ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08223

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 458 del 17/02/2021
Firmatari
Primo firmatario: BIGNAMI GALEAZZO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 16/02/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 16/02/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08223
presentato da
BIGNAMI Galeazzo
testo di
Mercoledì 17 febbraio 2021, seduta n. 458

   BIGNAMI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20130 del 24 settembre 2020 si è pronunciata sul tema della disciplina riguardante l'esenzione Imu in situazioni di nucleo famigliare scisso;

   l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 (così come l'articolo 1, commi 739 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 che disciplina la «nuova Imu») è sempre stato interpretato, anche dalla maggior parte dei comuni, nel senso che, se i coniugi risiedevano anagraficamente in comuni diversi, l'agevolazione spettava solo sulla dimora principale, a meno che non si potesse applicare ad entrambe le unità immobiliari, laddove fosse dimostrata la necessità per i coniugi di risiedere anagraficamente in comuni diversi;

   con l'ordinanza n. 20130 del 24 settembre 2020, la Corte di Cassazione ha invece ritenuto che, perché possa operare l'esenzione, il possessore e il suo nucleo famigliare debbano, non solo dimorare, ma anche risiedere anagraficamente nella unità immobiliare adibita ad abitazione principale, mentre nell'ipotesi di diversa residenza anagrafica dei coniugi e, quindi, «scissione» del nucleo famigliare, nessun immobile può beneficiare dell'agevolazione;

   da notizie apparse sulla stampa locale, si apprende che il comune di Bologna sta procedendo all'invio di centinaia di richieste di pagamento anche con riguardo al quinquennio precedente, relativi all'Imu;

   tale situazione determina il paradosso tra l'altro che numerose persone si trovino a dover versare l'Imu per due «seconde case» senza avere alcuna «prima casa», con una evidente illogicità che vanifica il beneficio fiscale previsto dalla normativa nazionale sulla cosiddetta «prima casa» –:

   se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative normative che permettano di usufruire dell'agevolazione anche nel caso di «scissione» del nucleo famigliare.
(4-08223)