Primo firmatario: Gruppo: FED.LIB.DEM Data firma: 01/03/1995
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario
Gruppo
Data firma
FORZA ITALIA
03/01/1995
FORZA ITALIA
03/01/1995
FED.LIB.DEM
03/01/1995
FORZA ITALIA
03/01/1995
FORZA ITALIA
03/01/1995
FED.LIB.DEM
03/01/1995
FORZA ITALIA
03/01/1995
FED.LIB.DEM
03/01/1995
FORZA ITALIA
03/01/1995
FED.LIB.DEM
03/01/1995
Destinatari
Ministero destinatario:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
MINISTERO DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE FINANZE delegato in data 09/03/1995
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:
PRESENTATO IL 01/03/1995
INTERLOCUTORIO IL 09/03/1995
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: con legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono state emanate disposizioni per agevolare e definire situazioni e pendenze tributarie; con decreto 20 gennaio 1992, n. 23, è stata concessa amnistia per i reati previsti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto riferibili ai periodi di imposta che possono essere definiti secondo le disposizioni del titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413; in base alla formulazione letterale dell'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, n. 23, per l'applicazione dell'amnistia in ordine ai reati tributari è sufficiente la presentazione della domanda di condono fiscale, senza necessità di pagamento dello stesso, poiché considera due condizioni alternative per l'applicazione del beneficio, e cioè che il contribuente presenti dichiarazione integrativa, ovvero definisca il periodo d'imposta; l'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, n. 23 stabilisce che l'ufficio finanziario deve comunicare al giudice l'adempimento delle condizioni richieste per l'applicazione dell'amnistia, ma che in tale norma né altrove è mai detto che fra tali condizioni vi è quella del pagamento dell'imposta; molti contribuenti nel presentare la dichiarazione integrativa, e pagati i tributi indicati nella domanda di condono, sono incorsi in meri errori materiali; di fatto si sono concretate situazioni aberranti poiché gli uffici finanziari, non risultando assolti i tributi scaturenti dalla correzione di errori materiali, si assumono la responsabilità di negare l'esistenza dei presupposti per la concessione dell'amnistia di cui al richiamato articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 23 del 1992 segnalandolo al giudice; la riscossione delle somme derivante dal controllo potrà avvenire non appena il Ministero delle Finanze provvederà ad emettere i relativi decreti per le modalità di riscossione articolo 39 comma 4 legge n. 413 del 1991; a tutt'oggi il Ministero delle Finanze non ha provveduto ad emettere i relativi decreti per la riscossione e pertanto non può avvenire l'iscrizione a ruolo; quindi i contribuenti non possono pagare pur avendo manifestata la volontà di farlo, e vengono, con una interpretazione discriminante davanti alla legge, esclusi dalla possibilità di godere dell'amnistia prevista dall'articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica n. 23 del 1992 per il fatto stesso che non hanno pagato perché il fisco non sa come incamerare quanto pretende; il contribuenti hanno rispettato la procedura come apparse dalla legge di definizione automatica ex articolo 38 comma 5 della legge n. 413 del 1991; inoltre ex articolo 57 comma 1 della legge n. 413 del 1991 le dichiarazioni integrative sono irrevocabili, sicché le imposte dichiarate risultano acquisite in modo definitivo e costituiscono titolo per l'iscrizione a ruolo-: se il versamento della minor somma conseguente ad errore materiale sia ostativo alla applicazione dell'amnistia, ed in caso negativo come possa il contribuente provvedere al versamento del residuo attesa l'attuale mancanza dei codici tributi che non consente agli uffici di iscrivere a ruolo o comunque incassare le somme accertate in fase di correzione; quali iniziative intendano realizzare per modificare e rendere più semplice il rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuenti, nella fattispecie pregiudicato, con grave danno economico non solo per questi ultimi ma anche per l'Erario che non riesce ad incassare quanto potrebbe; quali iniziative intendano assumere per dettare agli uffici finanziari disposizioni chiare e definitive circa i compiti e le funzioni che loro competono nella fase di correzione delle domande di condono, in particolare se siano o meno tenuti ad esprimere giudizi di congruità sulle stesse ed a stabilire se possano negare l'esistenza dei presupposti per la concessione dell'amnistia. (4-08052)