ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07626

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 431 del 24/11/2020
Firmatari
Primo firmatario: PETTARIN GUIDO GERMANO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 24/11/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PANIZZUT MASSIMILIANO LEGA - SALVINI PREMIER 24/11/2020
MOSCHIONI DANIELE LEGA - SALVINI PREMIER 24/11/2020
BUBISUTTI AURELIA LEGA - SALVINI PREMIER 24/11/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 24/11/2020
Stato iter:
17/02/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 17/02/2021
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 17/02/2021

CONCLUSO IL 17/02/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07626
presentato da
PETTARIN Guido Germano
testo di
Martedì 24 novembre 2020, seduta n. 431

   PETTARIN, PANIZZUT, MOSCHIONI e BUBISUTTI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   nonostante i ripetuti solleciti, dal dipartimento per gli affari territoriali, direzione centrale per i servizi demografici, non è pervenuto nessun riscontro alla comunicazione datata 25 febbraio 2020 avente per oggetto «Arlef-Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane – Richiesta di carta di identità plurilingue per cittadini appartenenti alle minoranze linguistiche storiche legalmente riconosciute. Minoranza linguistica friulana»;

   il decreto del Ministro dell'interno 12 dicembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 2012 n. 27, riguarda l'approvazione della modulistica anagrafica per l'emissione di carte di identità plurilingui a beneficio dei cittadini appartenenti solamente ad alcune tra le minoranze linguistiche storiche legalmente riconosciute (inizialmente, dal 1994, solamente francofoni, germanofoni, slovenofoni, successivamente, solo a partire dal 2009, anche cittadini di lingua ladino-dolomitica);

   gli interroganti intendono insistere ed affiancarsi alla richiesta di cui sopra tendente al superamento della ancora attuale disparità di trattamento che pregiudica la comunità linguistica autoctona friulanofona (lingua ladino-friulana; legalmente riconosciuta ex articolo 2 della legge n. 482 del 1999 e decreto legislativo n. 223 del 2002 recante «norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione»; legalmente zonizzata ex articolo 3 della legge n. 482 del 1999 sia nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sia in minima parte nella regione Veneto, Mandamento di Portogruaro in provincia di Venezia) al fine di ottenere, in favore dei cittadini plurilingui residenti su tale territorio, a richiesta degli interessati, l'emissione di carte di identità plurilingue anche in lingua friulana;

   a tal fine, successivamente rispetto all'adozione della normativa ministeriale sopra citata, la Corte Costituzionale della Repubblica italiana, nella sentenza costituzionale meritale interpretativa n. 215 del 2013, anche in considerazione dell'efficacia costituzionale e trasversale dell'ordinamento speciale di tutela linguistica, ha affermato, anche in relazione ai cittadini friulanofoni, la fondamentale regola, ex articolo 3 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, (legge costituzionale n. 1 del 1963), relativa alla effettiva parità di trattamento tra tutti i gruppi linguistici legalmente riconosciuti, friulanofoni compresi, indipendentemente da uno Stato straniero di riferimento;

   quindi è necessario per gli interroganti un adeguamento della modulistica ministeriale, anche in favore dei cittadini friulanofoni, in attuazione di tale fondamentale e trasversale regola di parità di trattamento tra tutti i gruppi linguistici regionali legalmente riconosciuti (non solamente slovenofoni, ma anche friulanofoni e germanofoni), come già applicata dalla giurisprudenza costituzionale, non necessitando peraltro la questione di alcuna modifica di rango legislativo, rispetto all'ordinamento già vigente; risulta pertanto necessario che il Ministero dell'interno adegui la propria modulistica e le relative prassi anche periferiche e locali alle esigenze di tutela anche della lingua friulana;

   la presente interrogazione pertanto non vuole essere solamente la segnalazione di una disparità di trattamento sempre più grave e sempre meno giustificabile, dal carattere sostanzialmente discriminatorio, ma anche un sentito sollecito all'adeguamento dello stato di fatto e anche di diritto anzitutto rispetto ai principi fondamentali sia costituzionali che statutari –:

   quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato in relazione a quanto esposto in premessa.
(4-07626)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 17 febbraio 2021
nell'allegato B della seduta n. 458
4-07626
presentata da
PETTARIN Guido Germano

  Risposta. — In relazione alla questione posta con l'atto di sindacato ispettivo in esame, per quanto di competenza del Ministero dell'interno e fatte salve le attribuzioni in materia del dipartimento degli affari regionali e le autonomie, si rappresenta quanto segue.
  Attualmente, la carta d'identità è emessa, anche in formato elettronico, in modalità bilingue italo-slovena, italo-francese, italo-tedesca e sono in corso di predisposizione anche i documenti in lingua italo-ladina.
  Il riconoscimento del diritto al rilascio di una carta d'identità plurilingue nei casi suindicati è basato sulle seguenti specifiche previsioni normative:
  la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante «Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli e Venezia Giulia», la quale prevede all'articolo 8, comma 3, che: «Nei comuni di cui all'articolo 4 gli atti e i provvedimenti di qualunque natura destinati ad uso pubblico e redatti su moduli predisposti, compresi i documenti di carattere personale quali la carta di identità e i certificati anagrafici, sono rilasciati, a richiesta dei cittadini interessati, sia in lingua italiana e slovena sia nella sola lingua italiana»;
  il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 178, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, concernenti modifiche al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela della popolazione di lingua ladina in provincia di Trento» il quale prevede all'articolo 1: «Nelle località ladine gli atti pubblici destinati alla generalità dei cittadini, gli atti pubblici destinati a pluralità di uffici di cui al comma 1 e gli atti pubblici individuali destinati ad uso pubblico, tra cui quelli per i quali è prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico o dell'affissione e le carte di identità sono redatti in lingua italiana seguita dal testo in lingua ladina»;
  il decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574 «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari» che all'articolo 4 disciplina l'uso congiunto della lingua italiana e di quella tedesca in alcune tipologie di atti tra i quali le carte di identità e documenti equipollenti;
  la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, «Statuto speciale per la Valle d'Aosta» la quale prevede all'articolo 38 che «Nella Valle d'Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana. Gli atti pubblici possono essere redatti nell'una o nell'altra lingua, eccettuati i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, i quali sono redatti in lingua italiana.».
  La tutela della minoranza linguistica friulana si fonda sulla legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», che ha previsto la tutela della lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo, in un'ottica di valorizzazione delle stesse.
  Il decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella Regione» ha poi demandato alla regione l'esercizio delle funzioni di coordinamento in materia di utilizzo pubblico della lingua minoritaria nell'ambito scolastico, nella pubblica amministrazione, nei cartelli stradali, circoscritto ai soli comuni di insediamento del relativo gruppo linguistico.
  Al fine di esercitare le nuove competenze, la regione Friuli Venezia Giulia ha approvato la legge regionale n. 29 del 2007 «Norme per la tutela e la valorizzazione e promozione della lingua friulana» che ha ampliato l'uso della lingua friulana nelle sue diverse espressioni come parte del patrimonio storico, culturale della comunità regionale.
  Le norme sopracitate, che racchiudono l'attuale assetto normativo in materia, pur delineando un'ampia tutela della minoranza linguistica friulana, non prevedono una specifica disposizione normativa sull'utilizzo di tale lingua nei documenti d'identità e, pertanto, allo stato, non è possibile procedere all'emissione di documenti d'identità in tale lingua.
  

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Achille Variati.