ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09229

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 504 del 10/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: BENIGNI STEFANO
Gruppo: MISTO-CAMBIAMO!-POPOLO PROTAGONISTA
Data firma: 10/05/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 10/05/2021
Stato iter:
21/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 21/12/2021
CASTELLI LAURA VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 21/12/2021

CONCLUSO IL 21/12/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09229
presentato da
BENIGNI Stefano
testo di
Lunedì 10 maggio 2021, seduta n. 504

   BENIGNI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha istituito uno specifico fondo diretto ad assicurare ai comuni, a fronte delle conseguenze sui bilanci dell'emergenza sanitaria, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali;

   l'articolo 112 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha inoltre assegnato risorse straordinarie ai comuni delle province più colpite. Tale articolo prevede che tali risorse debbano essere utilizzate per misure di sostegno economico connesse all'emergenza sanitaria, senza precisare se sia possibile destinare i fondi altresì a spese in conto capitale;

  l'interrogante ha presentato una proposta emendativa volta a chiarire la possibilità di impiego dei fondi dell'articolo 112 per il finanziamento di investimenti;

   l'allora sottosegretario Castelli, come risulta dal resoconto della seduta della Commissione bilancio del 1° luglio 2020, ha confermato la possibilità di utilizzare le risorse in questione altresì per spese di investimento, purché connesse all'emergenza;

   il Governo in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto, ha accolto l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/55, presentato dall'interrogante, impegnando il Governo a valutare l'opportunità di diffondere immediatamente una nota esplicativa del testo normativo, finalizzata a chiarire che le risorse di cui all'articolo 112 possono essere utilizzate altresì per il finanziamento di spese in conto capitale;

   non risulta che sia stata indirizzata agli enti alcuna nota esplicativa;

   il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 59033 dell'1° aprile 2021 ha definito il prospetto che i comuni sono tenuti a compilare e trasmettere al fine di certificare la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza;

   le istruzioni di compilazione prevedono che ciascun ente debba indicare le maggiori spese sostenute nell'anno 2020 per l'emergenza epidemiologica. Il decreto riporta, a titolo esemplificativo, le spese per i dispositivi di sicurezza e per il distanziamento, al materiale e ai macchinari per la sanificazione, alle attrezzature per misurare la febbre, ai plexiglass. Nulla è precisato in relazione alle spese in conto capitale, nemmeno nelle Faq disponibili sul sito della Ragioneria dello Stato. A fronte di ciò, è stato segnalato che le maggiori spese in conto capitale ammesse ai fini della rendicontazione siano esclusivamente quelle relative a «piccole manutenzioni straordinarie funzionali alle norme anti contagio» con esclusione, invece, delle spese relative ad interventi di manutenzione straordinaria di edifici;

   è evidente che il confine tra tali definizioni sia alquanto labile. Peraltro, l'esclusione tout court degli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici non appare in linea con l'interpretazione dell'articolo del 112 del decreto-legge n. 34 del 2020 fornita dal sottosegretario Castelli;

   il mancato riconoscimento delle spese sostenute determina il rischio di restituzione di parte delle risorse. Di conseguenza, i comuni che hanno attuato spese di investimento per adeguare le proprie strutture alle esigenze connesse all'emergenza sanitaria (ad esempio, ampliando le mense scolastiche, al fine di rispettare le misure di distanziamento) si troveranno costretti a ricercare altrove le necessarie coperture di bilancio;

   appare allora necessario chiarire definitivamente che, ai fini della rendicontazione dei contributi ricevuti, quanto al riconoscimento delle maggiori spese, l'unico parametro rilevante sia il collegamento con interventi messi in atto per affrontare l'emergenza sanitaria, siano essi di parte corrente o di conto capitale –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza delle problematiche segnalate relative alla rendicontazione da parte dei comuni dei fondi trasferiti dallo Stato nell'ambito dei provvedimenti adottati per affrontare la pandemia dal COVID-19 e se intendano adottare le iniziative di competenza per chiarire definitivamente che, ai fini di tale rendicontazione, sono riconosciute tutte le spese sostenute dai comuni per realizzare interventi connessi all'emergenza sanitaria, anche qualificabili quali manutenzioni straordinarie di edifici.
(4-09229)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 21 dicembre 2021
nell'allegato B della seduta n. 619
4-09229
presentata da
BENIGNI Stefano

  Risposta. — Si risponde all'interrogazione 4-09229, relativa all'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 112 del decreto-legge n. 34 del 2020.
  Al riguardo, sentiti gli uffici tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, si rappresenta quanto di seguito esposto.
  Il citato articolo 112 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha istituito presso il Ministero dell'interno un fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2020 in favore dei comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge 9 aprile 2020, n. 23.
  L'articolo 18 del decreto-legge n. 23 del 2020 aveva disposto per determinati operatori economici la sospensione dei versamenti tributari e contributivi, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria. In particolare, il comma 6 ha previsto un allargamento dei requisiti per beneficiare della sospensione del versamento dell'Iva nei mesi di aprile e maggio 2020 a favore dei soggetti domiciliati in alcune province particolarmente colpite dall'emergenza Covid-19, ovvero le sopra elencate province.
  Con decreto del Ministero dell'interno del 7 maggio 2020 è stato effettuato il riparto del contributo tra i comuni destinatari sulla base della popolazione residente e i comuni beneficiari devono destinare le risorse assegnate ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19.
  Ciò premesso, si precisa che i vincoli di destinazione del contributo
ex articolo 112 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono chiaramente indicati dalla norma e consistono:

   1) nell'impiego delle risorse per interventi di sostegno economico e sociale;

   2) nella connessione di tali interventi con l'emergenza sanitaria da Covid-19.

  In proposito si precisa altresì che il termine «sostegno» possa essere inteso non nella limitata accezione di «assistenza» o «soccorso», ma in senso più dinamico di «stimolo» alla ripresa economica e sociale.
  A tale conclusione si perviene contestualizzando la norma nel provvedimento legislativo che la contiene. Infatti l'articolo 112 è inserito nel citato decreto-legge n. 34 del 2020, tra l'altro significativamente denominato «decreto rilancio», che si colloca temporalmente al termine di quella che è stata definita la fase 1 (
lockdown/contenimento) ed all'inizio della cosiddetta fase 2 (riapertura/ripresa).
  A differenza del precedente decreto emergenziale (n. 18 del 17 marzo 2020, definito, altrettanto significativamente, «cura Italia» ed emanato nei giorni più critici dell'emergenza), che recava misure (...) «di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese», il decreto-legge n. 34 contiene misure (...) «in materia di sostegno al lavoro e all'economia». Ben diversa è poi l'articolazione dei titoli ed il contenuto delle singole norme: per limitarsi agli enti locali il «cura Italia» differisce termini, fornisce risorse per spese correnti di urgenza e per potenziare il controllo del territorio.
  Il decreto rilancio invece stanzia risorse ingenti per assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, per il pagamento dei debiti commerciali, per il ripiano delle perdite di gettito, ovvero per «rimettere in moto» gli enti locali. La stessa cosa avviene con riferimento al sistema produttivo, verso il quale le norme del secondo decreto emergenziale sono ben più articolate, vaste e tese alla ripresa.
  Quanto sopra esposto autorizza quindi a ritenere che al termine «sostegno» possa essere attribuita una valenza dinamica, propulsiva e non meramente assistenziale.
  In tale ottica il contributo
ex articolo 112 del decreto-legge n. 34 del 2020 può essere utilizzato anche per interventi di spesa in conto capitale, se relativi ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19, con esclusione di quelli finalizzati ad incrementare il patrimonio degli enti.
  Ed è sempre in tale ottica che, già nel corso dell'anno 2020, il Ministero dell'interno ha chiarito numerose situazioni e fornito risposte puntuali agli enti interessati.

La Viceministra dell'economia e delle finanze: Laura Castelli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

interpretazione del diritto

utilizzazione degli aiuti

comune