Legislatura: 18Seduta di annuncio: 458 del 17/02/2021
Primo firmatario: UNGARO MASSIMO
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 16/02/2021
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 16/02/2021
UNGARO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
i cittadini Italiani che trasferiscono o hanno trasferito la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l'Italia perdono il diritto all'assistenza sanitaria, sia in Italia che all'estero, all'atto della cancellazione dall'anagrafe comunale e della iscrizione all'Aire. Fanno eccezione i lavoratori di diritto italiano in distacco, che mantengono l'assistenza sanitaria in Italia e all'estero;
inoltre, in presenza di un cittadino con lo stato di emigrato colui che ha acquisito la cittadinanza italiana sul territorio nazionale ed è nato in Italia o un titolare di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientri temporaneamente in Italia senza avere una copertura assicurativa pubblica o privata ha diritto, a titolo gratuito, alle prestazioni ospedaliere urgenti per un periodo massimo di 90 giorni in un anno solare secondo il decreto ministeriale 1o febbraio 1996;
è evidente che la somministrazione di un vaccino contro il Covid-19 rappresenta una prestazione sanitaria urgente;
i gravi effetti della pandemia da Covid-19 a livello globale sono indubbi dal punto di vista economico, sociale e sanitario. E hanno peraltro impedito una piena libertà di movimento anche dei connazionali iscritti all'Aire ma rimasti in territorio italiano –:
se il Ministro interrogato non intenda adottare, per quanto di competenza, ogni atto utile affinché anche gli italiani residenti all'estero e iscritti all'Aire, temporaneamente in Italia, possano rientrare nella campagna vaccinale Covid-19 in corso.
(4-08217)