ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08724

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 405 del 09/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: DA VILLA MARCO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 09/04/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SPESSOTTO ARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 09/04/2015
COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 09/04/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 09/04/2015
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 09/04/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 30/04/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 04/01/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08724
presentato da
DA VILLA Marco
testo di
Giovedì 9 aprile 2015, seduta n. 405

   DA VILLA, SPESSOTTO e COZZOLINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che:
   in data 16 febbraio 2010 il segretario regionale all'ambiente e al territorio della regione Veneto con la comunicazione rubricata «oggetto: Articolo 146 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 — Autorizzazione paesaggistica per i progetti soggetti al parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia» forniva ai nove comuni ricompresi nella conterminazione della laguna di Venezia, alle province di Venezia e di Padova e alle segreterie regionali competenti le seguenti indicazioni: «Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 171 del 1973, la Commissione per la Salvaguardia di Venezia, relativamente ai progetti ricadenti entro la conterminazione lagunare, deve accertare che le opere da eseguirsi non siano in contrasto con le finalità indicate dall'articolo 1 della legge stessa: “... garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna...” Considerato che dal 1o gennaio 2010 è entrata in vigore la nuova disciplina per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, si ritiene opportuno confermare che la Commissione per la Salvaguardia di Venezia mantiene la competenza per il rilascio del parere paesaggistico indicato dalla legge n. 171 del 1973 e successive modificazioni e integrazioni all'interno degli ambiti individuati dalla legge stessa e che il parere della Soprintendenza è acquisito in sede di Commissione»;
   in data 18 marzo 2010, sul tema «Autorizzazione paesaggistica per i progetti ricadenti nell'ambito della Conterminazione lagunare vigente, sottoposti ai pareri della Commissione per la Salvaguardia di Venezia ai sensi della legge n. 171 del 1973 e della Soprintendenza, ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004», la Soprintendenza confermava ai nove Comuni della Conterminazione lagunare che «il parere di questa Soprintendenza [...] viene espresso in seno alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia»;
   in data 28 luglio 2011, il presidente della regione Veneto chiedeva al Presidente del Consiglio dei ministri e a cinque Ministri un parere in merito alle competenze della commissione di salvaguardia in comune di Venezia e in particolare «di valutare il ruolo assegnato alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia in materia di rilascio paesaggistica, con l'entrata in vigore [...] della nuova disciplina in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e della Legge della Regione del Veneto del 26 maggio 2011 n. 10 in materia di paesaggio»;
   in data 11 novembre 2011, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri comunicava al presidente della regione che «il 13 ottobre u.s. si è tenuta presto gli uffici di questa Presidenza del Consiglio una riunione tecnica con le suddette amministrazioni, nel corso della quale [...] i rispettivi rappresentanti hanno ritenuto condivisibili le considerazioni contenute nella lettera del 28 luglio 2011 [...]. Per quanto attiene, infine, al ruolo ed alle competenze della Commissione per la salvaguardia di Venezia in materia paesaggistica, sembrerebbe che le stesse debbano permanere, considerato che l'introduzione di una normativa di portata generale [...], qual è quella recata dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, non possa derogare alla normativa di carattere speciale, costituita dal complesso delle norme che disciplinano i poteri della stessa Commissione»;
   in data 9 febbraio 2012, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia faceva presente che: «Il nuovo testo della norma [modifica del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42], in vigore dal 1o gennaio 2010, prevede, tra le altre cose, che “l'autorizzazione paesaggistica costituisce un atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire e agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio”»;
   a partire dal gennaio 2010, otto comuni hanno inviato le richieste di parere paesaggistico alla commissione di salvaguardia per gli interventi nell'ambito della conterminazione lagunare, tra i quali anche i comuni che hanno completato l'adeguamento della propria strumentazione urbanistica al piano d'area della laguna e dell'area veneziana (PALAV). Solo il comune di Venezia, per le autorizzazioni paesaggistiche, non segue la procedura prevista dalla legge speciale per Venezia n. 171 del 1973, non invia le pratiche alla Commissione di Salvaguardia e segue invece l’iter e le procedure previste dalle leggi ordinarie (articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, e conseguente Legge Regionale n. 1 del 2009, modificata dalla Legge Regionale n. 26 del 2009, in particolare da quanto previsto all'articolo 5) –:
   se il Governo, per quanto di competenza, non ritenga opportuno chiarire se la legge speciale per Venezia n. 171 del 1973, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare gli articoli 1 e 6, mantenga la propria validità giuridica per tutti i comuni della conterminazione lagunare compreso il comune di Venezia o se vadano altrimenti applicate le competenze e le procedure della legge ordinaria (decreto legislativo n. 42 del 2004, articolo 146) che, secondo il parere del Sottosegretario di Stato trasmesso in data 11 novembre 2011 e i pareri dell'Avvocatura distrettuale dello Stato (9 febbraio 2012 e 27 novembre 2014), non avrebbe valenza per il territorio della conterminazione lagunare. (4-08724)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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