ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07258

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 415 del 26/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: GAGLIARDI MANUELA
Gruppo: MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO
Data firma: 26/10/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BENIGNI STEFANO MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO 26/10/2020
PEDRAZZINI CLAUDIO MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO 26/10/2020
SILLI GIORGIO MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO 26/10/2020
SORTE ALESSANDRO MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO 26/10/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 26/10/2020
Stato iter:
28/10/2020
Fasi iter:

RITIRATO IL 28/10/2020

CONCLUSO IL 28/10/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07258
presentato da
GAGLIARDI Manuela
testo di
Lunedì 26 ottobre 2020, seduta n. 415

   GAGLIARDI, BENIGNI, PEDRAZZINI, SILLI e SORTE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   tra le categorie professionali più colpite dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria in corso rientra quella degli avvocati che, per l'importanza del ruolo svolto all'interno dell'effettivo funzionamento della giustizia, devono portare avanti gli incarichi assunti anche nell'attuale momento di difficoltà;

   la partecipazione dei difensori alle udienze è fondamentale e sta avvenendo nonostante, per lo svolgimento in locali chiusi e frequentati da una moltitudine di persone, sia oggettivamente una delle attività a maggiore rischio contagio;

   è cronaca quotidiana l'aumento dei casi di contagio tra tutti gli operatori del tribunale. A differenza però di magistrati e pubblici dipendenti, quali i cancellieri, l'avvocato non ha alcuna copertura e tutela in caso debba affrontare un periodo di quarantena o, ancora peggio, rimanga vittima di contagio;

   attualmente infatti, l'istituto del legittimo impedimento per gli avvocati è riconosciuto solo in materia penale dall'articolo 420-ter del codice di procedura penale, che legittima il giudice a rinviare l'udienza quando risulta che l'assenza del difensore, purché precedentemente comunicata, sia dovuta ad assoluta impossibilità a comparire. Questo comporta, per esempio, che un avvocato penalista in isolamento volontario perché entrato in contatto con soggetto positivo al Covid-19, debba fare istanza di rinvio e rimettersi ad una valutazione discrezionale del magistrato, che dovrà decidere se l'impedimento sia o meno assoluto, per ottenere una posticipazione della udienza;

   se possibile, la situazione è ancora peggiore per gli avvocati che non sono penalisti, non tutelati dall'istituto del legittimo impedimento indicato;

   in ogni caso poi, sia in materia penale, civile o amministrativa, un avvocato in quarantena o malato deve comunque rispettare i termini delle scadenze processuali, per il deposito degli atti fuori udienza;

   è perciò indispensabile che venga riconosciuta all'avvocato, che venga a trovarsi nelle situazioni di isolamento, quarantena o contagio, un legittimo impedimento professionale, comprendente la possibilità di non partecipare ad una udienza o di non rispettare una scadenza processuale, in ogni caso ed indipendentemente dalla materia in cui esercita la propria professione –:

   quali iniziative di competenza, in particolare di carattere normativo, il Ministro interrogato intenda assumere affinché gli avvocati che si trovino in isolamento, quarantena o debbano direttamente affrontare una infezione da Covid-19, possano risultare legittimamente impediti nell'esercizio della professione e, per l'effetto, non essere tenuti a recarsi in udienza ed a rispettare scadenze processuali nel periodo interessato dalla problematica di salute che li vede coinvolti.
(4-07258)