ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08199

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 383 del 27/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: TONINELLI DANILO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/02/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27/02/2015
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 12/03/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08199
presentato da
TONINELLI Danilo
testo di
Venerdì 27 febbraio 2015, seduta n. 383

   TONINELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 37 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cosiddetto «Sblocca Italia», al comma 1, ha stabilito che «al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale [...] gli stoccaggi di gas naturale [...] rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità», mentre il successivo articolo 38, al comma 1 ha stabilito che «Al fine di [...] garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le attività [...] di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili»;
   a dispetto di tali previsioni, le previsioni relative alla sicurezza dei cittadini in relazione alle attività di stoccaggio di gas naturale risultano essere totalmente disattese, in aperta e continua violazione della normativa vigente, per diretta responsabilità dei Ministeri a cui la presente interrogazione è indirizzata;
   si fa riferimento alle previsioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, che attua la direttiva europea nota come «Seveso II» (Direttiva 96/82/CE), ovvero la norma europea tesa alla prevenzione e al controllo dei rischi di accadimento di incidenti rilevanti, connessi con determinate sostanze classificate pericolose;
   l'articolo 20 di tale decreto al comma 1 specifica che «Per gli stabilimenti di cui all'articolo 8, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 11 e 12, delle conclusioni dell'istruttoria, ove disponibili, delle linee guida previste dal comma 4, nonché delle eventuali valutazioni formulate dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il prefetto, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione della popolazione e nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente, predispone il piano di emergenza esterno allo stabilimento e ne coordina l'attuazione [...]»;
   il successivo articolo 21 di tale decreto, al comma 2 specifica che: «Per gli stabilimenti esistenti il Comitato, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il rapporto di sicurezza, esprime le valutazioni di propria competenza entro il termine di quattro mesi dall'avvio dell'istruttoria, termine comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, che non possono essere comunque superiori a due mesi [...]»;
   il 21 ottobre 2009 i Ministeri dell'interno, dello sviluppo economico e dell'ambiente hanno emanato una circolare interministeriale, recante «Indirizzi per l'applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, agli stoccaggi sotterranei di gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde fuoco» con la quale sono stati forniti gli indirizzi per la corretta applicazione del decreto legislativo n. 334 del 1999, esteso anche agli stoccaggi sotterranei di gas naturale, fino a quel momento esclusi dalla Legge Seveso;
   la stampa specializzata (Stoccaggi gas, che fine ha fatto il rischio industriale?, su Altraeconomia, 13 gennaio 2015, articolo a firma di Pietro Dommarco) riporta che «dalla lettura dei verbali dei Comitati tecnici delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna ed Abruzzo – ospitanti i principali impianti operativi in Italia, intorno ai quali ruota la capacità nazionale di stoccaggio e l'approvvigionamento strategico europeo – non risulta alcun atto conclusivo di tutte le istruttorie tecniche. In sostanza, a 4 anni abbondanti dall'entrata in vigore della Seveso per gli stoccaggi italiani – quindi ben oltre i termini imposti – i Comitati tecnici regionali non hanno rispettato la legge comunitaria, esponendo l'Italia al rischio di una nuova infrazione, come avvenne nel 2003, proprio per la Seveso»;
   i piani di emergenza esterni previsti dalla legge Seveso risultano non essere stati adottati né attuati per i principali impianti di stoccaggio italiani, ovvero per gli impianti di «“Fiume Treste» in Abruzzo, “Brugherio”, “Settala”, “Sergnano”, “Ripalta” e “Bordolano” in Lombardia (solo per quest'ultimo il piano di emergenza è disponibile parzialmente, per una parte degli impianti), tutti della Stogit (Stoccaggi gas Italia), ovvero il maggiore operatore italiano, e tra i principali in Europa, che arriva a stoccare quasi 12 miliardi di metri cubi di gas all'anno, oltre ai 4,5 miliardi di metri cubi di riserva strategica», mentre per il sito di Cornegliano Laudense l'assenza del piano di emergenza esterno insieme ad altre presunte violazioni della normativa in materia ambientale è stata oggetto di un esposto indirizzato alla competente Procura della Repubblica;
   i Ministri interrogati, nonché il dipartimento per la protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono responsabili, a diverso titolo, per la mancata adozione dei piani di emergenza esterni, essendo la relativa competenza in capo agli uffici territoriali del Governo – dal momento che, secondo la previsione summenzionata, «il prefetto [...] predispone il piano di emergenza esterno allo stabilimento e ne coordina l'attuazione» – ed essendo i diversi Ministeri e il Dipartimento per la protezione civile direttamente coinvolti nel procedimento per l'applicazione del decreto legislativo n. 344 del 1999; l'inerzia prolungata per oltre quattro anni degli stessi risulta del tutto incomprensibile se si considera che la stessa legge al comma 3 dell'articolo 20 stabilisce che ogni piano di emergenza esterno «deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato nei limiti delle risorse previste dalla legislazione vigente, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni»; che l'Italia è già stata oggetto di procedura d'infrazione 2003/2014 per recepimento non conforme della direttiva 96/82/CE; che oggetto della legge è la tutela del bene primario della sicurezza dei cittadini e delle popolazioni dei territori interessati –:
   quale sia lo stato di attuazione delle prescrizioni normative relative all'adozione e all'attuazione dei piani di emergenza esterni relativi al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, agli stoccaggi sotterranei di gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, particolare per ciò che concerne i siti «Fiume Treste» nella regione Abruzzo, «Brugherio», «Settala», «Sergnano», «Ripalta», «Bordolano» e «Cornegliano Laudense» nella regione Lombardia;
   quali siano le ragioni della mancata attuazione dei suddetti piani di emergenza esterni;
   quali iniziative intenda assumere il Governo per l'attuazione delle previsioni relative ai suddetti piani di emergenza esterni. (4-08199)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prevenzione dei rischi

gas naturale

sicurezza pubblica