ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08260

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 458 del 17/02/2021
Firmatari
Primo firmatario: FERRO WANDA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 17/02/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 17/02/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08260
presentato da
FERRO Wanda
testo di
Mercoledì 17 febbraio 2021, seduta n. 458

   FERRO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   i sindacati di categoria hanno denunciato le problematiche legate ai concorsi interni per l'accesso alla qualifica di vice-ispettore della polizia di Stato e, in particolare, la grave ingiustizia perpetrata nei confronti dei frequentatori del 9° e 10° corso di formazione;

   per effetto del decreto legislativo n. 95 del 2017 in materia di «riordino delle carriere», in data 27 giugno 2018 veniva bandito un concorso interno per soli titoli per la copertura di 307 posti da vice ispettore tecnico della polizia di Stato, i cui vincitori sono stati avviati al relativo corso di formazione;

   secondo le previsioni di cui all'articolo 25-ter n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 337 del 1982, i frequentatori del corso avrebbero decorrenza giuridica quali vice ispettori tecnici dal 1° gennaio 2018, andando paradossalmente ad acquisire un'anzianità di servizio maggiore rispetto ai vice ispettori del ruolo ordinario, già frequentatori del 9° e 10° corso, che hanno avuto immissione nel ruolo rispettivamente il 12 marzo 2018 ed il 27 luglio 2019;

   la questione solo apparentemente interessa personale appartenente a ruoli diversi, posto che l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 782 del 1985 dispone che, fra personale tecnico e personale ordinario, impiegato nello stesso ufficio e appartenente alla medesima qualifica, prevale esclusivamente il criterio dell'anzianità di servizio nella qualifica;

   secondo le vigenti disposizioni di legge, pertanto, i vice ispettori tecnici, aventi anzianità nella qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2018, in tutti gli uffici, reparti o istituti in cui si trovino in rapporti di dipendenza funzionale con appartenenti al ruolo dei vice ispettori, già frequentatori del 9° e 10° corso, ne diverrebbero, secondo l'interrogante ingiustamente, superiori funzionali e gerarchici; tale situazione apre un vulnus sotto due profili: da un lato di equità, poiché personale che con sacrificio e rinunce ha affrontato una lunga selezione, fatta di ben 4 prove d'esame, e ha frequentato un corso di formazione residenziale e che ha maturato, come nel caso del 9° corso, ben due anni di servizio attivo nella qualifica, accumulando esperienze professionali e umane, improvvisamente, si vede scavalcato da altro personale al quale la qualifica è stata assegnata attraverso una procedura concorsuale «per soli titoli»; dall'altro, di violazione della normativa, posto che l'articolo 45, comma 24, del decreto legislativo n. 95 del 2017 ha previsto una specifica clausola di salvaguardia, per cui «i concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto per il reclutamento di personale nei ruoli delle amministrazioni di cui al presente decreto sono espletati secondo le procedure vigenti in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto ed i vincitori conseguono la nomina secondo le disposizioni vigenti prima di quest'ultima data. Gli stessi precedono in ruolo i vincitori dei concorsi previsti dal presente decreto e sono iscritti in ruolo con decorrenza giuridica almeno dal giorno precedente»;

   l'articolo 8, lettera a), n. 1) della legge 7 agosto 2015 n. 124, peraltro, nel conferire la delega al Governo in materia di «reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera», ha riconosciuto ampio spazio di manovra, fissando i principi del «merito e delle professionalità»;

   secondo quanto denunciato dai sindacati, personale ritenuto non idoneo alla selezione attitudinale del 9° corso, è poi stato immesso nel ruolo degli ispettori attraverso le procedure semplificate che, invece, escludevano quella prova –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, accertatane la fondatezza, quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, intenda assumere al fine di garantire la corretta applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 45, comma 24, del decreto legislativo n. 95 del 2017 a tutela del personale già immesso in ruolo.
(4-08260)