ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08052

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 12
Seduta di annuncio: 147 del 01/03/1995
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: FED.LIB.DEM
Data firma: 01/03/1995
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FORZA ITALIA 03/01/1995
FORZA ITALIA 03/01/1995
FED.LIB.DEM 03/01/1995
FORZA ITALIA 03/01/1995
FORZA ITALIA 03/01/1995
FED.LIB.DEM 03/01/1995
FORZA ITALIA 03/01/1995
FED.LIB.DEM 03/01/1995
FORZA ITALIA 03/01/1995
FED.LIB.DEM 03/01/1995


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
  • MINISTERO DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE FINANZE delegato in data 09/03/1995
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

PRESENTATO IL 01/03/1995

INTERLOCUTORIO IL 09/03/1995

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle
finanze. - Per sapere - premesso che:
con legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono state emanate
disposizioni per agevolare e definire situazioni e pendenze
tributarie;
con decreto 20 gennaio 1992, n. 23, è stata concessa
amnistia per i reati previsti in materia di imposte dirette e di
imposta sul valore aggiunto riferibili ai periodi di imposta che
possono essere definiti secondo le disposizioni del titolo VI
della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
in base alla formulazione letterale dell'articolo 1, comma
2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, n.
23, per l'applicazione dell'amnistia in ordine ai reati tributari
è sufficiente la presentazione della domanda di condono fiscale,
senza necessità di pagamento dello stesso, poiché considera due
condizioni alternative per l'applicazione del beneficio, e cioè
che il contribuente presenti dichiarazione integrativa, ovvero
definisca il periodo d'imposta;
l'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 gennaio 1992, n. 23 stabilisce che l'ufficio
finanziario deve comunicare al giudice l'adempimento delle
condizioni richieste per l'applicazione dell'amnistia, ma che in
tale norma né altrove è mai detto che fra tali condizioni vi è
quella del pagamento dell'imposta;
molti contribuenti nel presentare la dichiarazione
integrativa, e pagati i tributi indicati nella domanda di
condono, sono incorsi in meri errori materiali;
di fatto si sono concretate situazioni aberranti poiché gli
uffici finanziari, non risultando assolti i tributi scaturenti
dalla correzione di errori materiali, si assumono la
responsabilità di negare l'esistenza dei presupposti per la
concessione dell'amnistia di cui al richiamato articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 23 del 1992
segnalandolo al giudice;
la riscossione delle somme derivante dal controllo potrà
avvenire non appena il Ministero delle Finanze provvederà ad
emettere i relativi decreti per le modalità di riscossione
articolo 39 comma 4 legge n. 413 del 1991;
a tutt'oggi il Ministero delle Finanze non ha provveduto ad
emettere i relativi decreti per la riscossione e pertanto non può
avvenire l'iscrizione a ruolo;
quindi i contribuenti non possono pagare pur avendo
manifestata la volontà di farlo, e vengono, con una
interpretazione discriminante davanti alla legge, esclusi dalla
possibilità di godere dell'amnistia prevista dall'articolo 1
decreto del Presidente della Repubblica n. 23 del 1992 per il
fatto stesso che non hanno pagato perché il fisco non sa come
incamerare quanto pretende;
il contribuenti hanno rispettato la procedura come apparse
dalla legge di definizione automatica ex articolo 38 comma 5
della legge n. 413 del 1991;
inoltre ex articolo 57 comma 1 della legge n. 413 del 1991
le dichiarazioni integrative sono irrevocabili, sicché le imposte
dichiarate risultano acquisite in modo definitivo e costituiscono
titolo per l'iscrizione a ruolo-:
se il versamento della minor somma conseguente ad errore
materiale sia ostativo alla applicazione dell'amnistia, ed in
caso negativo come possa il contribuente provvedere al versamento
del residuo attesa l'attuale mancanza dei codici tributi che non
consente agli uffici di iscrivere a ruolo o comunque incassare le
somme accertate in fase di correzione;
quali iniziative intendano realizzare per modificare e
rendere più semplice il rapporto tra amministrazione finanziaria
e contribuenti, nella fattispecie pregiudicato, con grave danno
economico non solo per questi ultimi ma anche per l'Erario che
non riesce ad incassare quanto potrebbe;
quali iniziative intendano assumere per dettare agli uffici
finanziari disposizioni chiare e definitive circa i compiti e le
funzioni che loro competono nella fase di correzione delle
domande di condono, in particolare se siano o meno tenuti ad
esprimere giudizi di congruità sulle stesse ed a stabilire se
possano negare l'esistenza dei presupposti per la concessione
dell'amnistia.
(4-08052)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
AMNISTIA GRAZIA INDULTO, CONDONO, EVASIONI FISCALI, REATI TRIBUTARI, RISCOSSIONE DI IMPOSTE, UFFICI TRIBUTARI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

L 1991 0413, DPR 1992 0023