08/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PINNA PAOLA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 08/07/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 08/07/2015
Stato iter:
31/03/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 31/03/2017
ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 30/09/2015

SOLLECITO IL 10/11/2015

SOLLECITO IL 27/01/2016

SOLLECITO IL 11/05/2016

SOLLECITO IL 15/07/2016

SOLLECITO IL 16/11/2016

RISPOSTA PUBBLICATA IL 31/03/2017

CONCLUSO IL 31/03/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09753
presentato da
CATALANO Ivan
testo di
Mercoledì 8 luglio 2015, seduta n. 457

   CATALANO e PINNA. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   è in corso la sessione 2014 degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, le cui prove scritte si sono svolte il 16, 17 e 18 dicembre 2014 e le cui prove orali si svolgeranno negli appelli di luglio (su opzione del candidato) e di settembre (secondo l'ordine di convocazione stabilito dalle singole commissioni);
   ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del relativo bando, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 12 settembre 2014, le prove orali consistono «nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario» nonché «nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato»;
   le materie della prova orale sono state scelte dai candidati al momento dell'iscrizione all'esame, prima degli scritti, e quindi circa 8 mesi fa;
   in data 1o luglio 2015, è giunta ai candidati, dall'indirizzo email «noreply. esameavvocatura@giustizia.it», la seguente comunicazione: «su disposizione di tutte le commissioni si comunica che: il diritto del lavoro include il relativo d. processuale e diritto sindacale; diritto amministrativo include il relativo d. processuale; diritto processuale penale include l'Ordinamento Penitenziario; Diritto commerciale non include il d. fallimentare»;
   la comunicazione, lungi dal rappresentare una mera precisazione, a giudizio degli interroganti ha contenuti innovativi, divergenti rispetto alla previsione del bando e tali da ledere in maniera significativa l'affidamento dei candidati;
   in particolare, non si comprende come possano le commissioni affermare che «diritto processuale penale include l'Ordinamento Penitenziario», considerato non solo che le due materie trattano testi normativi distinti, ma soprattutto che la netta diversità tra le stesse (e non riconducibilità della seconda nella prima) risulta agli interroganti confermata dalla quasi – se non proprio dall'assoluta – totalità della manualistica scientifica, che tratta le materie in separati testi, e dalla struttura dei vari corsi di laurea in giurisprudenza offerti dagli atenei italiani;
   ancor più significativamente, la netta diversità tra le due materie è asseverata dall'inequivoca formulazione dell'articolo 46, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che, nel disporre il futuro contenuto dell'esame (stante la proroga biennale del regime previgente) dispone che «nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario»;
   risulta infine agli interroganti che, quantomeno in Lombardia, diverse rivendite di manualistica scientifica siano state colte impreparate, non prevedendo la necessità di rifornirsi di adeguate scorte di manuali trattanti la materia dell'ordinamento penitenziario;
   gli interroganti si sono incentrati, nelle considerazioni di cui sopra, sulla questione della materia dell'ordinamento penitenziario, ritenendo tuttavia di dubbia legittimità rispetto alla tutela dell'affidamento dei partecipanti, anche i contenuti addizionali riferiti ad altre materie contenute nella comunicazione di cui sopra;
   in particolare, in riferimento alle materie diritto del lavoro e diritto amministrativo, l'obbligo di portare all'esame la relativa procedura pone specifici problemi alla luce del citato articolo 2, comma 3, del bando, che impone ai candidati la scelta di «almeno una (materia, ndr) di diritto processuale»;
   in forza della citata disposizione è stato imposto ai candidati di includere obbligatoriamente nella rosa delle materie per l'orale una a scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale;
   una tale interpretazione si fonda sulla presunzione che il bando si riferisca al solo diritto del lavoro sostanziale e al solo diritto amministrativo sostanziale, con esclusione di quelli processuali;
   diversamente argomentando, l'obbligo di scegliere una materia processuale avrebbe dovuto ritenersi già soddisfatto con la scelta da parte del singolo candidato del diritto amministrativo o del diritto del lavoro;
   la non prevedibile aggiunta, a esame in corso e circa 8 mesi dopo la scelta delle materie della prova orale, di ulteriori contenuti non specificati nel bando risulta secondo gli interroganti scorretta nei confronti delle migliaia di candidati ammessi alle prove orali, e soprattutto di coloro che hanno optato per l'appello di luglio, i quali avranno pochissimo tempo a disposizione per studiare tali contenuti diversi e ulteriori rispetto a quelli originari;
   è certo che, se posti davanti alla scelta delle materie dell'esame orale con la completa conoscenza delle intenzioni della commissione d'esame, i candidati avrebbero potuto operare una selezione consapevole delle stesse (ed è presumibile che avrebbero operato una selezione diversa);
   in ogni caso, al di là della corretta interpretazione da dare alle disposizioni del bando, un tale livello di incertezza in un esame di Stato costituisce di per sé un fatto grave;
   a ciò si aggiunga che le modalità di assunzione e comunicazione della decisione della commissione d'esame sono, ad avviso degli interroganti, carenti anche sotto il profilo formale, mancando qualsivoglia riferimento alle ragioni e alle modalità di assunzione della decisione nonché a estremi che ne consentano l'identificazione provvedimentale –:
   se quanto premesso corrisponda al vero;
   di quali notizie disponga il Governo;
   se la comunicazione telematica di cui in premessa sia stata inviata a tutti i candidati e se il suo contenuto sia stato diffuso anche con altre modalità;
   quali urgenti iniziative intenda adottare il Governo, per tutelare l'affidamento dei candidati rispetto al contenuto del bando;
   in particolare, quali urgenti iniziative intenda adottare per verificare l'effettiva possibilità di ricomprendere all'interno delle materie previste dal bando i contenuti addizionali di cui alla comunicazione del 1 luglio 2015, secondo un'ottica di prevedibilità e alla luce delle prassi scientifiche, dottrinali e delle norme di legge;
   quali consequenziali iniziative intenda quindi adottare qualora tale indagine avesse, per uno o più di tali contenuti addizionali, esito negativo. (4-09753)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 31 marzo 2017
nell'allegato B della seduta n. 771
4-09753
presentata da
CATALANO Ivan

  Risposta. — Mediante l'atto di sindacato ispettivo in esame, gli interroganti lamentano criticità nell'espletamento delle prove d'esame di avvocato nella sessione 2014, relativamente alle materie oggetto di prova orale.
  Richiamano, a tal proposito, una nota che, in data primo luglio 2015, sarebbe pervenuta ai candidati, ammessi alle prove orali, dall'indirizzo email «noreply.esameavvocatigiustizia.it», del seguente tenore: «su disposizione di tutte le commissioni si comunica che: il diritto del lavoro include il relativo d. processuale e diritto sindacale; diritto amministrativo include il relativo d. processuale; diritto processuale penale include l'Ordinamento Penitenziario; Diritto commerciale non include il d. fallimentare», ritenendo come la comunicazione «lungi dal rappresentare una mera precisazione, a giudizio degli interroganti ha contenuti innovativi, divergenti rispetto alla previsione del bando e tali da ledere in maniera significativa l'affidamento dei candidati».
  Chiedono, pertanto, di conoscere «se quanto premesso corrisponda al vero»; «se la comunicazione telematica di cui in premessa sia stata inviata a tutti i candidati e se il suo contenuto sia stato diffuso anche con altre modalità», «quali urgenti iniziative intenda adottare il Governo per tutelare l'affidamento dei candidati rispetto al contenuto del bando», «in particolare, quali urgenti iniziative intenda adottare per verificare l'effettiva possibilità di ricomprendere all'interno delle materie previste dal bando i contenuti addizionali di cui alla comunicazione del 1o luglio 2015, secondo un «ottica di prevedibilità e alla luce delle prassi scientifiche, dottrinali e delle norme di legge» ed, infine «quali consequenziali iniziative intenda adottare qualora tale indagine avesse, per uno o più di tali contenuti addizionali, esito negativo».
  Nella relazione trasmessa dalla competente articolazione ministeriale, viene preliminarmente evidenziato come, in applicazione della disciplina all'epoca vigente, prevista dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni ed integrazioni, il bando di esame per l'abilitazione alla professione forense emesso con d.m. in data 11 settembre 2014, all'articolo 2, comma 3, avesse espressamente previsto che «Le prove orali consistono: nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario; nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato».
  Ha, inoltre, riferito la competente direzione generale come la comunicazione e-mail menzionata dagli interroganti sia stata inviata dalla segreteria esami avvocato presso la corte di appello di Milano a tutti i candidati ammessi a sostenere le prove orali del citato distretto.
  Interpellato a riguardo, il presidente della prima sottocommissione ha confermato di avere fornito ai candidati le indicazioni oggetto di contestazione, precisando che le determinazioni in merito al contenuto degli esami orali sono state concordate da tutti i presidenti delle sottocommissioni istituite presso la corte di appello di Milano in un'apposita riunione svoltasi il 16 giugno 2015.
  Si è trattato, pertanto, di una autonoma ed isolata iniziativa, assunta in sede distrettuale dalle commissioni di esame, rispetto alle quali non è attribuita al Ministero alcuna funzione di sovraordinazione.
  Non risulta, peraltro, che alcuno dei candidati interessati abbia promosso alcuna iniziativa, anche di tipo contenzioso, lamentando situazioni di pregiudizio sotto il profilo dell'affidamento, come rappresentato nell'interrogazione.
  Evidenzio, infine, come, a decorrere dalla sessione 2017, troverà applicazione la nuova disciplina contenuta nella legge 31 dicembre 2012, n. 247, la quale, all'articolo 46, dispone che «Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario».
Il Ministro della giustiziaAndrea Orlando.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

procedura penale

diritto del lavoro

diritto amministrativo