ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07273

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 13
Seduta di annuncio: 143 del 05/02/1997
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: MISTO
Data firma: 05/02/1997
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO 02/05/1997
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO 02/05/1997
POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO 02/05/1997
RINNOVAMENTO ITALIANO 02/05/1997


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
  • MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Stato iter:
10/06/1997
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/05/1997
MINISTRO - (MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI)
Fasi iter:

PRESENTATO IL 05/02/1997

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 29/05/1997

ITER CONCLUSO IL 10/06/1997

Ai Ministri dei lavori pubblici e dei beni culturali ed
ambientali. - Per sapere - premesso che:
nella cosiddetta zona B, con vincolo di inedificabilità
limitata, del parco archeologico della valle dei Templi come
delimitato dai decreti interministeriali dei ministri della
pubblica istruzione e dei lavori pubblici 16 maggio 1968 e 7
ottobre 1971 e decreto del Presidente della Repubblica 91/91,
insistono circa duemila costruzioni realizzate in assenza di
autorizzazione o concessione edilizia;
attualmente, per i fatti che di seguito si esporranno, tali
costruzioni non sono ammesse alla sanatoria edilizia e pertanto
il regime giuridico di tali edifici è estremamente precario e
penalizzante;
tali costruzioni, in larga parte abitate come prima casa,
non sono commerciabili né le stesse possono beneficiare di
provvedimenti autorizzativi per interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria e di recupero;
invero, ai sensi delle leggi di sanatoria edilizia
(articolo 23 della legge regionale n. 37 del 1985 e articolo 32
della legge n. 47 del 1985) tali costruzioni possono essere
ammesse a sanatoria edilizia previo parere dell'autorità preposta
alla tutela del vincolo, cioè dell'amministrazione dei beni
culturali ed ambientali;
a favore dell'avvio dell'iter della sanatoria edilizia,
attraverso criteri oggettivi, si sono già pronunziati nel 1992 e
nel 1993 il massimo organo tecnico scientifico della regione
Siciliana, il consiglio regionale dei beni culturali (vedi
verbali riunioni in data 23 giugno 1992 e 3 luglio 1993), nonché
il consiglio nazionale dei beni culturali ed ambientali (vedi
verbali delle riunioni del settembre 1996);
in particolare tra il 1991 e il 1993, a seguito di
indicazioni dell'allora presidente della Regione siciliana
Nicolosi, venivano predisposti dal comune di Agrigento criteri,
su cui esprimeva il proprio parere favorevole anche la
soprintendenza di Agrigento, per pervenire all'esame e all'esito,
di massima favorevole, delle domande di sanatoria edilizia
concernenti tale zona;
su tale proposta del comune di Agrigento, che individuava
all'interno della zona B "ambiti omogenei differenziati", si
pronunziava favorevolmente il consiglio regionale dei beni
culturali, chiedendo che tali criteri approvati, denominati
"ambiti omogenei differenziati", venissero recepiti dal comune di
Agrigento nell'ambito di un apposito piano di recupero, da
redigersi ai sensi della legge regionale n. 37 del 1985 (vedi
verbale consiglio regionale beni culturali in data 23 giugno
1992);
tale decisione del consiglio regionale dei beni culturali,
che accoglieva la proposta concordata tra comune di Agrigento e
la soprintendenza di Agrigento, veniva recepita dall'assessore
regionale ai beni culturali ed ambientali che, con nota
protocollo 3462 del 19 agosto 1993, disponeva che il comune di
Agrigento dovesse redigere un piano particolareggiato di recupero
per tale zona B del parco della Valle dei Templi;
malgrado successive richieste, solleciti e diffide da parte
dell'amministrazione dei beni culturali ed ambientali (vedi nota
protocollo 3705 del 10 settembre 1973 della soprintendenza di
Agrigento, indirizzata al sindaco di Agrigento, nonché le note 3
marzo 1994 della soprintendenza di Agrigento indirizzata al
sindaco di Agrigento, e 6 aprile 1994 dell'assessore regionale
beni culturali ed ambientali, indirizzata al sindaco di
Agrigento), il comune di Agrigento ometteva ingiustificatamente
di redigere il suddetto piano di recupero, bloccando di fatto la
possibilità di sanatoria edilizia per le aree in questione,
creando ed amplificando in tal modo notevoli problemi
igienico-sanitari e di ordine pubblico;
successivamente la legge regionale n. 17 del 1994 stabiliva
che i piani di recupero dovessero essere realizzati entro il
termine tassativo di novanta giorni, ma anche tale prescrizione
non veniva rispettata dal sindaco di Agrigento;
tali persistenti inadempienze del comune di Agrigento
rispetto a quanto richiesto dalla Regione siciliana provocavano,
in data 10 giugno 1996, un mutamento di orientamento da parte
della Regione siciliana, che, con nota protocollo 2862 del 10
giugno 1996 dell'assessore regionale ai beni culturali,
comunicava che la regione intendeva far proprio l'orientamento
espresso dal consiglio di giustizia amministrativa nella sentenza
257 del 1993, secondo il quale la sanatoria edilizia nella zona B
del decreto Gui-Mancini poteva ammettersi solo entro i limiti di
volumetria originariamente legalmente previsti pari allo 0,03
mc/mq;
in tal modo con la suddetta nota, in data 10 giugno 1996,
la regione ritornava indietro rispetto agli orientamenti
maturati, anche all'interno dei massimi organismi
tecnico-scientifici in precedenza citati;
appare ragionevole, logico, razionale l'operato congiunto
di comune, soprintendenza, Consiglio regionale dei beni culturali
e regione Sicilia (di cui ai suddetti verbali del consiglio
regionale in data 23 giugno 1992 e della nota recepita
dall'assessore regionale ai beni culturali ed ambientali in data
19 agosto 1993 sino al 1993, con il quale si convenivano i
criteri per addivenire alla sanatoria edilizia e si incaricava il
comune di Agrigento di redigere apposito piano di recupero e che
pertanto tale operato va recuperato, valorizzato e portato a
compimento nell'interesse dei cittadini agrigentini, della
riqualificazione e recupero del territorio, della valorizzazione
del parco archeologico della valle dei Templi;
per converso appare fortemente illogico, irrazionale e
penalizzante per la collettività agrigentina, con evidenti
profili negativi per la convivenza civile, l'ordine pubblico le
ragioni igienico sanitarie, negare la possibilità della sanatoria
edilizia e del recupero urbanistico, dopo che gli stessi sono
stati ritenuti compatibili con i valori paesistici, urbanistici
ed archeologici del parco anche dagli altissimi consensi
scientifici dei beni culturali, in precedenza citati, sol perché,
prima, il sindaco di Agrigento è stato inadempiente rispetto alle
disposizioni ricevute relativamente alla redazione del piano di
recupero e, poi, il consiglio di giustizia amministrativa della
Regione Siciliana ha emesso una sentenza, che comunque, e bene
ricordarlo, vale per il solo caso deciso è non vincola la
pubblica amministrazione, contrastante con gli orientamenti
unanimi relativi alla possibilità di sanatoria per tale area -:
quali iniziative intendano assumere per portare a
compimento l'iter delle sanatorie edilizie nella zona B del parco
archeologico della valle dei Templi secondo i criteri già
approvati dagli organi scientifici regionali e nazionali e
garantire ai cittadini di Agrigento interessati gli interessi
legittimi ed i diritti quesiti relativamente alle procedure di
sanatoria;
per quali ragioni il sindaco di Agrigento non abbia
approntato il piano di recupero richiesto dalla Regione siciliana
e se tale inadempimento sia stato segnalato agli organi deputati
al controllo del rispetto delle norme di legge da parte dei
sindaci?
quali iniziative si intendano assumere per addivenire in
tempi brevi alla redazione del piano del parco archeologico della
valle dei Templi.
(4-07273)
In merito all'interrogazione in oggetto, il
Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ha fatto presente
che ai sensi del D.P. 30 agosto 1975, n. 637 le competenze
statali in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle
arti nel territorio della Sicilia sono esercitate dalla Regione
stessa.
Pertanto, gli elementi di risposta potranno essere chiesti
all'Assessorato dei Beni Culturali e della Pubblica istruzione
della citata Regione.
Anche la Sezione Autonoma del Genio Civile di Agrigento ha
escluso la propria competenza in materia.
Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
ABUSIVISMO EDILIZIO, BENI ARCHEOLOGICI E ARCHEOLOGIA, CONDONO, PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI, PROGRAMMI E PIANI, SINDACI DI COMUNI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

AGRIGENTO (AGRIGENTO+ SICILIA+), VALLE DEI TEMPLI