ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09555

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 448 del 23/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: MANNINO CLAUDIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/06/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 23/06/2015
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/06/2015
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 23/06/2015
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 23/06/2015
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 23/06/2015
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 23/06/2015
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 23/06/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 23/06/2015
Stato iter:
09/10/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/10/2015
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 09/10/2015

CONCLUSO IL 09/10/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09555
presentato da
MANNINO Claudia
testo di
Martedì 23 giugno 2015, seduta n. 448

   MANNINO, DAGA, TERZONI, ZOLEZZI, MICILLO, BUSTO, VIGNAROLI e DE ROSA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge del 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, all'articolo 35 (Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale), comma 4 riporta «gli impianti di nuova realizzazione devono essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui alla nota 4 del punto R1 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»;
   il decreto-legge del 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, all'articolo 35 (Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale), comma 5 riporta «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti esistenti, le autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguando in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali»;
   ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, è possibile prendere in considerazione, ai fini del calcolo dell'efficienza energetica degli impianti di incenerimento, le condizioni climatiche locali come, ad esempio la rigidità del clima e il bisogno di riscaldamento, nella misura in cui influenzano i quantitativi di energia che possono essere tecnicamente usati o prodotti sotto forma di energia elettrica, termica, raffreddamento o vapore;
   le misure previste all'articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/Ce possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 39, paragrafo 2 della stessa direttiva;
   come dimostrato dallo studio di CEWEP (Confederation of european waste to energy plants) del marzo 2009, gli impianti di incenerimento situati in paesi con climi caldi presentano dei rendimenti energetici più bassi rispetto a quelli situati in aree più fredde a causa delle diverse condizioni climatiche;
   la Commissione europea ha dato incarico ad ESWET (European Suppliers of Waste to Energy Technology) di redigere un documento di proposta in merito alla necessita di adottare fattori climatici correttivi;
   nel documento «Energy recovery Efficiency Municipal Solid Waste to Energy plants in relation to local climate conditions» che ESWET ha redatto nel maggio 2012, e che è stato presentato e discusso dagli Stati membri dell'Unione europea durante la riunione del TAC del 9 luglio 2012, viene dimostrato che esistono, nei vari Paesi dell'Unione europea, notevoli differenze nel raggiungimento dei valori di efficienza energetica per gli impianti di incenerimento dovute alle condizioni climatiche che influiscono sulla produzione di energia elettrica e sulla domanda di calore;
   la Commissione (Europea nel 2013 non aveva ancora adottato misure relative al fattore di correzione climatico, determinando una disparità ed uno svantaggio per i paesi con un clima più caldo come dimostrato dai citati studi; il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministero della sviluppo economico, ha emanato, il 7 agosto 2013, il decreto ministeriale recante «Applicazione della formula per il calcolo dell'efficienza energetica degli impianti di incenerimento in relazione alle condizioni climatiche»;
   nel decreto ministeriale del 7 agosto 2013 sono stati introdotti fattori di correzione individuati e proposti nello studio di ESWET, ed in particolare l'opzione B della stesso studio, che prevede la compensazione sia per la quota di energia elettrica che per la quota di energia termica prodotte;
   la Commissione europea ha presentato alla riunione del TAC del 17 novembre 2014, un progetto di direttiva della Commissione europea relativo all'introduzione di un fattore climatico di correzione per il calcolo dell'efficienza energetica degli impianti di incenerimento dei solidi urbani (cosiddetta formula R1), di cui all'allegato II della direttiva 2008/98/CE;
   nella riunione del 17 novembre 2014, il TAC ha espresso parere positivo sui progetto di direttiva della Commissione europea approvando la proposta che prevede per il fattore climatico correttivo della formula R1 le seguenti due condizioni: 1. fattore climatico massimo pari a 1,25 per gli impianti operativi e autorizzati entro il 1o settembre 2015; 2. fattore climatico massimo pari a 1,12 per gli impianti autorizzati dopo il 31 agosto 2015 e per gli impianti di cui al punto 1 dopo il 31 dicembre 2029;
   in tale progetto di direttiva sono stati individuati fattori climatici di correzione diversi da quelli adottati dal decreto ministeriale del 7 agosto 2013 che prevede un fattore di correzione pari a 1,382;
   la Commissione europea ha aperto la procedura EU-PILOT 5714/13/ENVI in relazione al decreto ministeriale del 7 agosto 2013 «Applicazione della formula per il calcolo dell'efficienza energetica degli impianti di incenerimento in relazione alle condizioni climatiche» che modifica la formula stabilita dall'Allegato II della Direttiva 2008/98/CE;
   la Commissione europea ha richiesto, quindi, a seguito del parere positivo del TAC sul progetto di direttiva della Commissione europea, di modificare prontamente il decreto ministeriale del 7 agosto 2013 –:
   se ed eventualmente quando sarà adottato un nuovo decreto ministeriale che recepisca la modifica della formula per il calcolo dell'efficienza energetica degli impianti di incenerimento in relazione alle condizioni climatiche così come stabilito dall'Allegato II della direttiva 2008/98/CE;
   se per gli impianti esistenti – come previsto dal comma 5 dell'articolo 35 del decreto-legge del 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 – le autorità competenti provvederanno a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1, attenendosi a quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 agosto 2013 o a quanto stabilito dall'Allegato II della Direttiva 2008/98/CE così come modificata per il calcolo dell'efficienza energetica degli impianti di incenerimento in relazione alle condizioni climatiche.
(4-09555)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 9 ottobre 2015
nell'allegato B della seduta n. 499
4-09555
presentata da
MANNINO Claudia

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta come, a seguito dell'apertura della procedura EU-PILOT 5714/13/ENVI, in relazione al decreto ministeriale del 7 agosto 2013, il Ministero dell'ambiente ha immediatamente predisposto uno schema di decreto atto a recepire i nuovi valori di correzione climatica fissati in sede comunitaria.
  Tale schema, dopo aver acquisito l'assenso delle altre Amministrazioni concertanti, il 2 aprile 2015 è stato inoltrato alla conferenza unificata.
  Il successivo 12 maggio si è tenuta la riunione tecnica della conferenza unificata, nel corso della quale le regioni e l'ANCI hanno richiesto alcune modifiche non sostanziali che sono state rapidamente apportate allo schema di decreto. L'assenso definitivo sullo schema di decreto è stato infine reso nella seduta del 18 giugno 2015.
  Il provvedimento ha quindi seguito il suo
iter e se ne prevede la pubblicazione dopo l'estate.
  Per quanto riguarda l'adeguamento delle autorizzazioni in essere da parte delle autorità competenti con le informazioni relative alla qualifica degli impianti di incenerimento come R1, si sottolinea come durante la Conferenza Stato-regioni del 20 marzo 2015 – relativa all'esame dello schema di decreto
ex articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, in materia di incenerimento dei rifiuti – la competente struttura ministeriale aveva rappresentato alle amministrazioni regionali la necessità di provvedere all'adeguamento disposto dal successivo comma 5, stesso articolo e decreto, sulla base dei valori contenuti nella proposta di direttiva della commissione e nello schema di decreto di modifica del decreto ministeriale 7 agosto 2013.
  Alla data odierna risulta che le amministrazioni regionali stiano procedendo ad adeguare le autorizzazioni in coerenza con i nuovi valori di correzione climatica contenuti nello schema di decreto – di cui si è riferito – che recepisce i contenuti della direttiva della Commissione 2015/1127.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

incenerimento dei rifiuti

rendimento energetico

direttiva CE