ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09402

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 439 del 10/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: FERRARESI VITTORIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 10/06/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10/06/2015
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 24/06/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09402
presentato da
FERRARESI Vittorio
testo di
Mercoledì 10 giugno 2015, seduta n. 439

   FERRARESI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   la necessità di favorire la massima trasparenza amministrativa e la diffusione delle informazioni consentendo l'accesso all'organizzazione e all'attività delle pubbliche amministrazioni è testimoniata da numerosi interventi normativi succedutisi nel nostro ordinamento, i quali, tuttavia, non sembra abbiano ancora sortito i risultati auspicati; da più parti, anche dalle numerose segnalazioni che provengono da cittadini delusi per le difficoltà e l'impossibilità all'accesso delle loro richieste, si evidenzia la difficoltà riscontrata nella pratica prevista;
   il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) all'articolo 5 prevede l'obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni a pubblicare documenti, informazioni o dati e comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;
   l'allegato A elenca e descrive i documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto da inserire all'interno della sezione dei siti istituzionali denominata: amministrazione trasparente;
   il fatto stesso che si indichino quali «documenti, informazioni, dati» inserire di per sé indica gioco forza una parzialità dell'insieme dell'attività delle pubbliche amministrazioni, lasciando al tempo stesso discrezionalità, da parte dell'amministrazione, nel decidere quali informazioni si vogliano e meno ritenere soggette all'obbligo di pubblicazione; con il risultato, contrario all'intento, che non si assicura, a chiunque lo richieda, la conoscenza di qualsiasi informazione inerente l'attività di una amministrazione pubblica, ma solo di quelle oggetto di pubblicazione; nel sistema delineato dal decreto legislativo n. 33 del 2013, affinché possa essere esercitato il cosiddetto diritto di accesso civico, deve preesistere un obbligo normativo di pubblicazione;
   inoltre, nei casi di ritardo o mancata pubblicazione e risposta, da parte del responsabile della trasparenza, la disposizione consente al richiedente l'uso di uno strumento facoltativo, consistente nella richiesta di intervento del titolare del potere sostitutivo, di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 ma, essendo tale strumento «facoltativo» e non obbligatorio, potrebbe non essere stato previsto, obbligando quindi il richiedente a rivolgersi direttamente al giudice amministrativo, con grave dispendio di tempo e di risorse, anche in carico al trattamento del caso da parte dei TAR;
   è evidente che, fermi restando i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, comma 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da un lato l'aver circoscritto ciò che è obbligo pubblicare e dall'altro la discrezionalità nell'inserimento del materiale da parte delle amministrazioni, ben lontano si rappresenta l'obiettivo del decreto legislativo n. 33 del 2013, che all'articolo 1 descrive la trasparenza «come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni»;
   non aiuta nella comprensione del migliore utilizzo dello strumento del diritto all'accesso, da parte del cittadino, sapere che, come afferma l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC),: «L'accesso civico va tenuto distinto dal diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
   il cittadino interessato alle informazioni potrebbe quindi ancora provare ad utilizzare la legge n. 241 del 1990, anche se è noto che fin dalla sua versione originaria fu considerata da taluni come un'occasione perduta, a causa della connotazione ridimensionata del diritto di accesso ai documenti amministrativi rispetto alla proposta formulata dalla commissione (Nigro); lo scoglio su cui si può infrange la richiesta di accesso è rappresentato, oltre che ovviamente dall'articolo 24 (Esclusione dal diritto di accesso), in particolare dall'articolo 25, comma 2, il quale prevede che: «La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata», lasciando anche in questo caso ampia discrezionalità, nel valutare la validità delle motivazioni addotte dal richiedente, da parte del responsabile in capo a rispondere;
   al medesimo articolo, comma 4, si prevede inoltre l'uso del silenzio/diniego: «Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione»; di nuovo, di fronte alle mancate risposte, al richiedente non resta altra strada che il ricorso al tribunale amministrativo;
   discrezionalità, oggettivamente ostativa all'accesso, si incontra del resto anche nella applicazione dei dettami del decreto legislativo 267 del 2000, il quale, all'articolo 10, comma 1, prevede che: «Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione...»; è evidente, come realtà manifestano sui territori, che un sindaco, o un presidente delle ex province, può censurare a proprio piacimento ogni tipo di richiesta, motivandola a propria discrezione o, come accade, non motivando affatto; nulla si dispone peraltro riguardo ai requisiti di accoglimento della domanda che, pertanto, non si discostano da quelli stabiliti nella disciplina contenuta negli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Cons. di Stato, sez. V, 20/10/2004, n. 6879);
   una disciplina di maggior favore è invece prevista dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE, per l'accesso alle informazioni ambientali che non richiede l'obbligo della motivazione, come confermato dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, accedere essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale» –:
   quali iniziative si abbia intenzione di adottare al fine di favorire la diffusione delle informazioni consentendo il pieno accesso all'organizzazione e all'attività delle pubbliche amministrazioni, superando gli ostacoli evidenziati in premessa, dando pieno significato a quella trasparenza elemento fondamentale, richiamato dalla Costituzione Italiana (articolo 97), volto ad assicurare l'attuazione dei principi costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni stesse. (4-09402)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diffusione delle informazioni

applicazione del diritto comunitario

accesso all'informazione