ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09471

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 520 del 08/06/2021
Firmatari
Primo firmatario: CONTE FEDERICO
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 08/06/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 08/06/2021
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 08/06/2021
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 04/08/2021
Stato iter:
30/06/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 30/06/2022
BRUNETTA RENATO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 30/06/2022

CONCLUSO IL 30/06/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09471
presentato da
CONTE Federico
testo di
Martedì 8 giugno 2021, seduta n. 520

   CONTE. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   con una lettera, l'Associazione nazionale installatori impianti serricoli (Aniis), un'associazione di rappresentanza di imprese che svolgono attività di installazione e montaggio di impianti serricoli e altre strutture per l'agricoltura ha portato all'attenzione del Governo alcune problematiche che riguardano l'inquadramento e la qualificazione giuridica delle imprese;

   è stato segnalato, in particolar modo, che manca un riconoscimento esplicito dell'attività degli impiantisti serricoli e dei montatori delle strutture per l'agricoltura, e che, per questo, gli stessi vengono annoverati tra i soggetti esercenti le attività di cui al codice Ateco n. 25;

   tale inquadramento appare totalmente fuorviante e inadeguato, atteso che l'attività espletata da tali aziende non prevede la fabbricazione di prodotti in metallo e/o di oggetti di ferramenta, ma esclusivamente il loro montaggio e impianto «a terra», con strutture per lo più amovibili;

   dall'erroneo inquadramento dell'attività svolta dagli impiantisti serricoli e installatori di strutture per l'agricoltura derivano conseguenze negative e penalizzanti per l'intero settore;

   tra questi, va considerato l'obbligo di applicare il Ccnl del settore metalmeccanico, pur in assenza di un'attività di lavoro che possa essere ricondotta nell'ambito della fabbricazione dei metalli;

   la ricomprensione tra le imprese del settore metalmeccanico preclude alle imprese esercenti l'attività di installazione di impianti serricoli e di strutture per l'agricoltura, di valorizzarne alcune caratteristiche fondamentali, quali la stagionalità;

   le imprese che curano il montaggio delle serre per l'agricoltura possono infatti svolgere i loro compiti e le commesse esclusivamente nei periodi in cui il clima è temperato, ovvero – in linea di massima – da marzo a ottobre;

   l'attività afferente all'installazione ed al montaggio degli impianti serricoli è unanimemente riconosciuta come indispensabile e necessaria per il corretto e continuo svolgimento della filiera agricola ed alimentare;

   a ben vedere, per il settore agricolo, l'opera degli impiantisti non è solo essenziale, ma anche complementare ed omogenea;

   la ricomprensione tra le aziende del settore metalmeccanico comporta, per le aziende esercenti l'attività di installazione di serre e strutture per l'agricoltura, gravose e onerose conseguenze, anche sotto il profilo delle norme da applicare in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

   le imprese in esame, infatti, sono assimilate, quanto a obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro, alle aziende che svolgono attività legate alla produzione di elementi in ferro all'interno di capannoni industriali, mentre è riscontrato che le aziende che si occupano di montaggio di serre o simili lavorano esclusivamente all'aperto, nei campi;

   l'unico modo per preservare l'opera degli installatori degli impianti, preziosa per l'agricoltura, è quello di assimilare il loro settore a quello agricolo, anche in relazione alla normativa da applicare ai rapporti di lavoro;

  si rende così necessario prevedere un nuovo codice Ateco, che contraddistingua in modo specifico l'attività svolta dagli installatori di impianti serricoli, valorizzandone e riconoscendone il carattere di prestazione di servizi (di installazione e montaggi), legati a doppio filo all'agricoltura, e non di «fabbricazione» di metalli;

   si rende altresì necessario adottare ogni misura che consenta di individuare il contratto collettivo nazionale di lavoro maggiormente confacente all'attività effettivamente espletata, che è senz'altro assimilabile a quella del settore agricolo, sia per riconoscere il carattere della stagionalità del lavoro, con tutto ciò che consegue in termini di normativa applicabile ai dipendenti, sia sotto il profilo delle norme applicabili in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro –:

   come e se il Governo intenda adoperarsi per risolvere le problematiche poste in premessa.
(4-09471)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 30 giugno 2022
nell'allegato B della seduta n. 717
4-09471
presentata da
conte

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante chiede come e se il Governo intenda adoperarsi per prevedere un nuovo codice Ateco, che contraddistingua in modo specifico l'attività svolta dagli installatori di impianti serricoli, valorizzandone e riconoscendone il carattere di prestazione di servizi (di installazione e montaggi), legati a doppio filo all'agricoltura.
  Sulla base anche degli elementi forniti dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), che ringrazio per la collaborazione, si rappresenta quanto segue.
  L'Ateco nasce come classificazione statistica delle attività economiche, quindi, la sua definizione, la sua struttura, il suo dettaglio e i principi su cui è costruita sono finalizzati alla rappresentazione statistica dei fenomeni economici e sociali. La sua gestione è affidata all'ISTAT (nelle diverse fasi di aggiornamento alle quali è sottoposta a livello internazionale e nazionale) allo scopo di garantire l'impiego della stessa esclusivamente per tali fini.
  L'Ateco 2007, attualmente in vigore e utilizzata dall'Istat per la diffusione delle statistiche, è una classificazione gerarchica rappresentata da un codice numerico a 5 cifre, dove le prime 4 corrispondono ai codici della NACE Rev. 2. L'estensione dell'Ateco fino alla 6a cifra è stato frutto della collaborazione tra Istat, Agenzia delle entrate ed Unioncamere. Nell'ambito dei progetti volti a semplificare gli adempimenti amministrativi, la classificazione Ateco 2007 è stata adottata quale unica e comune regola di classificazione da parte della pubblica amministrazione.
  L'Ateco è parte di un sistema integrato di classificazioni statistiche sviluppato sotto gli auspici della divisione statistica dell'Onu (cosiddetto sistema integrato di classificazione economiche); l'esistenza di rapporti di corrispondenza e vincoli gerarchici tra le classificazioni delle attività economiche (ISIC - International Standard Industrial Classification dell'Onu da cui derivano la NACE e l'ATECO) condiziona le possibilità di cambiamento.
  Analogamente, i criteri metodologici sui quali la classificazione si basa sono definiti a livello sovranazionale e quindi condivisi con gli altri Paesi europei; tale norma assicura la comparabilità dei dati a livello europeo ed internazionale. D'altra parte, interventi nazionali che impattano sulle cifre dalla 1a alla 4a del codice Ateco non sono possibili se non concordati a livello europeo, alla luce del vincolo alle modifiche delle classificazioni nazionali previsto dall'articolo 4 del regolamento n. 1893/2006.
  Con specifico riferimento alla questione oggetto dell'interrogazione, ossia la classificazione dell'attività di installazione e montaggio di impianti serricoli e altre strutture per l'agricoltura, si ripercorrono alcuni elementi utili per l'approfondimento.
  Il codice Ateco 25.11.00 (fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture) direttamente derivato dalla classe NACE 25.11) include la fabbricazione di serre. In virtù dell'esistenza del sistema integrato di classificazioni economiche sopra citato, che stabilisce una relazione tra le classificazioni delle attività economiche (ISIC, NACE e Ateco) e quelle dei prodotti (come ad esempio la classificazione europea CPA 2.1), è possibile affermare che le strutture ivi classificate devono essere prevalentemente in metallo. A testimonianza di ciò, si riporta il contenuto del codice CPA 25.11.10.

   CPA 25.11.10 Prefabricated buildings of metal
   This subcategory includes:
   prefabricated buildings, predominantly made of metal, either fully assembled and ready for use or unassembled;

   incomplete buildings, whether or not assembled, having the essential character of prefabricated buildings.

  The buildings can be designed for worksite accommodation, shops, sheds, garages, greenhouses and other purposes.

  Altri riferimenti alla fabbricazione di serre sono contenute nei codici CPA 16.23.20 e 22.23.20 che si riferiscono rispettivamente alle strutture prevalentemente in legno e in plastica e ai codici CPA 41.00.22 e 41.00.42 che rientrano nel settore delle costruzioni; tutti i codici fin qui citati si riportano per completezza.

  CPA 16.23.20 Prefabricated wooden buildings
  This subcategory includes:

   prefabricated buildings, predominantly made of wood, either fully assembled and ready for use or unassembled;

   incomplete buildings, whether or not assembled, having the essential character of prefabricated buildings.

  The buildings can be designed for housing, worksite accommodation, shops, sheds, garages, greenhouses and other purposes.

  CPA 22.23.20 Prefabricated buildings of plastics
  This subcategory includes:

   prefabricated buildings, predominantly made of plastics, either fully assembled and ready for use or unassembled;

   incomplete buildings, whether or not assembled, having the essential character of prefabricated buildings

  The buildings can be designed for worksite accommodation, shops, sheds, greenhouses and other purposes.

  CPA 41.00.22 Farm buildings, non-residential

  This subcategory includes:

   farm buildings and Storage buildings used for agriculture farming, e.g. cowsheds, stables, pig houses, sheep-folds, studs, kennels, industrial hen-houses, granaries, hangars and agricultural outhouses, cellars, wine making plant, wine vats, greenhouses, agricultural silos etc.

  This subcategory excludes:

   installations of zoological and botanical gardens, see 42.99.12

  CPA 41.00.42 Construction works in non-residential farm buildings

  This subcategory includes:

   construction works for farm buildings and storage buildings used for agriculture farming, e.g. cowsheds, stables, pig houses, sheep-folds, studs, kennels, industrial hen-houses, granaries, hangars and agricultural outhouses, cellars, wine making plant, wine vats, greenhouses, agricultural silos etc.

  This subcategory excludes:

   construction works for installations of zoological and botanical gardens, see 42.99.22.

  La collocazione attuale all'interno del codice Ateco 25.11.00 è giustificata dunque dalla presenza di note di inclusione specifiche all'interno della classificazione europea dei prodotti associata alle attività economiche (CPA 2.1) e strettamente correlata al materiale prevalente utilizzato (metallo).
  Dall'elenco dei codici CPA evidenziati sopra si evince, infatti, che a seconda del tipo di materiale prevalente le serre (greenhouses) ricadono in più settori CPA e quindi in più codici NACE/Ateco. Tuttavia, mentre all'interno della classificazione CPA il termine «serre» è espressamente citato, nelle note di inclusione dell'Ateco non vi è un riferimento esplicito se non all'interno del codice 25.11.00.
  L'Istituto nazionale di statistica ha manifestato comunque la disponibilità ad un confronto con l'Associazione nazionale installatori impianti serricoli (ANIIS) nell'ambito del processo di revisione.
  Nel 2018 è iniziato il processo di revisione delle classificazioni a livello mondiale (ISIC Rev. 4 e NACE Rev. 2) che si concluderà solo nel 2024 con il rilascio di una nuova versione della classificazione; a livello europeo verrà adottata la NACE Rev. 3 a cui corrisponderà probabilmente una Ateco 2025.
  Per governare il processo di revisione decennale è stato costituito il comitato Ateco, formalizzato con un atto del presidente dell'Istat (DOP 624/2020 26/06/2020) e recentemente rinnovato con delibera DOP 120/2022 del 9 febbraio 2022. Si tratta di un organismo temporaneo che ha il mandato di discutere e approvare una revisione integrale dell'Ateco in conformità alle decisioni prese a livello europeo.
  Ai lavori del comitato, coordinato dall'Istat, partecipano numerose istituzioni: alcuni Ministeri ed Enti che gestiscono le principali fonti amministrative sulle imprese come il sistema camerale e fiscale (ad esempio, Agenzia delle entrate), Inps e le principali associazioni imprenditoriali.
  Il suddetto comitato è chiamato a valutare tutte le proposte di modifica che pervengono all'Istat. È possibile infatti proporre modifiche o migliorie dell'attuale classificazione inviando una mail direttamente a comitatoateco@istat.it; la richiesta di modifica segue un iter già consolidato che consta di diverse fasi di analisi e valutazione fino alla sua accettazione o rigetto. Possono essere apportate solo modifiche che nel rispetto delle regole e convezioni concordate a livello internazionale nell'ambito delle classificazioni statistiche intervengano sui livelli nazionali della classificazione, la V e VI cifra.
  Il primo passo consiste nella consultazione degli esperti della classificazione dell'Istat il cui parere tecnico e metodologico è fondamentale ai fini della valutazione del conseguente impatto sulla classificazione stessa e sui processi di produzione statistica.
  In secondo luogo devono esprimere un giudizio di merito tutti i soggetti statistici e amministrativi rappresentati all'interno del Comitato Ateco, fino all'approvazione della Commissione europea che, secondo quanto stabilito dai regolamenti istitutivi ha due mesi di tempo per verificare la conformità dei progetti di documentazione che modificano la versione nazionale della NACE.
  L'istanza potrà essere accolta, e quindi la modifica adottata, solo qualora il cambiamento proposto abbia raccolto il parere favorevole in ogni fase di valutazione prevista all'interno del processo.
  Tuttavia, l'Istat, in quanto principale produttore di statistica ufficiale, è responsabile esclusivamente dell'adozione della classificazione Ateco per le sole finalità statistiche di competenza mentre l'adozione, e quindi l'utilizzo, della nuova struttura per ogni altro fine (ad esempio, amministrativo o fiscale) dovrà essere garantita dalle istituzioni preposte al perseguimento di questi ultimi (ad esempio, Camere di commercio o Agenzia delle entrate), che sono comunque adeguatamente rappresentate all'interno del comitato ATECO.

Il Ministro per la pubblica amministrazione: Renato Brunetta.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

struttura agraria

settore agricolo

coltura in serra