ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07802

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 442 del 17/12/2020
Firmatari
Primo firmatario: PERCONTI FILIPPO GIUSEPPE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/12/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 16/12/2020
Stato iter:
17/02/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 17/02/2021
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 17/02/2021

CONCLUSO IL 17/02/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07802
presentato da
PERCONTI Filippo Giuseppe
testo di
Giovedì 17 dicembre 2020, seduta n. 442

   PERCONTI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   la concessione dei contributi di sostegno alle emittenti locali è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, il quale disciplina i criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse finanziarie del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione assegnate al Ministero dello sviluppo economico;

   i citati contributi vengono assegnati sulla base di criteri e requisiti di ammissione che tengono conto del sostegno all'occupazione, dell'innovazione tecnologica e della qualità dei programmi e dell'informazione nonché sulla base dei dati di ascolto;

   i requisiti di ammissione – oltre a richiedere agli operatori di rete la regolarità contributiva e l'aver trasmesso nei marchi e palinsesti per cui presentano domanda – prevedono, anche, un numero minimo di personale alle dipendenze dell'emittente, dedicato alla fornitura di servizi media audiovisivi, la cui parte sia poi composta da giornalisti. Il numero del suddetto personale, inoltre, è fissato in base al numero di abitanti presenti nel territorio in cui sono diffuse le trasmissioni nell'ambito della regione per cui è stata presentata la domanda;

   il sopracitato decreto, nel definire i criteri di ripartizione delle risorse presenti sul capitolo di bilancio del Ministero al sostegno finanziario all'emittenza radio e televisiva operante in ambito locale, prevede che l'85 per cento sia «riservato ai contributi spettanti alle emittenti televisive, di cui il 5 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario...»; ed inoltre precisa, all'articolo 6, nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie con specifico riferimento alle emittenti televisive commerciali, che «alle prime cento emittenti è destinato il 95 per cento delle risorse disponibili. Alle emittenti che si collocano dal centunesimo posto in poi è destinato il 5 per cento delle medesime risorse»;

   l'attuale regolamento per la concessione dei contributi di sostegno alle emittenti locali, benché abbia certamente superato le precedenti modalità di erogazione «a pioggia», ha anche introdotto criteri selettivi eccessivamente penalizzanti soprattutto riguardo ad alcune regioni, che rischiano di veder ridotta la contribuzione complessiva in modo del tutto squilibrato rispetto al passato, con il rischio della chiusura di molte piccole emittenti, a scapito del principio del pluralismo informativo; tra i settori colpiti dalla grave crisi economica, generatasi nel Paese in seguito all'emergenza da Covid-19, vi è anche quello radiotelevisivo che, a fronte del crollo della raccolta pubblicitaria e dei relativi fatturati, oggi ha bisogno di nuove prospettive di sviluppo economico che consentano di mantenere alto il livello del pluralismo informativo, garantendo al contempo i numerosi posti di lavoro attualmente a rischio –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto in premessa, e quali iniziative intenda intraprendere, al fine di revisionare gli elementi che rendono penalizzanti i criteri di calcolo dei contributi finanziari alle TV locali.
(4-07802)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 17 febbraio 2021
nell'allegato B della seduta n. 458
4-07802
presentata da
PERCONTI Filippo Giuseppe

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sentita la direzione generale competente del Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta quanto segue.
  L'interrogante fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146, recante «Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali», adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato».
  In particolare, la citata disposizione ha previsto che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, definisca i criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 160 della citata legge n. 208 del 2015, da assegnare in favore delle emittenti televisive e radiofoniche in ambito locale.
  A riguardo, si osserva che l'articolo 1, comma 160, della legge n. 208 del 2015 ha disciplinato i contributi pubblici a sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale, prevedendo la costituzione di un fondo unico per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico da destinare alle emittenti televisive e radiofoniche locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.
  Il nuovo regolamento ha sostituito la disciplina legislativa e regolamentare previgente – costituita dall'articolo 45, commi 3 e 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e relativo Regolamento attuativo – e ha dettato una disciplina in linea con il nuovo quadro regolatorio del settore televisivo, che con il passaggio dall'analogico al digitale, si caratterizza per la separazione tra l'attività di operatore di rete e quella di fornitore di contenuti e/o servizi di media audiovisivi, basandosi su criteri di assegnazione dei contributi selettivi e meritocratici, superando la logica della precedente disciplina regolamentare, come rilevato criticamente anche dalla Corte dei conti, nonché prevedendo una nuova procedura amministrativa di concessione più semplice e celere.
  Secondo la precedente normativa, legge n. 448 del 1998, per il settore televisivo si applicavano le disposizioni del Regolamento adottato con decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292 che, all'articolo 5, distribuiva le competenze tra il Ministero dello sviluppo economico e il Comitato regionale per le comunicazioni (CoReCom), nell'ambito di una più complessa procedura di concessione dei contributi ai soggetti beneficiari ammessi che non differenziava l'attribuzione dei contributi in base a criteri di merito, determinando un'eccessiva parcellizzazione del beneficio economico, spesso poco efficace rispetto a finalità di miglioramento qualitativo dei contributi editoriali.
  Il regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017 persegue invece obiettivi di semplificazione ed efficientamento.
  In un'ottica di massimo coinvolgimento e trasparenza, il nuovo regolamento è stato oggetto di ampia consultazione pubblica, cui hanno preso parte associazioni di categoria, sindacati e singole emittenti: ciò al fine di adottare un testo condiviso da chi opera nel settore radiofonico e televisivo. Il regolamento è stato preceduto dall'emanazione di linee guida, pubblicate il 9 maggio 2016, al fine di raccogliere le valutazioni di tutti i soggetti interessati, dalle quali sono stati tratti gli elementi maggiormente rilevanti di riforma della disciplina di sostegno alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale, oggetto dello schema di regolamento che il Ministero dello sviluppo economico avrebbe poi proposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri.
  In coerenza con la citata legge n. 208 del 2015, i nuovi criteri di determinazione dei contributi da corrispondere attuano gli obiettivi fissati dal legislatore, volti a promuovere il pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione del settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.
  I contributi vengono ripartiti sulla base di quattro graduatorie nazionali dei soggetti ammessi al contributo, distinguendo tra emittenti televisive ed emittenti radiofoniche, nonché tra quelle nazionali e quelle a carattere comunitario.
  L'interrogante si sofferma sui requisiti di ammissione previsti dal nuovo regolamento. Ebbene, sono legittimate a presentare domanda ai fini dell'erogazione dei contributi le emittenti rientranti nelle seguenti categorie:

   emittenti titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi media audiovisivi in ambito locale ai sensi della delibera Agcom n. 353/11/Cons per marchi/palinsesti diffusi con numerazione automatica (Lcn);

   emittenti radiofoniche locali legittimamente operanti in tecnica analogica in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 24 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

   emittenti televisive e radiofoniche aventi carattere comunitario in ambito locale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n) e lettera bb), numero 1), del citato decreto legislativo n. 177 del 2005.

  A queste ultime categorie si applicano esclusivamente i requisiti, i criteri e i punteggi previsti dall'articolo 7 del regolamento «Emittenti a carattere comunitario».
  Ai sensi del citato articolo 7, le emittenti televisive comunitarie sono ammesse ad usufruire dei contributi qualora si impegnino a trasmettere programmi di televendite per una durata giornaliera non superiore a novanta minuti.
  Per le emittenti televisive locali a carattere commerciale, i requisiti di accesso ai benefici sono fissati invece dall'articolo 4 «Requisiti di ammissione» del Regolamento: per ogni marchio/palinsesto e per ogni Regione per cui viene richiesto il contributo, è previsto un numero minimo di dipendenti, compresi i giornalisti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali, sulla base di apposite attestazioni rilasciate dagli enti previdenziali interessati, nei trenta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda. Il numero minimo dei dipendenti, a tempo indeterminato e determinato, deve essere rapportato alla popolazione residente del territorio in cui avvengono le trasmissioni, secondo i seguenti scaglioni:

   1. almeno 8 dipendenti, di cui almeno 2 giornalisti, se il territorio nell'ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda abbia fino a 1,5 milioni di abitanti;

   2. almeno 11 dipendenti, di cui almeno 3 giornalisti, se il territorio nell'ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda abbia tra 1,5 e 5 milioni di abitanti;

   3. almeno 14 dipendenti, di cui almeno 4 giornalisti, se il territorio nell'ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda abbia più di 5 milioni di abitanti.

  Ai fini del calcolo, si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nei due esercizi precedenti, fermo restando la sussistenza del requisito anche all'atto della presentazione della domanda.
  Per le emittenti radiofoniche commerciali, il numero minimo dei dipendenti deve essere pari a due, con almeno un giornalista al momento della presentazione della domanda e come media nei due anni precedenti.
  Il regolamento richiede inoltre un numero maggiore di dipendenti alle emittenti che operino in una regione più popolosa e un numero minore di dipendenti alle emittenti che operino in una ragione meno popolosa; questo criterio soddisfa il principio di proporzionalità e di non discriminazione tra tutti i soggetti partecipanti che siano attivi in Regioni diverse, con diversi livelli di popolazione.
  Oltre ai suddetti requisiti, riferiti al numero minimo di dipendenti e/o giornalisti, l'articolo 4 del regolamento prevede, a regime, i seguenti ulteriori requisiti:

   impegno a non trasmettere programmi di televendita nella fascia oraria 7-24, in quantità superiore al 20 per cento (comma 1, lettera b);

   adesione al «codice di autoregolamentazione in materia di televendite, approvato dalla commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002, al codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV, approvato dalla Commissione per rassetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002 e al Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36» (comma 1, lettera c);

   trasmissione nell'anno solare precedente a quello della presentazione della domanda di almeno due edizioni giornaliere di telegiornali con valenza locale nella fascia oraria 7-23 (comma 1, lettera d).

  Come ricorda l'interrogante, gli stanziamenti previsti per le emittenti radiofoniche e televisive locali sono ripartiti, ogni anno, come segue:

   85 per cento destinato alle emittenti televisive locali commerciali, di cui il 5 per cento riservato alle tv comunitarie;

   15 per cento destinato alle radio commerciali, di cui il 25 per cento riservato alle radio comunitarie.

  Tale criterio di ripartizione è stato condiviso con le associazioni di categoria al momento della consultazione pubblica sul nuovo regolamento, come rappresentato al Consiglio di Stato-sezione consultiva, ai fini dell'acquisizione del parere sullo schema di decreto recante il regolamento in parola.
  Per quanto riguarda i criteri di valutazione, sono stati fissati meccanismi di riparto che premiano in modo particolare le emittenti che occupino una forza lavoro maggiore. Obiettivo di tali criteri è quello della tutela dei livelli occupazionali del settore.
  In particolare, per l'attribuzione dei punteggi alle emittenti radiotelevisive commerciali, alle quali viene destinata gran parte delle risorse finanziarie, viene stabilito quanto segue.
  Concorrono a determinare il punteggio finale anche maggiorazioni percentuali volte a premiare le emittenti che promuovono il livello occupazionale e le società che operano in via esclusiva in territori più complessi.
  Per quanto concerne la graduatoria delle emittenti televisive commerciali, viene inoltre previsto che il 95 per cento dei fondi sia destinato alle emittenti che occupano le prime 100 posizioni in graduatoria, mentre il restante 5 per cento deve essere suddiviso fra tutte le emittenti che occupano le restanti posizioni in graduatoria.
  Per le emittenti radiotelevisive comunitarie, soggetti che operano senza scopo di lucro, il regolamento prevede che venga attribuito il 50 per cento delle risorse in parti uguali a tutte le emittenti ammesse al contributo e il restante 50 per cento in ragione del punteggio relativo al criterio A, l'unico peraltro applicabile a tali tipologie di soggetti.
  La differenza di posizione in graduatoria dipende dunque dalla struttura organizzativa dell'emittente e dalla qualità dei contenuti offerti agli utenti anche mediante l'utilizzo di tecnologie innovative, principi su cui si basa il regolamento e che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse perseguiti dal fondo del pluralismo.
  I criteri previsti dal regolamento, dunque, sono stati fissati con una logica pro-concorrenziale al fine di incoraggiare le emittenti a sostenere e incentivare l'occupazione nel settore, migliorare la qualità dei contenuti e investire nelle innovazioni tecnologiche per poter accedere ai contributi del «Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione», sia con riferimento ai requisiti di ammissione che di valutazione.
  Con il regolamento si è infatti voluto definitivamente superare il meccanismo di finanziamento che con la precedente normativa non differenziava l'attribuzione di contributi in base a criteri di merito determinando una eccessiva parcellizzazione del beneficio economico.
  Si rappresenta, tuttavia, che i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017 sono stati oggetto di contestazione presso le sedi giudiziarie. In particolare, hanno presentato ricorso contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze per l'annullamento, tra l'altro, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017, le società Tvp Italy s.r.l., Mediasix s.r.l., European Broadcasting Company s.r.l., Radio Tele Molise s.r.l. e GPR Media s.r.l.
  Ebbene, con sentenze, rispettivamente, del 9 gennaio 2020, n. 194 e del 3 marzo 2020 nn. 2803, 2804, 2805 e 2814, il tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza) ha respinto tutti i ricorsi.
  Come sottolineato dalle stesse sentenze del Tar Lazio, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017 – infatti – si è voluto definitivamente superare il meccanismo di finanziamento precedente, il quale non consentiva l'attribuzione di contributi in base a criteri di merito, determinando, tra l'altro, una eccessiva parcellizzazione del beneficio economico.
  In conclusione, in risposta alla richiesta dell'interrogante di revisionare taluni criteri selettivi per l'erogazione di contributi alle emittenti televisive locali, si rappresenta, pertanto, che eventuali modifiche al regolamento potranno essere prese in considerazione ad iniziativa del Ministero dello sviluppo economico solo ad esito dell'ultimo grado di giudizio del processo amministrativo in corso.

La Sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico: Mirella Liuzzi.