Legislatura: 17Seduta di annuncio: 457 del 08/07/2015
Primo firmatario: COVA PAOLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 08/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ZANIN GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 08/07/2015
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 08/07/2015
SOLLECITO IL 02/02/2017
COVA e ZANIN. —
Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dell'economia e delle finanze
. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 9 del decreto 12 ottobre 2012 recante «Norme di applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori e loro associazioni, le organizzazioni interprofessionali, le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e i piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta», al comma 2, dice che «Il contratto è stipulato prima della consegna e comprende tutti gli elementi prescritti all'articolo 185-septies, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento»;
l'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, al comma 2, dice che «Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1, è vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive»;
ad oggi in diverse regioni allevatori di bovine da latte e cooperative da latte bovino non hanno sottoscritto un contratto come previsto dall'articolo 62, situazione che consente ai «primi acquirenti» di imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
risulta che alcuni «primi acquirenti» chiedano la retroattività del contratto non ancora sottoscritto e vista l'approvazione del decreto n. 51 del 2015 fissano la durata di un anno da aprile 2015 per evitare l'indicizzazione del prezzo del latte nei prossimi mesi;
la possibilità di acquisto di latte rigenerato da latte in polvere da parte di aziende di trasformazione italiane potrebbe alterare il mercato del prezzo del latte fresco italiano –:
se la verifica immediata da parte della Guardia di finanza dei contratti sottoscritti dai «primi acquirenti» e allevatori tenga conto delle norme previste dall'articolo 62 per evitare che ci siano ancora contratti non sottoscritti o con accordi solo verbali;
quali iniziative si intendano assumere nei confronti delle aziende acquirenti che non rispettano l'articolo 62;
quanti controlli, negli anni 2013 e 2014, siano stati eseguiti su latte importato in Italia per verificare che non fosse latte rigenerato e che esito abbiano dato.
(4-09735)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):cooperativa agricola
contratto
importazione comunitaria